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Sentenza — n. 2919/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and procedural defects in the lower court order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2919/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had withdrawn the litigation interest, which the court found was not due to the appellant's own fault. The lower court had rejected a request for temporary access to seized property, ruling it was an execution incident rather than a new request, thereby omitting the mandatory citation of the defendant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When an appeal is withdrawn due to the loss of litigation interest not attributable to the appellant's fault, the appeal is inadmissible, and the appellant bears the procedural costs and fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal loss of litigation interest procedural costs execution incident omission of citation domanda iniziale di accesso accesso sufficiente domanda di sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 178 c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 310 c.p.p.
Nell'occasione, il Giudice procedente ha ritenuto che la richiesta configurasse un'impugnazione del precedente provvedimento di rigetto, che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme dell'art. 310 cod.
Art. 676 c.p.p.
e non in quelle dell'art. 676 cod.
Art. 666 c.p.p.
Il Giudice procedente non avrebbe assunto le vesti di Giudice dell'esecuzione, né avrebbe richiesto il parere del Pubblico ministero previsto dall'art. 666 cod.
art. 354 cod. proc. pen
art. 310 cod. proc. pen
Nell'occasione, il Giudice procedente ha ritenuto che la richiesta configurasse un'impugnazione del precedente provvedimento di rigetto, che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme dell'art. 310 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen
e non in quelle dell'art. 676 cod. proc. pen., non vertendosi in un caso di procedimento definito con sentenza irrevocabile.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRAVILI FABIO nato a ROMA il 26/12/1980 avverso l'ordinanza de1,21‘92/2024 del GIP TRIBUNALE TIVOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. CLAUDIO GIACOMONI, il quale, nell'interesse di FABIO FRAVILI, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fabio Fravili, quale detentore qualificato dell'immobile, e Isabella Taborra, legale rappresentante della Palombino Relais s.r.l.s., chiesero al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli di essere autorizzati ad accedere temporaneamente alle aree esterne di un edificio sito nel comune di Fonte Nuova e sottoposto a sequestro preventivo ex art. 354 cod. proc. pen. con ordinanza in data 7 maggio 2024, al fine di procedere all'adeguamento dell'impianto fognario già autorizzato dell'ufficio tecnico del comune. Detta richiesta è stata, tuttavia, respinta con ordinanza in data 20 giugno 2024 del Giudice per le indagini preliminari, sul presupposto che non fossero cessate le esigenze cautelari poste alla base dell'applicazione della misura e che non dovessero essere riviste le precedenti determinazioni in ordine al fumus delicti.

Con successiva ordinanza n. 2288/2024 in data 16 luglio 2024, inoltre, lo stesso Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato non luogo a procedere sulla richiesta di incidente di esecuzione formulata da Fabio Fravili volta ad ottenere l'accesso temporaneo all'immobile. Nell'occasione, il Giudice procedente ha ritenuto che la richiesta configurasse un'impugnazione del precedente provvedimento di rigetto, che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme dell'art. 310 cod. proc. pen. e non in quelle dell'art. 676 cod. proc. pen., non vertendosi in un caso di procedimento definito con sentenza irrevocabile.

2. Fravili ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per il tramite del difensore di fiducia, avv. Claudio Giaconnoni, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2 e 676 cod. proc. pen. in relazione all'art. 310 cod. proc. pen.,•nonché la erronea valutazione della natura giuridica della richiesta di autorizzazione all'accesso temporaneo alle aree assoggettate a sequestro.

Il Giudice procedente non avrebbe assunto le vesti di Giudice dell'esecuzione, né avrebbe richiesto il parere del Pubblico ministero previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. e avrebbe erroneamente ritenuto che la richiesta di Fravili costituisse, sostanzialmente, una impugnazione, essendosi invece al cospetto di un incidente di esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, 178 e•179 cod. proc. pen. Nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto che l'istanza fosse qualificabile come incidente di esecuzione, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore, posto che esso avrebbe dovuto essere emesso all'esito di un'udienza in camera di consiglio e non, come invece avvenuto, sulla base del mero parere del Pubblico ministero.

3. In data 2 dicembre 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Tanto premesso, osserva il Collegio che con dichiarazione in data 17 dicembre 2024, pervenuta via PEC, l'avv. Claudio Giacomoni, munito di procura speciale, ha comunicato di rinunciare al ricorso proposto nell'interesse di Fravili per sopravvenuta cessazione dell'interesse a coltivare l'impugnazione, avendo egli dismesso l'attività di impresa svolta. Circostanza, questa, che non è stata però riscontrata.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in 500,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 dicem