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Ordinanza — n. 2917/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for challenging sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2917/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal against the plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued the judge failed to justify why the plea bargain's sentencing was not reduced under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds, excluding challenges to the reasoning behind the agreed sentence.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are restricted to specific grounds and cannot challenge the justification for the agreed sentence.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation sentencing justification Article 448 Article 606 violazione del principio di celerità aggravamento della pena furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. .
Art. 616 c.p.p.
2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
pen., con la quale è stata applicata a Kais Slim la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13/6/2000 n. 186
616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAIS SLIM nato il 07/08/1988 avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del Tribunale di Verona nell'udienza ex artt. 554 bis e 554 ter comma 2 cod. proc. pen., con la quale è stata applicata a Kais Slim la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 2 e 7 e 61 n. 7 cod. pen., con la recidiva pluriaggravata e reiterata, in Verona il 10 luglio 2023. 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. . Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso, peraltro con laconiche espressioni di stile, avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti — come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. — che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/11/2024 Il csigliere estensore Il Presid