Cassation annuls appeal inadmissibility due to procedural error regarding the start of the appeal period for the Public Prosecutor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order declaring the Public Prosecutor's appeal inadmissible for tardiness. The prosecutor argued the appeal was timely filed on July 29, 2022, while the trial court had incorrectly calculated the deadline based on the judgment's deposit date rather than the communication of that deposit. The court ruled that the appeal period for the Public Prosecutor begins only upon the execution of the deposit notice communication, making the original appeal valid and the lower court's dismissal erroneous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 2, lett. d) c.p.p.; The appeal period for the Public Prosecutor commences from the day the notice of deposit is communicated, not from the deposit date, and an appeal filed within this corrected period is not inadmissible for tardiness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: ASHAR JAMIL nato il 06/03/1959 avverso l'ordinanza del 05/09/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal Procuratore generale distrettuale avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna aveva assolto Jamil Ashar dal delitto di minaccia grave.
2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge processuale. Il ricorrente fa valere la tempestività dell'appello, proposto il 29 luglio 2022, sul rilievo che la sentenza del Tribunale è stata comunicata al P.G. il 14 giugno 2022.
3. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria a sostegno della correttezza della decisione impugnata.
4. Il ricorso del Pubblico ministero è fondato.
5. Dagli atti del processo, cui la Corte di cassazione ha accesso in ragione del vizio dedotto, emerge quanto segue: - il Tribunale ha deliberato la sentenza in data 27 aprile 2022, assegnandosi il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione; - la motivazione è stata depositata tempestivamente il 10 giugno 2022, l'avviso di deposito è stato comunicato al procuratore generale il successivo 14 giugno 2022 (cfr. schermata del SICP); - il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado decorre, per il Procuratore generale distrettuale, non dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello), ma "dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento", ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.; - il termine per l'appello, pari a 45 giorni dal 14 giugno 2022, spirava il 29 luglio 2022; in tale data, e quindi tempestivamente, l'appello del Procuratore generale è stato depositato nella cancelleria del Tribunale (cfr. timbro di depositato sul frontespizio dell'atto).
Quindi l'ordinanza di inammissibilità, pronunciata a distanza di oltre due anni dalla presentazione dell'impugnazione, è erronea (sarebbe bastato che la Corte di appello, prima di assumere le proprie determinazioni, avesse effettuato una verifica al SICP, che indica, tra l'altro, proprio alla data del 29 luglio 2022 la scadenza dei termini di impugnazione per il Procuratore generale distrettuale).
6. Discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello affinché celebri il giudizio di secondo grado, ritualmente incardinato dall'impugnazione del Procuratore generale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il gi