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Sentenza — n. 2735/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses Prosecutor's appeal, ruling the P.I. judge had jurisdiction over asset release after prosecution began.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed an order declaring null the preliminary judge's decision to reject a request for asset release. The defense argued the prosecutor should have decided, but the court held jurisdiction remained with the judge after prosecution commenced. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the judge correctly exercised power and followed required procedural safeguards.

Regesto Legislator

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Art. 263, comma 4 e 5 cod. proc. pen.; Art. 127, comma 7 cod. proc. pen.: After the prosecution is exercised, the preliminary judge retains exclusive competence to rule on requests for the release of seized assets, provided the decision is made following a chamber hearing to ensure procedural guarantees.

Parole chiave

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preliminary judge competence asset release procedure prosecution exercise effect chamber hearing requirement procedural nullity appeal porto abusivo di armi arma personale sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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Art. 263, comma 4, cod. proc. pen.
pen., non avendo, altrimenti e irragionevolmente, le parti interessate alcuno strumento di tutela, a fronte di quella loro assicurata sia nella fase delle indagini preliminari (mediante l'opposizione ex art. 263, comma 5, cod.
Art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
pen., non avendo, altrimenti e irragionevolmente, le parti interessate alcuno strumento di tutela, a fronte di quella loro assicurata sia nella fase delle indagini preliminari (mediante l'opposizione ex art. 263, comma 5, cod.
Art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Art. 586, cod. proc. pen.
Art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Art. 676, cod. proc. pen.
artt. 263 cod. proc. pen
L'impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 263 cod. proc. pen.
art. 127 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30702 del 09/05/2019
pen.) (Sez. 3, n. 30702 del 09/05/2019, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 8079 del 18/10/2018
276699; Sez. 3, n. 8079 del 18/10/2018, dep.
Sez. 4, n. 521 del 19/02/1999
275854; Sez. 4, n. 521 del 19/02/1999, Rv.
Sez. 3, n. 11489 del 22/01/2015
Sez. 3, n. 11489 del 22/01/2015, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE )rRIDUNALq DI PESCARA nel procedimento a carico di: FANTACCI GIUSEPPE nato a POPOLI il 19/03/1952 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 del TRIB. LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara, Sezione per il Riesame delle misure cautelari reali, del 2 ottobre 2024, che ha dichiarato la nullità dell'ordinanza resa in data 10 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, di rigetto dell'istanza di dissequestro di un nullaosta per la detenzione di armi, di alcune armi comuni da sparo e di una sciabola nonché di un significativo numero di munizioni, sottoposti a vincolo d'indisponibilità per ragioni probatorie, presentata da Fantacci Giuseppe, imputato dei reati di cui agli artt. 612 e 697 cod. pen..

2. L'impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 263 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.. E' dedotto che il Tribunale per il Riesame sarebbe incorso in errore ritenendo che la decisione sull'istanza di dissequestro spettasse al Pubblico Ministero e non al Giudice per le indagini preliminari, il quale, una volta irritualmente investitone, avrebbe dovuto restituire gli atti al Pubblico Ministero ovvero, in alternativa, fissare udienza ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., come se si trattasse di un giudizio di opposizione al rigetto della richiesta di dissequestro dei beni espresso dal Pubblico Ministero.

Si osserva, al riguardo, che la regola enunciata dal Tribunale per il Riesame vale per la fase delle indagini preliminari ma non anche per quella successiva alla loro chiusura: infatti, ove il Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale la competenza a decidere sull'istanza di dissequestro di beni spetta al Giudice per le indagini preliminari. Donde, nella fattispecie concreta, poiché il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale, formulando in data 18 giugno 2024 richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Fantacci Giuseppe per i reati ascrittigli, correttamente della decisione in ordine al dissequestro dei beni sottratti alla disponibilità dell'imputato, presentata in data 4 luglio 2024, era stato investito il Giudice per le indagini preliminari, previo parere negativo del Pubblico Ministero.

3. Con requisitoria trasmessa in data 27 novembre 2024 il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor Gennaro Lettieri, ha chiesto che il ricorso del Pubblico Ministero sia accolto, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 25 novembre 2024, il difensore dell'imputato resistente ha chiesto che il ricorso del Pubblico Ministero sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. E' principio di diritto costantemente ripetuto dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il giudice per le indagini preliminari è funzionalmente competente a provvedere sull'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio dopo che sia stata esercitata l'azione penale e prima che l'incarto processuale sia pervenuto nella disponibilità del giudice competente per il giudizio (Sez. 3, n. 30702 del 09/05/2019, Rv. 276699; Sez. 3, n. 8079 del 18/10/2018, dep. 2019, Rv. 275854; Sez. 4, n. 521 del 19/02/1999, Rv. 213134).

2. Sicché, fatta applicazione del riportato principio al caso concreto, la doglianza del ricorrente coglie nel segno laddove evidenzia come, correttamente, il Pubblico Ministero, investito della richiesta di dissequestro e restituzione dei beni dal difensore dell'imputato Fantacci Giuseppe in data 4 luglio 2024, si fosse limitato a esprimere parere contrario al dissequestro, trasmettendo la relativa richiesta al Giudice per le indagini preliminari, non essendo più applicabile il disposto dell'art. 263, comma 4, cod. proc. pen., attesa la cessazione della fase delle indagini preliminari per essere stata avanzata da parte dello stesso Pubblico Ministero.

3. Quel che, invece, sfugge al ricorrente è che il decreto di rigetto dell'istanza di dissequestro e di restituzione dei beni all'imputato Fantacci è stato dichiarato nullo dal Tribunale del Riesame di Pescara non solo per la ritenuta incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari, ma anche per l'inosservanza della procedura prevista dagli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., avendo quel giudice deciso "de plano" in ordine al rigetto e alla restituzione delle cose sequestrate. Invero, questa Corte, pronunciandosi proprio in riferimento al caso dell'istanza di dissequestro presentata dopo l'esercizio dell'azione penale e prima che sia iniziato il giudizio, ha affermato che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, certamente competente a decidere, debba essere adottato in esito ad udienza camerale celebrata ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen., non avendo, altrimenti e irragionevolmente, le parti interessate alcuno strumento di tutela, a fronte di quella loro assicurata sia nella fase delle indagini preliminari (mediante l'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.), sia in quelle successive del giudizio (che ammette l'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento ai sensi dell'art.586 cod. proc. pen.) e dell'esecuzione (artt. 666, comma 6, e 676 cod. proc. pen.) (Sez. 3, n. 30702 del 09/05/2019, cit., in motivazione;

Sez. 3, n. 11489 del 22/01/2015, Rv. 262979, in motivazione).

4. Ne viene che il ricorso del Pubblico Ministero, sia perché generico, in quanto mancante di specifico confronto con un decisivo passaggio argomentativo dell'ordinanza impugnata, sia perché, comunque, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiar