Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2477/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility regarding ideological fraud in civil judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2477/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeals filed by Grisandi and the Crespi sisters inadmissible due to a lack of immediate logical connection to the contested facts. The defense argued that the civil judgment was merely evaluative and did not establish the indispensable factual premise required for the fraud charge. The court rejected this, ruling that ideological fraud can exist in judicial decisions when false premises lead to a wrongful disposition, making the vizio of the appeal legally indeducible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48, 479, 56, 110, 61, 640, 444 c.p.; Ideological fraud is constituted in judicial decisions when false factual premises induce the court to adopt a wrongful disposition, rendering the appeal inadmissible if the error is not immediately evident from the contestation.

Parole chiave

Generato dall'IA
ideological fraud judicial decision false premises inadmissible appeal civil judgment inducement of error legal reasoning inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48 c.p.
Art. 479 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 61 n. 2 c.p.
Art. 640 c.p.
Art. 61 n. 7 c.p.
Art. 444 c.p.p.
Fissata l'udienza preliminare, preso atto della sopravvenuta remissione della querela e della concorde richiesta delle parti, veniva dichiarato non doversi procedere in relazione alla truffa contestata al capo B) e, contestualmente, applicata, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Fissata l'udienza preliminare, preso atto della sopravvenuta remissione della querela e della concorde richiesta delle parti, veniva dichiarato non doversi procedere in relazione alla truffa contestata al capo B) e, contestualmente, applicata, ai sensi dell'art. 444 cod.
articolo 737 cod. civ
Tanto, tuttavia, impone una valutazione giuridica che non emerge con immediatezza dalla contestazione in quanto presuppone l'accertamento sussistenza in fatto dell'obbligo di collazione (alla luce del disposto dell'art. 737 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
275971) ove denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin
279842) o richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv.
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
264766) o, ancora, che presentino margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. U., n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi
Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti
236867; Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv.
Sez. 5, n. 24061 del 21/02/2022, Gruppo Ferrovie dello Stato
Sez. 5, n. 31271 del 21/09/2020, Leo
In questi casi, dipendendo la falsità di una conclusione dispositiva non dall'invalidità degli argomenti ma dalla falsità delle premesse fattuali da cui si dipana (ex multis, Sez. 5, n. 31271 del 21/09/2020, Leo, Rv.
Cass. civ., n. 942 del 10/05/1967
civ.) e, parallelamente, dell'eventuale conseguente dispensa (che, peraltro, in astratto, ben può assumere la forma della manifestazione tacita di volontà: Cass. civ., n. 942 del 10/05/1967, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Grisandi Nadia nata a Ravenna il 21 giugno 1934; Crespi Cristina nata a Ravenna il 25 settembre 1967; Crespi Daniela nata a Ravenna il 3 giugno 1962; avverso la sentenza del 29 maggio 2024 del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Nadia Grisandi, Cristina e Daniela Crespi venivano tratte a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 56, 48, 110, 479, 61, n. 2, cod. pen. (capo A) e 56, 110, 640 e 61 n. 7 cod. pen. (capo B), per aver presentato, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, redatta nella causa civile n. 1992/2020 R.G., instaurata presso il Tribunale di Ravenna, un documento datato 15 settembre 2018, con la quale Carla Grisandi (deceduta il 18 ottobre 2018) dispensava, tra gli altri, le predette ricorrenti dall'onere restitutorio relativo a prestiti loro erogati nel tempo, ammontanti complessivamente a 141 mila euro (documento la cui sottoscrizione risultava apocrifa) e, così, ponendo in essere atti diretti in modo non equivoco a determinare, previa induzione in errore del giudice adito, un esito loro favorevole del procedimento civile instaurato.

Fissata l'udienza preliminare, preso atto della sopravvenuta remissione della querela e della concorde richiesta delle parti, veniva dichiarato non doversi procedere in relazione alla truffa contestata al capo B) e, contestualmente, applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al falso contestato al capo A), la pena di mesi tre di reclusione.

2. Propongono ricorso per cassazione le imputate articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione. La difesa sostiene che il fatto sarebbe privo di rilevanza penale in quanto la condotta contestata (la semplice allegazione documentale), in quanto semplice introduzione di un elemento di falsità all'interno di un giudizio civile non genera, sempre e in ogni caso, in capo al soggetto agente, una responsabilità ai sensi degli articoli 48 e 479 del codice penale. È necessario che la sentenza, nella parte "descrittiva" in essa contenuta contenga l'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto.

Ebbene, da un canto, la sentenza del giudice civile non potrebbe ritenersi attestativa della veridicità del fatto documentato (ma semplicemente valutativa dell'idoneità della prova a dimostrare, in concreto, un determinato fatto); dall'altro, la produzione del giudizio civile da parte delle imputate del documento che si assume falso non ha integrato un presupposto di fatto indispensabile per l'emanazione della sentenza, in quanto la mancata produzione del documento non solo non avrebbe in alcun modo condizionato l'adozione del provvedimento, ma non ne avrebbe potuto condizionare neanche il contenuto.

Il documento allegato, infatti, non solo è privo della forma necessaria per produrre effetti (essendo rappresentativa di una ipotetica volontà donativa della de cuius), ma è anche intrinsecamente inutile in quanto le convenute (oggi imputate) non avevano alcun obbligo di collazione ai sensi dell'articolo 737 cod. civ. e, quindi, non necessitavano di alcuna dispensa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che, a fronte della richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti, il giudice ha il dovere di verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato; una verifica che, in quanto funzionale alla valutazione della congruità della pena, va compiuta in termini non meramente formali, ma secondo criteri sostanziali e specifici, alla luce della fattispecie concreta (Sez. 6, n. 6156 del 14/01/2013, Pavlik, Rv. 254897). Logico corollario di tale assunto è la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza.

Tale sindacato, tuttavia, proprio alla luce dell'accordo intervenuto tra le parti, è limitato ai soli casi di errore manifesto; errore configurabile nelle sole ipotesi nelle quali la qualificazione prospettata nel capo d'imputazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al fatto contestato (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); impugnazione che, invece, deve ritenersi inammissibile (anche dopo l'introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.:

Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971) ove denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842) o richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) o, ancora, che presentino margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153). Ciò premesso, è principio oramai consolidato quello secondo cui il falso ideologico è configurabile anche in atti a contenuto dispositivo (ossia in quegli atti, come la sentenza, che si sostanziano non in una rappresentazione o descrizione di un fatto, ma in una manifestazione di volontà), investendo la falsità, in queste ipotesi, le attestazioni, anche implicite, contenute nel documento e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo (Sez.

U., n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867; Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117). Cosicché, ove il falso si sia manifestato nelle forme dell'autore mediato e sia stata indotta in errore l'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni, il delitto è configurabile solo ove siano stati recepiti nel provvedimento giurisdizionale elementi fattuali falsi, riguardanti uno dei presupposti necessari all'adozione dell'atto (Sez. 5, n. 24061 del 21/02/2022, Gruppo Ferrovie dello Stato, Rv. 283525). In questi casi, dipendendo la falsità di una conclusione dispositiva non dall'invalidità degli argomenti ma dalla falsità delle premesse fattuali da cui si dipana (ex multis, Sez. 5, n. 31271 del 21/09/2020, Leo, Rv. 279751). il ricorrente deduce che la produzione del giudizio civile da parte delle imputate del documento che si assume falso non integrerebbe un presupposto di fatto indispensabile per l'emanazione della sentenza, in quanto la mancata produzione del documento non solo non avrebbe in alcun modo inficiato l'adozione del provvedimento ma non avrebbe potuto condizionarne neanche il contenuto, non avendo il documento allegato in giudizio la forma necessaria per produrre i suoi effetti (essendo rappresentativa di una ipotetica volontà donativa della de cuius) e non avendo le convenute (oggi imputate) alcun obbligo di collazione.

Tanto, tuttavia, impone una valutazione giuridica che non emerge con immediatezza dalla contestazione in quanto presuppone l'accertamento sussistenza in fatto dell'obbligo di collazione (alla luce del disposto dell'art. 737 cod. civ.) e, parallelamente, dell'eventuale conseguente dispensa (che, peraltro, in astratto, ben può assumere la forma della manifestazione tacita di volontà: Cass. civ., n. 942 del 10/05/1967, Rv. 327175). Da ciò il logico corollario, a fronte di una sentenza di applicazione concordata della pena, dell'indeducibilità del relativo vizio.

I ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d