Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2475/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order for lack of specific reasoning on satellite crime penalty increases under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2475/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal order regarding the recalculation of penalties for continued crimes, remanding the case for a new trial. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for the specific increases applied to satellite offenses. The court held that while minor increases do not require detailed justification, the substantial increases in this case lacked the necessary specific motivation to justify the discretionary power exercised.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 cod. pen.; Art. 27 Cost.: In cases of continued crimes, the judge must separately calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense; specific reasoning is required for significant increases to ensure proportionality and prevent disguised cumulative sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued crimes penalty increase satellite offenses motivation requirement discretionary power proportionality principle recalculation of sentence adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Art. 27 Cost.
pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27 Cost. (Sez.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 81 cod. pen
art. 27 Cost
pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27 Cost.
art. 132 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022
(Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO GIULIO nato a PESCARA il 17/04/1973 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 11 giugno 2024, la Corte d'appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione, con sentenza 23 novembre 2023, n. 7187, ha accolto la richiesta avanzata da Giulio Di Pietro di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:

A) sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 30 maggio 2014, definitiva il 30 aprile 2015, avente ad oggetto reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 1° gennaio 2007 a febbraio 2008 in Roseto degli Abruzzi e Pescara; B) sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 2 maggio 2022, definitiva il 7 febbraio 2023, relativa a più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commessi il 5 luglio 2004 in Pescara;

C) sentenza del GUP presso il Tribunale di Pescara in data 3.6.2005, confermata dalla Corte di appello di L'Aquila con sentenza in data 7.4.2006, irrevocabile il 5.11.2008, concernente il reato di cui agli artt. 73 e 80 T.U. stup. commesso a Pescara il 5.7.2004. In accoglimento dell'originaria istanza, la Corte territoriale ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati oggetto delle suddette sentenze e ha rideterminato la pena nel modo seguente: pena base per il reato di cui al capo a), di cui alla sentenza della Corte d'appello 30 maggio 2014, ritenuto più grave, anni 13 e mesi 6 di reclusione, aumentata di mesi 6 per ciascuno dei quattro ulteriori reati giudicati con tale sentenza (sentenza sub A); aumentata di anni 2 di reclusione per il reato di cui alla sentenza della medesima Corte del 2 maggio 2022 (sentenza sub B), ulteriormente aumentata di anni 1 e mesi 4 (già detratta la riduzione per il rito abbreviato) per il reato di cui al capo a) della sentenza del GUP del Tribunale di Pescara (sentenza sub C), e di due mesi (già detratta la riduzione per il rito abbreviato) per il reato di cui al capo b) della medesima sentenza, determinando la pena finale di anni 19 di reclusione.

2. Avverso tale decisione Di Pietro ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.666 e 671 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione pur procedendo allo scorporo dei reati per i quali ii giudice della cognizione aveva ritenuto sussistente la continuazione, come stabilito dalla sentenza rescindente, non avrebbe distinto i vari reati giudicati con la sentenza sub A), motivando in modo illogico la determinazione della pena unicamente mediante il richiamo all'art. 133 cod. pen., senza considerare che il giudice della cognizione «già aveva condannato pesantemente il ricorrente per tali ragioni».

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, atteso che il giudice dell'esecuzione non avrebbe motivato le ragioni per cui ha ritenuto di applicare un aumento di pena superiore per il reato di cui alla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 2.5.2022 rispetto a quello operato per le ulteriori contestazioni dei reati satellite di cui alla prima sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

2. L'ordinanza impugnata è stata pronunciata all'esito del giudizio di rinvio svoltosi a seguito dell'annullamento, da parte della Prima sezione della Corte di cassazione, della precedente ordinanza con cui la Corte d'appello di L'Aquila, riconosciuta la sussistenza della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicati nell'istanza avanzata da Giulio Di Pietro, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio allo stesso irrogato. 2.1. La sentenza rescindente, per quanto qui rileva, aveva annullato tale ordinanza in quanto priva di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato per ciascuno dei reati tra cui aveva riconosciuto sussistere il vincolo della continuazione, affermando che qualora in sede esecutiva sia applicata la continuazione tra diverse condanne, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., il giudice deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. 2.2.

Con l'ordinanza qui impugnata, la Corte d'appello ha riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione in relazione a tutti i reati giudicati con le sentenze indicate nell'istanza del ricorrente, ed ha quindi proceduto a determinare la pena secondo i criteri indicati dalla sentenza rescindente, omettendo tuttavia dì motivare in ordine all'entità degli aumenti irrogati.

3. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che in tema di reato continuato„ il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La motivazione assolve invero alla funzione di consentire il controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suo potere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell'art.81 cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27 Cost. (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).La richiamata pronuncia ha, peraltro, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Questa Corte ha altresì affermato che, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, il giudice di merito non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha disatteso tali principi, limitandosi ad esplicitare l'entità dell'incremento sanzionatorio apportato per ciascuno dei reati satellite, senza tuttavia aggiungere nulla rispetto alle ragioni di tali determinazioni, se non il generico richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Tale richiamo, tuttavia, non è sufficiente a ritenere assolto l'onere motivazionale richiesto al fine di giustificare l'aumento complessivo disposto per ciascuno dei reati posti in continuazione.

4. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così è deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Ma