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Sentenza — n. 2466/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as time-barred and manifestly unfounded regarding prescription and evidentiary issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2466/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural timeliness violations and manifest unfoundedness. The appellant argued that the crime had expired via prescription and challenged the evidentiary basis for his criminal liability. The court rejected these claims, noting the appeal was filed after the statutory deadline and that the lower court's reasoning was logically sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and a manifestly unfounded appeal precludes the court from examining subsequent causes of non-punishment such as prescription.

Parole chiave

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criminal appeal timeliness statutory prescription period manifestly unfounded appeal evidentiary standards procedural inadmissibility falsa dichiarazione della parte uso di false generalità pseudonimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 23-bis d. I. 28 ottobre 2020, n. 137
pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 495 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 7403 del 14/12/2023
(Sez. 5, n. 7403 del 14/12/2023, dep.2024, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUCE GIUSEPPE nato il 25/11/1976 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA Udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. MARIA ANTONIETTA CESTRA, pervenute in data 31 ottobre 2024, per il ricorrente, in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 22 marzo 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Mantova del 26 settembre 2022 con la quale Puce Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art.495 cod. pen. per avere fornito false generalità durante un controllo per la circolazione stradale. 2.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato attraverso il difensore ( di fiducia con atto contenente i seguenti motivi.2.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione in quanto in data 13 maggio 2024, nelle more del deposito della motivazione della sentenza impugnata, è decorso il termine prescrizionale massimo pari ad anni 7 e mesi 6. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità del fatto contestato quanto alla omessa indicazione dei criteri di valutazione della prova.

Lamenta il ricorrente che l'accertamento della penale responsabilità del ricorrente si è fondato "sul fantasioso narrato del teste Beccari" e sulla precedente ricognizione fotografica da considerarsi irrilevante ai sensi dell'art.213 cod. proc. pen. e alla testimonianza della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art.495 cod. pen. La sentenza impugnata ha trascurato a tal riguardo la decisiva circostanza per la quale, Puce, dopo avere declinato false generalità, ha tuttavia firmato il verbale redatto dalla Polizia stradale con il proprio nome e cognome.

Si è sul punto limitata apoditticamente ad affermare che la firma apposta non era chiaramente e inequivocamente leggibile. 2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La mancata concessione delle invocate circostanze è stata giustificata da una generica assenza di volontà riparatoria e della sussistenza di reiterati precedenti penali pur non essendo stata contestata la recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Va in primo luogo rilevato che il ricorso risulta intempestivo: - la sentenza è stata pronunciata in data 22 marzo 2024 con termini di gg. 60 per il deposito, a seguito di udienza camerale non partecipata e con comunicazione del dispositivo in pari data; - i termini per il deposito scadevano in data 21 maggio 2024 e il deposito della sentenza, intervenuto martedì 21 maggio 2024, è avvenuto nei termini; -il termine per l'impugnazione decorreva dunque dalla data del 22 maggio 2024 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell'art. 585 comma primo lett. c), cui non sono stati aggiunti i gg. 15 per l'imputato giudicato in assenza ai sensi dell'art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen. - il termine per la impugnazione scadeva dunque in data 6 luglio 2024, sabato; - il ricorso è stato presentato in data 12 luglio 2024 e dunque sei giorni dopo la scadenza del termine ultimo.I termini di 15 giorni di cui all'art.581 comma 1 bis cod. proc. pen. non sono stati aggiunti in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a differenza del giudizio celebrato in assenza, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (Sez. 5, n. 7403 del 14/12/2023, dep.2024, Rv. 285976).

2. Il ricorso risulta altresì manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La prescrizione è maturata in data 6 aprile 2024 e dunque dopo la sentenza di secondo grado (anni 7 e mesi 6 a cui vanno aggiunti 60 giorni per legittimo impedimento del difensore all'udienza del 19 aprile 2021 con rinvio all'udienza del 19 luglio 2021). Va sul punto richiamata la indicazione delle Sezioni unite di questa Corte secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cessazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 2172669). 2.2. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. La sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici, in -21 quanto tale insindacabile, (p.4 par.2.1.) ha ricostruito analiticamente le fonti di prova che hanno condotto alla individuazione di Puce quale conducente della vettura sottoposta al controllo stradale, individuando anche la natura probatoria del riconoscimento con riferimento alla deposizione del pubblico ufficiale che dichiara di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato e il ruolo dallo stesso rivestito nella vicenda. 2.3.

Il terzo motivo risulta inammissibile in quanto interamente versato in fatto e volto a fornire una interpretazione alternativa rispetto a quella logica e immune da vizi fornita dalla Corte territoriale. 2.4. Il quarto motivo risulta generico non confrontandosi con le indicazioni fornite dalla sentenza impugnata la quale, nell'escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato l'assenza di resipiscenza, di volontà riparatoria unitamente alla circostanza che la condotta dell'imputato ha comportato l'avvio di una procedura sanzionatoria amministrativa a carico di Riccio Nicola.

Il richiamo ai precedenti penali è stato valorizzato al diverso fine della negazione dei benefici di legge. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa