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Sentenza — n. 2464/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to declare domicile in appeal act under new procedural code rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2464/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to declare or elect a domicile in the appeal act as required by the new procedural code. The appellant argued this violated constitutional rights and the principle of favor impugnationis, claiming the lower court should have attempted service at the residence address. The court ruled that the statutory requirement is mandatory for admissibility and that the omission of a domicile reference in the appeal act renders the filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter c.p.p.; The appeal must contain an explicit reference to a prior domicile declaration or election present in the file to allow immediate identification of the service location, and failure to do so results in inadmissibility.

Parole chiave

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procedural admissibility domicile declaration appeal act requirements favor impugnationis new procedural code service of process constitutional complaint credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter c.p.p.
L'ordinanza impugnata ha rilevato che, con l'atto di appello, non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 581 comma 1-ter cod.
Art. 33 lett. d) del d.lgs. 150/2022
581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dall'art. 33 lett.
Art. 24, 27 e 111 Cost.
Art. 6 CEDU
e all'art. 6 CEDU con correlati vizi della motivazione.
Art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dall'art. 33 lett.
art. 493-ter cod. pen
presso il tribunale di Sassari, che l'aveva dichiarata colpevole del delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
art. 581 cod. proc. pen
3, 24,27,111 Cost, in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite, n. 15/2024
Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHELO LUANA nato a SASSARI il 14/06/1977 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe SASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.E' impugnata l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto nell'interesse di Luana CHELO, avverso la sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Sassari, che l'aveva dichiarata colpevole del delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., condannandola alla pena ritenuta di giustizia. 1.1. L'ordinanza impugnata ha rilevato che, con l'atto di appello, non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., introdotto con la cd. Riforma Cartabia.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Luana Chelo è affidato al difensore di fiducia avvocato Marco Palmieri, il quale, con un unico motivo, denuncia violazione degli artt. 3, 24,27,111 Cost, in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. e all'art. 6 CEDU con correlati vizi della motivazione. Invoca il principio del favor impugnationis per propugnare una interpretazione non rigida, come quella alla quale ha aderito la Corte di appello, della norma di nuovo conio, dolendosi che il Giudice territoriale ha rilevato la mancanza nell'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio senza neppure tentare una notificazione del decreto di citazione presso l'indirizzo di residenza, e, comunque, per avere fatto discendere da una omissione della difesa un grave vulnus al diritto all'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dall'art. 33 lett.

d) del d.lgs. 150/2022, prescrive, a pena di inammissibilità, che, con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori deve essere depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. L'applicazione che la Corte territoriale ha fatto della norma è, dunque, immune da censure. Le sezioni Unite -per quanto si apprende dalla informazione provvisoria n. 15/2024 del 24 ottobre 2024 - hanno affermato i seguenti principi di diritto: "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024"; - "la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione de/luogo in cui eseguire la notificazione".Nel caso di specie, nell'atto di appello mancava qualsiasi indicazione riferibile a una elezione o dichiarazione di domicilio presente nel fascicolo, né essa era stata allegata ex novo.

2. Quanto, poi, al dubbio di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni rispetto alle norme costituzionali di riferimento, questa Corte si è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., "in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge." Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 (dep. 2024) Rv. 285900).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos