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Ordinanza — n. 2463/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2463/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant Mouhtaram Ayoub personally submitted the petition rather than through a qualified defense attorney. Although the appellant argued this violated constitutional rights to defense and fair trial, the court emphasized that personal participation is permitted only in first-instance trials, not in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The right to personally file a cassation appeal is excluded by law, requiring representation by a qualified defense attorney to ensure the technical nature of the review.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal filing prohibition qualified defense attorney cassation procedural rules defense rights limitation legittimazione a contestare licenza eccezione di incostituzionalità censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 117, primo comma, Cost.
Art. 48, comma 2, Carta di Nizza
Art. 6 CEDU
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Enfasi nostra) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHTARAM AYOUB (CUI 05DEADZ) nato il 20/11/1985 avverso la sentenza del 23/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ayoub Mouhtaram propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, anziché da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (v., per tutti, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost., 117, primo comma, Cost., oltre che degli artt. 48, comma 2, Carta di Nizza e 6 Cedu, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità, che non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito.

Enfasi nostra) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de