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Sentenza — n. 2448/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sentence omitting statutory accessory penalty of public office interdiction for five years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2448/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed a first-instance judgment that convicted the defendant of theft but failed to apply the mandatory accessory penalty of public office interdiction. The court held that under Article 29 of the Penal Code, a prison sentence of three years or more automatically triggers this five-year interdiction. Consequently, the Supreme Court annulled the lower court's decision solely regarding the omission of this accessory penalty without remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 29 cod. pen.; Art. 608, 620 cod. proc. pen.: A criminal judgment omitting a mandatory accessory penalty is subject to cassation for violation of law, allowing annulment without remand when the omission is automatic and the conditions for its application are met.

Parole chiave

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mandatory accessory penalty public office interdiction cassation violation of law automatic legal consequence annulment without remand restrizione di libertà sanzioni penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 29 cod. pen.
L'art. 29 cod. pen. stabilisce che alla condanna ad una pena della reclusione non inferiore ad anni tre di reclusione, come nel caso di specie, consegue di diritto la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la cui durata è predeterminata in anni cinque dalla medesima disposizione.
Art. 608 cod. proc. pen.
Come segnalato dal ricorrente, le Sezioni Unite hanno affermato che la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Ne deriva che sussistono le condizioni per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, lett.
art. 608 cod. proc. pen
Come segnalato dal ricorrente, le Sezioni Unite hanno affermato che la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen.
art. 29 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754
(Sez. U., n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino nel procedimento a carico di Capitani Gabriele, nato a Rimini il 04/08/1987 avverso la sentenza del 09/04/2024 del Tribunale di Urbino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui non prevede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Urbino ha affermato la penale responsabilità di Gabriele Capitani per il reato di furto in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre alla pena della multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, chiedendone l'annullamento senza rinvio nella parte in cui non applica la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, conseguendo la stessa automaticamente, ex art.29 cod. pen., dalla condanna ad una pena non inferiore ad anni tre di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Come segnalato dal ricorrente, le Sezioni Unite hanno affermato che la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754). L'art. 29 cod. pen. stabilisce che alla condanna ad una pena della reclusione non inferiore ad anni tre di reclusione, come nel caso di specie, consegue di diritto la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la cui durata è predeterminata in anni cinque dalla medesima disposizione. Ne deriva che sussistono le condizioni per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., e per l'applicazione in questa sede della pena accessoria indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che dispone.