Criminal appeal dismissed because the victim remitted the complaint, extinguishing the defamation charge under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for defamation without remittal because the victim formally remitted the complaint. Although the defendant argued that the journalists' prior knowledge of the client's drug involvement negated the harm to reputation, the procedural extinction of the crime took precedence. The court ruled that the victim's voluntary withdrawal extinguished the criminal liability, leading to the dismissal of the appeal and a ruling against the defendant for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.; Art. 595 cod. pen.: The voluntary remission of the complaint by the victim extinguishes the criminal liability for defamation, rendering any prior conviction void and necessitating the annulment of the judgment without remittal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Turolla Francesco nato a GORO il 29/06/1945 avverso la sentenza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di Ferrara Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Sost Procuratore generale, PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. PASQUALE LONGOBUCCO, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 5 dicembre 2023 dal Giudice monocratico del Tribunale di Ferrara, che ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, dal locale Giudice di pace a Francesco Turolla, condannato in primo grado per il reato di diffamazione ai danni di Vladimiro Turola. La diffamazione consiste nell'aver riferito ai giornalisti della trasmissione televisiva "le Iene" Antonino Salvatore Monteleone e Riccardo Spagnoli — nel corso di un'intervista audio e videoripresa all'insaputa dell'imputato e che era stata poi trasmessa, intervista avente ad oggetto l'omicidio irrisolto di Willy Branchi — che Vladimiro Turola «è stato lui a portare la droga a Goro» e lasciando intendere un suo coinvolgimento nel delitto.
2. L'imputato ha presentato ricorso, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 595 cod. pen. Sostiene il ricorrente che i giornalisti de "Le Iene" erano già al corrente del coinvolgimento nel mondo degli stupefacenti di Turola — come riferito in dibattimento — donde non vi sarebbe la necessaria concretezza del pericolo di offesa dell'altrui reputazione, che non può aversi quando ii destinatario dell'informazione offensiva ne sia già al corrente. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. e illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica — estensibile anche a chi fornisca al giornalista l'informazione poi divulgata — e sottolinea, in particolare, la verità della notizia, perché la parte civile era stata coinvolta, negli anni in cui si colloca l'omicidio, in procedimenti penali nei quali le era stata applicata la misura cautelare e nei quali era stata condannata in via definitiva; inoltre, quanto alla continenza ed alla pertinenza, il ricorrente sottolinea che l'espressione attribuita all'imputato non è caratterizzata da toni infamanti o gratuiti ed è pertinente al tema della discussione, vale a dire la ricerca di informazioni sull'omicidio.
La motivazione — sostiene infine il ricorrente — sarebbe contraddittoria laddove il Tribunale ha ritenuto che la frase attribuita all'imputato fosse generica e allusiva e idonea a ledere la reputazione della persona offesa ma, nel contempo, ha sostenuto che l'utilizzo e la diffusione di quella frase da parte dei giornalisti costituisse legittimo esercizio del diritto di critica. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alla condanna al risarcimento del danno perché, secondo quanto riferito dai giornalisti che lo intervistarono, Turolla non poteva percepire che la conversazione era stata registrata in quanto microfono e telecamera erano occultati.
CONSIDERATO IN DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché, nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, il difensore dell'imputato ha depositato telematicamente copia del verbale con cui la persona offesa, il 2 agosto 2024, ha rimesso la querela dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Goro; nella memoria difensiva l'Avv. Longobucco, procuratore speciale dell'imputato per accettare la remissione, ha invocato l'estinzione del reato per remissione della querela e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
2. A norma dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen., la spese del procedimento vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 16/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente PAOLA'RRRELLI MARIA VESSICHELLI CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE