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Sentenza — n. 2127/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against appellate court's reversal of acquittal based on evidence from a different proceeding.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2127/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Appellate Court's decision that reversed a first-instance acquittal to award civil damages. The appellant argued the Appellate Court improperly used evidence from a separate, unrelated proceeding without renewing the trial record. The Court ruled that Article 603 of the Criminal Procedure Code mandates a new evidentiary hearing before an acquittal can be overturned, even for civil purposes.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.: The appellate court must renew the evidentiary hearing before reforming an acquittal, as failure to do so violates a fundamental procedural guarantee.

Parole chiave

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appellate review acquittal reversal evidentiary hearing procedural guarantee civil damages Criminal Procedure Code new trial motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte intende dare continuità all'orientamento secondo cui: «È rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.
Art. 622 cod. proc. pen.
pen., introdotto dalla riforma Cartabia, e l'art. 622 cod. proc. pen.).
art. 603 cod. proc. pen
art. 573 cod. proc. pen
285036-01, specie in relazione al rapporto tra il nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia, e l'art.
art. 622 cod. proc. pen
pen., introdotto dalla riforma Cartabia, e l'art. 622 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021
configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge» (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv.
Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023
Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Rv.
Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021
pen., il rinvio per il nuovo giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (così Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv.
Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023
Sez. 5, n. 43779 del 17/10/2023
281228-02; per la recente applicazione di siffatto principio anche in caso di riforma in un giudizio deciso con rito abbreviato "secco", si veda Sez. 5, n. 43779 del 17/10/2023, non massinnata).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cozzi (già Oscar) Lavinia nata a LAGONEGRO (PZ) il 06/07/1987 avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte d'appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile, Gallucci Leopoldo, rappresentato dall'avv. Anna Laino, che ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese Processuali del presente grado di legittimità.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Potenza, riformando la sentenza assolutoria del Tribunale di Lagonegro, ha condannato Cozzi Lavinia al risarcimento dei danni in favore di Gallucci Leopoldo, liquidati in 2.000 euro oltre accessori, in relazione all'originaria contestazione dei reati di minaccia e molestie.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata. Con l'unico motivo di impugnazione, ha evidenziato la violazione degli articoli 192, commi 1 e 2, e 546 lett e) cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione. Si duole del fatto che il ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado sia avvenuto non sulla base delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento, ma di quelle assunte nel giudizio di cui alla sentenza prodotta in appello numero 17/2019 della stessa Corte d'appello di Potenza. In particolare, si deduce che la Corte avrebbe dovuto limitarsi a rivalutare le prove già acquisite ed eventualmente mutare la decisione presa in primo grado sulla base di una motivazione rafforzata.

E si assume, ancora, che la sentenza emessa in altro procedimento non potesse avere efficacia di prova in relazione ai fatti storici da essa accertati, né le prove testimoniali di altro giudizio avrebbero potuto essere utilizzate in questa sede. Il giudice d'appello, in definitiva, non avrebbe potuto ritenere, in modo acritico, l'attendibilità delle deposizioni rese dalla persona offesa e da sua moglie in un diverso procedimento, omettendo di spiegare perché, invece, la deposizione resa dal Gallucci in questa sede non fosse da considerare. Con maggior rigore avrebbero dovuto esser comunque valutate le parole della moglie della persona offesa, non potendo la sua attendibilità esser ritenuta sol perché ritenuta certamente presente agli episodi molesti.

Infine, contraddittoriamente la Corte d'appello aveva evidenziato l'irrilevanza di quanto dedotto da Agresti Stefania, a suo dire non presente ai fatti oggetto del processo, laddove in precedenza la stessa Corte aveva assunto il contrario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte intende dare continuità all'orientamento secondo cui: «È rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l'imputato - sia pure ai soli•effetti civili - sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge» (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661-01; confronta, negli stessi termini:

Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Rv. 285264-01). Nella specie, seppure parte ricorrente non pare dolersi tanto, in effetti, del ribaltamento del giudizio assolutorio sulla base di una difforme valutazione della prova dichiarativa non rinnovata, bensì e specialmente che tanto sia avvenuto sulla base di una sentenza emessa in un diverso giudizio e di prove ivi raccolte, si reputa doversi dare continuità al detto orientamento, circa la rilevabilità d'ufficio, anche in Cassazione, della detta violazione. Del resto, tale orientamento è strettamente correlato a quello che, sulla base della giurisprudenza della CEDU, ha ritenuto che la riforma, anche ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, possa essere disposta solo previo rinnovo, anche d'ufficio, da parte del giudice del gravame, dell'istruttoria dibattimentale, e ciò anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228-02; per la recente applicazione di siffatto principio anche in caso di riforma in un giudizio deciso con rito abbreviato "secco", si veda Sez. 5, n. 43779 del 17/10/2023, non massinnata). In simili casi, peraltro, all'annullamento della sentenza d'appello in relazione alle disposizioni o ai capi che riguardano la sola azione civile deve seguire, ex art.622 cod. proc. pen., il rinvio per il nuovo giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (così Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228-01; si veda anche Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036-01, specie in relazione al rapporto tra il nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia, e l'art. 622 cod. proc. pen.).

3. Nulla viene liquidato alla parte civile a titolo di spese processuali, stante l'esito favorevole al ricorrente in questa sede.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così è deciso, 05/12/2024 Il ¶onsigliere estensore sidente ALF ".404iy RD