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Sentenza — n. 2119/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for stealing from a public office bag.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco Farruggia's cassation appeal against his conviction for aggravated theft. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by relying on inferential reasoning without addressing defense arguments and incorrectly applied the aggravating circumstance regarding theft from public offices. The court found the appeal unfounded, confirming that the lower court correctly evaluated the evidence to establish guilt beyond reasonable doubt and properly determined the offense was procedible ex officio due to the item's connection to public utility.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 7 cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that a conviction based on a unitary assessment of circumstantial evidence is valid if it reaches the standard of 'beyond reasonable doubt,' and that theft from a public office is an aggravating circumstance when the stolen item serves a public necessity or utility, regardless of ownership.

Parole chiave

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aggravated theft public office public utility circumstantial evidence procedural violation reasonable doubt ex officio prosecution truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 7 cod. pen.
La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 26 ottobre 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Catania che aveva ritenuto Francesco Farruagia responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n.
Art. 192 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
272056-01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016
271228-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv.
Sez. 2, n. 5042 del 22/11/1982
Questa invero ha affermato che sono cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici non soltanto le cose pertinenti all'attrezzatura dello stabilimento, ma anche quelle, di proprietà privata, che attengono alla estrinsecazione del servizio di pubblica necessità o utilità (Sez. 2, n. 5042 del 22/11/1982, dep.
Sez. 2, n. 263 del 26/01/1966
Sez. 2, n. 263 del 26/01/1966, Forgi, Rv.
Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARRUGGIA FRANCESCO nato a VITTORIA il 31/05/1977 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato FRANCESCO VINCIGUERRA, difensore di fiducia dell'imputato FARRUGGIA Francesco, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 26 ottobre 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Catania che aveva ritenuto Francesco Farruagia responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen. per essersi impossessato della borsa di Carmela Stornello, appesa al portaabitì dell'ufficio della segreteria del Comune di Acate, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione. La Corte territoriale avrebbe ritenuto provata la responsabilità del Farruaaia sulla base dei filmati in atti e perciò in forza di un ragionamento inferenziale, senza tener conto dei rilievi difensivi mossi nell'atto di impugnazione con cui si evidenziava la pericolosità di un tale ragionamento ove anche solo uno dei canoni stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen. sia cedevole.

La sentenza impugnata non avrebbe esaminato le censure svolte al riguardo con l'atto di appello e neppure avrebbe richiamato la sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge. La sentenza impugnata, con ragionamento equivoco, avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. in relazione agli oggetti esposti alla pubblica fede e altresì quella prevista dalla stessa disposizione in relazione alla cosa lasciata incustodita in stabilimenti o pubblici uffici, in tal modo violando il diritto di difesa dell'imputato.

Invero, diverso sarebbe il regime di procedibilità nelle due ipotesi, in quanto nel caso di cose esposte alla pubblica fede, il reato sarebbe procedibile a querela di parte che nella specie non era stata presentata. Ove invece ricorra l'ipotesi di cosa che si trovi all'interno di un ufficio pubblico, il reato sarebbe procedibile d'ufficio. Il ricorrente rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché ricorra tale aggravante, è necessario che la cosa costituisca estrinsecazione di un servizio di pubblica necessità o utilità. 3 Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato. Il Collegio rileva come il compendio indiziario, rigorosamente valutato dalla Corte territoriale, possiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge processuale, per il concorrere dei plurimi elementi indicati dalla sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente su una non irragionevole interpretazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza presenti nei locali del Comune di Acate, che, pur inquadrando solo il corridoio e non l'interno degli uffici, avevano documentato l'ingresso dell'imputato nella stanza della persona offesa per ben tre volte, l'ultima delle quali protrattasi per circa dieci secondi, e poi l'uscita del medesimo mentre teneva qualcosa nella mano destra e che infilava rapidamente in tasca.

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato come una sola altra persona era entrata nell'ufficio della persona offesa, trattenendosi per un tempo, pari a circa quattro secondi, non irragionevolmente valutato come troppo breve per appropriarsi della borsa che era appesa all'attaccapanni. I giudici di merito hanno, altresì, escluso che la borsa potesse essere stata rubata o smarrita fuori dall'ufficio, deducendo che la vittima l'avesse introdotta in Comune dalla circostanza che essa, all'ingresso in ufficio, aveva "strisciato" il badge che conservava nel portafogli successivamente rubato.

Il ragionamento giudiziale è logico e stringente nella sua consecuzione logica, e si sottrae a censure rilevabili in questa sede, risultando esso conforme allo standard valutativo della prova indiziaria ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, e individuato nella necessità di una valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056-01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01), al fine di accertare se la fisiologica parzialità, e connessa relativa ambiguità, di ciascun indizio, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

Alla luce della valutazione unitaria operata dalla sentenza impugnata, nessuna consistenza assumono le generiche, se non addirittura vaghe obiezioni svolte dal ricorrente, le quali si risolvono sostanzialmente nella richiesta di una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in questa sede.

3. Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha chiaramente affermato la sussistenza dell'aggravante del fatto commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico laddove, esaminando la richiesta formulata in via preliminare dall'imputato di una pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela, ha ritenuto il reato procedibile d'ufficio, correttamente richiamando al riguardo la giurisprudenza di legittimità. Questa invero ha affermato che sono cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici non soltanto le cose pertinenti all'attrezzatura dello stabilimento, ma anche quelle, di proprietà privata, che attengono alla estrinsecazione del servizio di pubblica necessità o utilità (Sez. 2, n. 5042 del 22/11/1982, dep. 1983, Dogliotti, Rv. 159301;

Sez. 2, n. 263 del 26/01/1966, Forgi, Rv. 101357). In un'ipotesi del tutto sovrapponibile a quella in esame, concernente la sottrazione di un portafogli dalla borsa di una dipendente comunale, riposta all'interno del suo ufficio, questa Corte regolatrice ha affermato che è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla Pubblica amministrazione e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, Lombardi, Rv. 278154 - 01).

Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da tale orientamento, di tal che deve concludersi che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto il reato procedibile d'ufficio.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso nella camera di consiglio dell'Il novembre 2024. Il Consigliere estensore