Cassation court annuls acquittal for threat due to insufficient reasoning regarding psychological impact and context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed the acquittal of Lorenzo D'Arcangelo for the crime of threat against Gianluca Di Sante. The lower court acquitted the defendant because it found the specific phrase used did not disturb the victim's psychological freedom, despite evidence of a tense relationship and a prior attempt to ram the victim's car. The Supreme Court ruled the acquittal invalid because the lower court's reasoning was merely assertive and contradicted uncontested facts showing the threat was delivered in a state of rage, thus failing to demonstrate the requisite intimidatory effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; The threat must be evaluated based on its capacity to cause intimidatory effects on the passive subject considering the concrete circumstances, and a mere assertion that no psychological disturbance occurred is insufficient when contradicted by the context of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETInel procedimento a carico di: D'ARCANGELO LORENZO nato a CHIETI il 21/08/1967 avverso la sentenza del 14/05/2024 del GIUDICE DI PACE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 maggio 2024 dal Giudic et°7 di pace di Chieti, che ha assolto D'Arcangelo Lorenzo dal reato di minaccia, commesso in danno di Di Sante Gianluca.
2. Avverso la sentenza del Giudice di pace, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che il Giudice di pace ha assolto l'imputato, perché ha ritenuto che la frase da lui pronunciata («sei un pezzo di merda, ti rompo il culo») non «fosse idonea a turbare la libertà psichica della persona offesa». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che le parole proferite dall'imputato, invece, avrebbero «valenza intimidatoria», soprattutto se valutate nel «contesto» nel quale erano state pronunciate: dopo avere inseguito e tentato di tamponare l'auto a bordo della quale si trovava la vittima.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
4. L'avv. Roberto Pedamonti, per l'imputato, ha presentato una memoria con la quale ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Va premesso che «ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. - che ha natura di reato di pericolo - è necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto» (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, B., Rv. 257951; Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819;
Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740). Nel caso in esame, il Giudice di pace ha sostenuto che «l'imputato, con la frase proferita e riportata nel campo di imputazione ("ti rompo il culo")», non avrebbe «turbato la libertà psichica della parte offesa». Tale affermazione, però, risulta meramente assertiva e sembra contraddetta da alcune circostanze ritenute «incontestate» dallo stesso giudice di merito, secondo il quale i rapporti tra le parti erano stati sempre «tesi» e l'imputato aveva proferito la minaccia in evidenti «condizioni di rabbia».
Entrambe le circostanze rafforzavano, in concreto, l'efficacia intimidatoria di una frase che già in astratto risultava idonea a incidere sulla libertà psichica della vittima.Il ricorrente, peraltro, lamenta la mancata valutazione di altre circostanze rilevanti (documentate con l'allegazione del verbale dell'udienza del 3 maggio 2024, nel corso della quale era stata escussa la vittima): il D'Arcangelo aveva proferito la minaccia, dopo avere inseguito e tentato di tamponare l'auto a bordo della quale si trovava la vittima. L'affermazione del Giudice di pace, dunque, non solo è meramente assertiva, ma risulta contraddetta da alcune circostanze risultanti dallo stesso testo del provvedimento impugnato.
Il giudice di merito, inoltre, ha trascurato alcune dichiarazioni della vittima, che assumevano indubbio rilievo nelle valutazioni relative all'idoneità della condotta a incidere sulla «libertà psichica della parte offesa». La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio, essendo la sua motivazione contraddittoria e basata su mere asserzioni prive di efficacia dimostrativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Chieti, in diversa persona