Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2114/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls appeal ruling allowing acquittal due to lack of explicit waiver of prescription rights under Art. 157 CP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2114/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's decision acquitting the defendants, ruling that their waiver of prescription was invalid. The defendants argued they had explicitly renounced the statute of limitations, yet the lower court relied on a contradictory witness testimony to dismiss the charges. The Court held that under Article 157 of the Penal Code, such a waiver must be explicit and formal, rejecting any implicit inference from procedural acts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, comma 7, cod. pen.; The waiver of prescription requires an explicit and specific declaration of will that cannot be inferred implicitly from procedural acts.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of prescription statute of limitations explicit declaration penal code article 157 acquittal annulment implied waiver criminal procedure minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 7, cod. pen.
Con primo motivo denunciano vizi di violazione della legge penale, in relazione all'art. 157, comma 7, cod.pen., dolendosi del mancato riconoscimento del loro diritto di rinunciare alla prescrizione del reato.
Law 5 dicembre 2005, n. 151
Art. 6, comma 1, Law 151/2005
Con terzo motivo denunciano vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 612 cod.
art. 612 cod. pen
Con terzo motivo denunciano vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 612 cod. pen.
art. 157 cod. pen
6, comma 1, l'originario art. 157 cod. pen., disponendo, al settimo comma, che «La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»: in precedenza la Corte costituzionale, con sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. n. 18953 del 25/02/2016
Sez. U. n. 43055 del 30/09/2010
266333-01; in precedenza Sez. U. n. 43055 del 30/09/2010, Rv.
Sentenza n. 275 del 1990 della Corte Costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA BIANCA GIOACCHINO, nato a SAN PAOLO DI CIVITATE il 04/07/1960 PIOMBO MARIA TERESA nata a SAN PAOLO DI CIVITATE il 10/05/1961 LABIANCA LUCIANA RITA nata a TORREMAGGIORE il 25/04/1981 avverso la sentenza del 27 giugno 2023 della Corte di Appello di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI; lette le conclusioni del Procuratore generale, GASPARE STURZO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Labianca Gioacchino, Piombo Maria Teresa e Labianca Luciana Rita per il reato di minaccia aggravata loro in concorso ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata. La Corte di appello ha ritenuto attendibile la testimonianza resa dalla persona offesa rilevando come minime "contraddizioni" non potessero intaccare il nucleo essenziale del racconto. 2.Gli imputati, per il tramite del loro difensore, avv.

Raffaele De Simone, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con primo motivo denunciano vizi di violazione della legge penale, in relazione all'art. 157, comma 7, cod.pen., dolendosi del mancato riconoscimento del loro diritto di rinunciare alla prescrizione del reato. Gli imputati con l'atto di appello, quando ancora i termini di prescrizione non erano maturati, avevano dichiarato di rinunciare alla prescrizione, mantenendo ferma tale rinunzia fino all'ultima udienza del giudizio di secondo grado. Deducono, con richiamo di argomenti giurisprudenziali, che la rinuncia alla prescrizione avrebbe dovuto comportare il loro diritto ad essere giudicati nel merito. 2.2.

Con secondo motivo denunciano vizio di violazione di legge, in relazione all'attendibilità della persona offesa in quanto illogica e contraddittoria, e vizio di motivazione per omessa valutazione di prova documentale. 2.3. Con terzo motivo denunciano vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 612 cod. pen. deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato e vizio di motivazione. 3.11 Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La legge 5 dicembre 2005, n. 151, nel novellare il regime della prescrizione, ha riformulato, con l'art. 6, comma 1, l'originario art. 157 cod. pen., disponendo, al settimo comma, che «La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»: in precedenza la Corte costituzionale, con sentenza n. 275 del 1990, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall'imputato. Il legislatore ha definito i termini di formulazione dell'atto abdicativo, sancendo, per un verso, che la prescrizione è "sempre" rinunciabile ed inoltre che è rinunciabile "espressamente", ossia in modo esplicito e formale.

Tale sottolineatura risponde all'intento di eliminare qualsiasi profilo di possibile ambiguità nell'applicazione dell'istituto, avendo il legislatore evidentemente inteso escludere che la volontà di rinuncia possa essere dedotta, in via congetturale, da fatti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione, diversamente da quanto consentito in ambito civilistico ( Sez.U. n. 18953 del 25/02/2016, Rv. 266333-01; in precedenza Sez. U. n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248379 - 01 secondo cui «La rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti; che, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione»). 2.In accoglimento del primo motivo di ricorso, e con assorbimento delle ulteriori doglianze, la sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cort