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Ordinanza — n. 1931/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1931/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1931/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA 0‘4 - YcLL‹-c• sul ricorso proposto da: TRENTINELLA MAYCOL nato a VENARIA REALE il 30/05/1994 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 13 giugno 2024 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di Trentinella Maycol munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad occezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del Tribunale di Torino in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 110,494 cod. pen. nel proc. 10746/20 r.g.n.r.; 494 cod. pen. nel proc. n. 17613/20 r.g.n.r.; 494 cod. pen. nel proc. 24070/19 r.g.n.r.; 110,494 cod. pen. nel proc. 27938/19 r.g.n.r., con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che, con due motivi, ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, perché la sentenza impugnata, erroneamente, non avrebbe escluso la recidiva e riconosciuto le attenuanti generiche ed avrebbe riprodotto gli enunciati della decisione di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1931/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di Trentinella Maycol munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad occezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del Tribunale di Torino in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 110,494 cod. pen. nel proc. 10746/20 r.g.n.r.; 494 cod. pen. nel proc. n. 17613/20 r.g.n.r.; 494 cod. pen. nel proc. 24070/19 r.g.n.r.; 110,494 cod. pen. nel proc. 27938/19 r.g.n.r., con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che, con due motivi, ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, perché la sentenza impugnata, erroneamente, non avrebbe escluso la recidiva e riconosciuto le attenuanti generiche ed avrebbe riprodotto gli enunciati della decisione di primo grado.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva adeguamento della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
3.Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA 0‘4 - YcLL‹-c• sul ricorso proposto da: TRENTINELLA MAYCOL nato a VENARIA REALE il 30/05/1994 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 13 giugno 2024 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di Trentinella Maycol munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad occezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del Tribunale di Torino in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 110,494 cod. pen. nel proc. 10746/20 r.g.n.r.; 494 cod. pen. nel proc. n. 17613/20 r.g.n.r.; 494 cod. pen. nel proc. 24070/19 r.g.n.r.; 110,494 cod. pen. nel proc. 27938/19 r.g.n.r., con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che, con due motivi, ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, perché la sentenza impugnata, erroneamente, non avrebbe escluso la recidiva e riconosciuto le attenuanti generiche ed avrebbe riprodotto gli enunciati della decisione di primo grado.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969). 2.La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena, recidiva inclusa, precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti il riconoscimento della recidiva medesima, la mancata concessione delle attenuanti generiche e i profili attinenti al contenuto della motivazione della sentenza impugnata, peraltro richiamati con espressioni "di stile" prive della necessaria specificità. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/11/2024 Il con si g\ esiten sore Il P