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Sentenza — n. 1705/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1705/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1705/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Fortugno Serena, nella qualità di legale rappresentante della 'NG CITRUS Società Cooperativa Sociale', avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di agrumi, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, che ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminare dello stesso Tribunale in data 10 maggio 2024, con il quale la detta società è stata sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori in concorso, di cui all'addebito preliminare elevato nei confronti di Carmelo Gullì, Nicola Sebastiano Fortugno, Caterina Vetta e Alessandra Fortugno al capo 11) della rubrica.

Regesto Legislator

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art. 4 d.lgs. n. 159/2011, art. 100 cod. proc. pen, art. 83 cod. proc. civ; Sentenza — n. 1705/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione presentato per conto della terza interessata Serena Fortugno, nella qualità di legale rappresentante della società 'NG CITRUS Società Cooperativa Sociale', è stato sottoscritto dal suo difensore, Avvocato Mirna Raschi, non munito di procura speciale, così come è invece previsto dall'art. 100 cod. proc. pen.. Si deve dare atto, al riguardo, che al ricorso in originale non risulta allegata la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen.; che la stessa non è stata altrimenti rinvenuta agli atti del giudizio di legittimità e che, comunque, il difensore sottoscrittore del ricorso neppure nell'intestazione dello stesso si è dichiarato procuratore speciale della ricorrente Serena Fortugno.

Parole chiave

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frode nel pignoramento rappresentanza senza poteri accuse di truffa furto per mestiere indagine internazionale per truffa violazione dell'obbligo di collaborare

Disposizioni normative citate

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art. 4 d.lgs. n. 159/2011
e dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
art. 100 cod. proc. pen
In proposito, è stato spiegato che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il terzo interessato, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen.
art. 83 cod. proc. civ
secondo cui costoro «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale», analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.» (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTUGNO SERENA nato a REGGIO CALABRIA il 20/06/1989 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore L'avvocato RASCHI MIRNA si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Fortugno Serena, nella qualità di legale rappresentante della 'NG CITRUS Società Cooperativa Sociale', avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di agrumi, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, che ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminare dello stesso Tribunale in data 10 maggio 2024, con il quale la detta società è stata sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori in concorso, di cui all'addebito preliminare elevato nei confronti di Carmelo Gullì, Nicola Sebastiano Fortugno, Caterina Vetta e Alessandra Fortugno al capo 11) della rubrica.

2. L'impugnativa, sottoscritta dal difensore della predetta terza interessata, consta di un solo motivo, con il quale è denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., degli artt. 512-bis e 416-bis cod. pen. e dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Quanto al profilo della sussistenza del fumus commissi delicti è dedotto che il Tribunale del Riesame avrebbe «travisato il dato intercettivo» (cfr. pag. 6, primo capoverso del ricorso), questo confermando, invece, la titolarità della 'NG CITRUS' in capo ai membri della famiglia Fortugno, che Gullì avrebbe inteso lasciare indenni da ogni coinvolgimento in possibili accertamenti patrimoniali svolti sul suo conto, avendo costoro da sempre operato con proprie aziende nel campo della coltivazione e del commercio del bergamotto.

La «motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe oltretutto illogica» (cfr. pag. 7, ultimo capoverso del ricorso) nella parte in cui non avrebbe «preso in considerazione il rilievo difensivo secondo il quale il Gullì non aveva ragione di temere una misura ablativa», non rientrando egli tra i soggetti potenzialmente destinatari di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali. Quanto al profilo del periculum in mora è denunciata la carenza di motivazione in ordine all'essere, la società sottoposta a sequestro, profitto del reato di partecipazione ad associazione mafiosa ascritto al Gullì ovvero prodotto delle attività illecite da questi poste in essere, nonché in ordine al nesso causale tra il reato ipotizzato, ossia il delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'agevolazione mafiosa, e le quote societarie sottoposte a sequestro.

Assente sarebbe, inoltre, la motivazione in ordine alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura reale disposta, invece indefettibile in caso di sottoposizione a sequestro di aziende di provenienza lecita. In tal caso, inoltre, sarebbe stato obbligo del Tribunale specificamente motivare in ordine alla sovrapposizione tra l'attività illecita del soggetto interponente e l'attività lecita comunque esercitata dai soggetti interposti.

3. Con requisitoria in data 4 ottobre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Antonietta Picardi, ha concluso er il rigetto del ricorso.4. Si è proceduto alla trattazione orale del ricorso, avendone la difesa della ricorrente avanzato tempestiva richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione presentato per conto della terza interessata Serena Fortugno, nella qualità di legale rappresentante della società 'NG CITRUS Società Cooperativa Sociale', è stato sottoscritto dal suo difensore, Avvocato Mirna Raschi, non munito di procura speciale, così come è invece previsto dall'art. 100 cod. proc. pen.. Si deve dare atto, al riguardo, che al ricorso in originale non risulta allegata la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen.; che la stessa non è stata altrimenti rinvenuta agli atti del giudizio di legittimità e che, comunque, il difensore sottoscrittore del ricorso neppure nell'intestazione dello stesso si è dichiarato procuratore speciale della ricorrente Serena Fortugno.

Occorre, dunque, ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è unanime nell'affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 271722; Sez. 5, n. 12220 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259861; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258580). In proposito, è stato spiegato che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il terzo interessato, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui costoro «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale», analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.» (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, in motivazione; Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013, Rv. 256124). Difatti, solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Rv. 246692;

Sez. 6, n. 11796 del 04/03/2010, Rv. 246485). In ogni caso, e per mero scrupolo, deve escludersi che la procura speciale conferita da Serena Fortugno, nella qualità di legale rappresentante della società 'NG CITRUS Società Cooperativa Sociale', al suo difensore per il giudizio di riesame, possa valere per il presente giudizio: infatti, ai sensi dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del proce o, salvo che nell'atto non sia espressa volontà diversa. Volontà di conferire la procura speciale anche per il ricorso per cassazione che non si desume dalla generica dizione, contenuta nella procura speciale in data 30 maggio 2024: <<Il sottoscritto conferisce al nominato procuratore tutte le facoltà di legge per il migliore espletamento del mandato, compresa quella di stare in giudizio, in ogni stato e grado, rinunciare agli atti, presentare istanze di anticipazione di udienza, farsi sostituire», posto che le facoltà elencate sono quelle proprie del difensore e non del procuratore speciale (salvo quella di rinunciare agli atti).

2. Va, comunque, ribadito che la ricorrente non è legittimata a formulare censure né in tema di sussistenza del fumus commissi delicti né in tema di periculum in mora. Infatti, il terzo interessato, estraneo al reato, non ha titolo per contestare il presupposto applicativo della cautela reale, dovendo limitarsi solo a provare la titolarità del bene del quale chiede la restituzione e l'assenza di collegamento concorsuale nei reati ascritti all'indagato (Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070; in senso conforme, in tema di confisca di prevenzione Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Rv. 286058). 2.1.

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con l'ordinanza impugnata, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, con il quale la società 'NG CITRUS Società Cooperativa Sociale' è stata sottoposta a sequestro preventivo, impeditivo e finalizzato alla confisca, in relazione al delitto di cui all'artt. 110, 512- bis e 416-bis.1. cod. pen. di cui all'addebito provvisorio elevato nei confronti di Carmelo Gullì e di Nicola Sebastiano Fortugno, Caterina Vetta e Alessandra Fortugno al capo 11) della rubrica, evidenziando come tutti gli elementi di prova deponessero per la gestione effettiva della predetta società, quale entità imprenditoriale le cui quote erano formalmente intestate a Nicola Sebastiano Fortugno, Caterina Vetta e Alessandra Fortugno, da parte di Carmelo Gullì, avendo questi esercitato rispetto alla 'NG CITRUS' e alla 'Bergamotto di Serena Fortugno' - trattandole come se fossero un'unica realtà imprenditoriale - pregnanti poteri direttivi (espressisi nella scelta: di dirottare le risorse monetarie sull'una o sull'altra; di implementarne la struttura aziendale mediante l'acquisto di terreni sui quali edificare impianti di stoccaggio del prodotto; di far confluire nelle rispettive casse denaro non tracciato nella provenienza - somme cd. 'in nero' -, o, ancora, nella scelta dei soggetti con cui contrattare nonché nella determinazione del prezzo da applicare alle forniture di bergamotti) ed avendo egli inteso finanziare con fondi autonomamente reperiti (un prestito dal fratello per l'acquisto di un terreno dalla Signora Angela Furia Ambrosoli) il progetto di espansione aziendale dell'attività imprenditoriale complessivamente intesa.

Tale gestione, quand'anche condivisa in riferimento a taluni aspetti con la moglie Serena Fortugno, titolare della 'Bergamotto', e con la cognata, Alessandra Fortugno, inserita nell'organo amministrativo della 'NG CITRUS', era indicativa della titolarità delle imprese suddette in capo a Carmelo Gullì, che, infatti, in esse faceva confluire 'somme in nero' e fondi da lui personalmente reperiti (quali quelli provenienti da un prestito del fratello, che egli era intenzionato ad utilizzare per l'acquisto del fondo da Angela Furia Ambrosoli, sul quale avrebbe voluto realizzare un impianto di stoccaggio dei bergamotti).

Titolarità sostanziale delle imprese che Gullì intendeva tenere celata - per sua stessa ammissione, effettuata nell'ambito del dialogo intercorso con il suocero, Nicola Fortugno, in data 14 aprile 2021 - dietro lo schermo formale della loro intestazione formale alla moglie Serena Fortugno e ai familiari di quest'ultima, onde metterle al riparo, assieme ai beni aziendali ad esse strumentali, dalla sottoposizione a misure di prevenzione, che egli aveva ragione di temere in ragione dei propri precedenti. 2.2. Ciò posto, i rilievi formulati dalla ricorrente per sostenere l'effettiva titolarità delle quote della società 'NG CITRUS' e dei relativi beni aziendali in capo ai membri della famiglia Fortugno non sono consentiti in questa sede.

Secondo il diritto vivente, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Non rientra, pertanto, nella nozione di violazione di legge «l'illogicità manifesta della motivazione», la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Donde, deve riconoscersi che le censure formulate da Serena Fortugno, nella qualità di legale rappresentante della società in sequestro, esulano dai limiti indicati, risolvendosi in una mera rilettura delle evidenze esaminate dal Tribunale in una chiave favorevole agli interessi da lei rappresentati.

3. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al p