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Ordinanza — n. 1696/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses defense request for time extension due to lawyer withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1696/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the defense's request for a time extension inadmissible because the lawyer subsequently withdrew the application. Although the defense argued the client was unaware of the appeal deadline due to ineffective representation, the lawyer's formal renunciation rendered the request moot. Consequently, the court ruled that no penalty for procedural costs applies since the request lacked the nature of an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 2, cod. proc. pen.: A request for time extension loses its appeal nature upon withdrawal by the defender, precluding any order for procedural costs or fines.

Parole chiave

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time extension request lawyer withdrawal procedural costs Cassazione Ordinanza penal procedure restituzione in pristino omissione del difensore desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Sebbene l'istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna di Hicham Zidane al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod.
Art. 616, comma 2, cod. proc. pen.
Sebbene l'istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna di Hicham Zidane al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod.
art. 495 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 2 dicembre 2022 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di Hicham Zidane per i reati di cui all'art. 495 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388
Neppure alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulla istanza proposta da Zidane Hicham, nato a Gallarate il 24/07/1996 di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di di appello di Milano del 09/10/2023; visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto l'accoglimento della istanza; letta la memoria del difensore, avv. Giovanni Pignataro, che, munito di procura speciale, ha rinunciato all'istanza;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 2 dicembre 2022 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di Hicham Zidane per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. e all'art. 221 e 294 T.U.L.P.S. e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Con istanza del 28 giugno 2024 l'avv. Giovanni Pignataro, munito di procura speciale rilasciatagli dal condannato, ha avanzato richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza, assumendo che lo Zidane ne fosse venuto a conoscenza solo in data 20 giugno 2024, non essendo l'imputato mai comparso in alcuna udienza ed essendo stato difeso da un difensore di ufficio con il quale non aveva instaurato alcun rapporto e che medio tempore era stato cancellato dall'Albo degli avvocati di Busto Arsizio.

3. Con atto datato 3 ottobre 2024, il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato all'istanza di restituzione nel termine per impugnare, cosicché l'istanza deve essere dichiarata inammissibile.

4. Sebbene l'istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna di Hicham Zidane al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, deve osservarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti e poiché la stessa contempla la possibilità di applicare la sanzione solo nell'ipotesi in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può applicarsi nel caso di specie in cui il procedimento innanzi a questa Corte di cassazione è stato attivato con una «richiesta». Neppure alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza