Sentenza — n. 1693/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 6 maggio 2024, il Tribunale di Catania - in funzione di giudice del riesame - confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Ronsisvalle Mario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1693/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 6 maggio 2024, il Tribunale di Catania - in funzione di giudice del riesame - confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Ronsisvalle Mario.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RONSISVALLE MARIO nato a CATANIA il 06/01/1970 avverso l'ordinanza del 06/05/2024 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 6 maggio 2024, il Tribunale di Catania - in funzione di giudice del riesame - confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Ronsisvalle Mario.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo, con tre motivi di ricorso, i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge i »A. penale e di inosservanza di norme processuali, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nonché la scelta della misura.
3. Successivamente, l'indagato ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza specificare i motivi della rinuncia. Alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 500,00. Al riguardo, va rilevato che l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità e, in particolare, non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373; Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso,