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Ordinanza — n. 339/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal qualification error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 339/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea-bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant raised generic complaints regarding the lack of non-punishment causes and alleged legal qualification errors without specific factual or legal arguments. The court ruled that such vague grounds fall outside the permissible categories for challenging plea-bargain sentences and do not meet the threshold for manifest error in legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for specific grounds; generic complaints lacking specific factual or legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds legal qualification error generic complaint manifest error procedura di ricusazione sanzione disciplinare dell'avvocato esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Le censure dedotte risultano comunque assolutamente generiche e solo formali ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza del 19 settembre 202 4 il Tribunale di Vasto , in composizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel caso in esame, vi è un chiaro richiamo all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006
(Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv.
Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014
né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
Conf. N. 33145 del 2020
Conf. N. 33145 del 2020 Rv.
N. 15553 del 2018
279842 - 01, N. 15553 del 2018 Rv.
N. 3108 del 2018
272619 -01, N. 3108 del 2018 Rv.
N. 25617 del 2020
272252 - 01, N. 25617 del 2020 Rv.
N. 14377 del 2021
279573 -01, N. 14377 del 2021 Rv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA DAVIDEnato a LANCIANO il 09/01/1988 inoltre: DI LULLO LUIGI, parte civile avverso la sentenza del 19/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VASTO Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza del 19 settembre 202 4 il Tribunale di Vasto , in composizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. tempestivamente formulata dalle parti, ha applicato nei confronti di Davide De Rosala pena di anni tre di reclusione.

2. Avverso la sentenza del Tribunale ricorre Davide De Rosa, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo , con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., nonché per la erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Le censure dedotte risultano comunque assolutamente generiche e solo formali ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, va considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).

Nel caso in esame, vi è un chiaro richiamo all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 2015, Rv. 261802), non si verte in tema di pena illegale, in quanto la sanzione è concordata nel rispetto dei limiti edittali e, pur se astrattamente ricompreso nell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il motivo attinente alla qualificazione giuridica del fatto risulta formulato senza alcuna ulteriore specificazione né alcuna prospettazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, così da connotarsi come generico; a tal ultimo proposito va evidenziato come l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come è nel caso in esame, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; mass.

Conf. N. 33145 del 2020 Rv. 279842 - 01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 -01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 - 01, N. 25617 del 2020 Rv. 279573 -01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 –01). Nel caso in esame vi è assoluta rispondenza della decisione alla imputazione, ampliamente esplicativa della corretta qualificazione giuridica.

5. Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11/