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Ordinanza — n. 336/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of acquittal grounds and lack of specific legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 336/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all grounds for acquittal during the second-instance proceedings. The appellant argued for a violation of law regarding the lack of acquittal reasons and incorrect legal qualification, but these issues were precluded by the procedural rules governing plea bargaining in appeals. The court ruled that since the appellant only contested the sentence, any general legal errors regarding the facts or qualification were excluded from review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When an appellant waives acquittal grounds in the second instance, the court of cassation cannot review those issues, and legal errors must be specific and immediately evident from the indictment.

Parole chiave

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waiver of acquittal grounds plea bargaining in appeals inadmissibility of appeal specific legal error preclusion of review legal qualification error procedural waiver motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza emessa il 22 maggio 2024, la Corte di appello di Roma, in accoglimento delle richieste ex art. 599 - bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l’imputato, deducendo quale unico motivo quello della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancanza delle ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-biscod.
Law n. 103 of 2017, Art. 1, comma 56
Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l’imputato, deducendo quale unico motivo quello della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancanza delle ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599 - bis cod. proc. pen
Con la sentenza emessa il 22 maggio 2024, la Corte di appello di Roma, in accoglimento delle richieste ex art. 599 - bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di Alessandro De Angelis, in ordine a tre delitti di furto aggravato in continuazione.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l’imputato, deducendo quale unico motivo quello della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancanza delle ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.e alla corretta qualificazione giuridica.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
273755 -01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS ALESSANDRO(C.U.I. 01GQRTD) nato a ROMA il 02/11/1982 avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza emessa il 22 maggio 2024, la Corte di appello di Roma, in accoglimento delle richieste ex art. 599 - bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di Alessandro De Angelis, in ordine a tre delitti di furto aggravato in continuazione.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l’imputato, deducendo quale unico motivo quello della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancanza delle ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.e alla corretta qualificazione giuridica.

3. Il ricorso è inammissibile.Va premesso che aseguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello adopera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- biscod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 -01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 -01). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica ritenuta , per altro chiaramente risultante dalle imputazioni riportate in sentenza e corrispondente alle stesse : difatti, mutuando la giurisprudenza formatasi in ordine al rito della applicazione di pena concordata, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come è nel caso in esame, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 –01; mass.

Conf. N. 33145 del 2020 Rv. 279842 -01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 - 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 - 01, N . 25617 del 2020 Rv. 279573 -01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 – 01). Per altro, anche rispetto alle questioni rilevabili di ufficio, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordatiimplica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, il che nel caso in esame non è (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 –01). Pertanto, il ricorso è inammissibile.

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-biscod. proc. pen.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11/2024 Il