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Ordinanza — n. 158/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal for aggravated theft dismissed as improperly filed as appeal under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 158/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Agrebi Manzur against the Bologna Tribunal's conviction for aggravated theft. The appellant argued for nullity based on lack of motivation and procedural violations, while the prosecution contended the appeal was procedurally improper. The court ruled that the appeal, which challenged the merits of the first-instance judgment, must be reclassified as an appeal under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 569, comma 3, c.p.p.: A cassation appeal challenging the merits of a first-instance judgment must be reclassified as an appeal and transmitted to the Court of Appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal requalification to appeal lack of motivation procedural nullity aggravated theft caso grave rapina qualificata crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett, e) cod.
Art. 569, comma 3, c.p.p.
relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito, rectius riqualificato in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (tra tante, Sez.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860
569, comma terzo, del codice di rito (tra tante, Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGREBI MANZUR (CUI 05M8ANT) nato il 20/01/1993 avverso la sentenza del 10/06/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; letto/sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO udito il difensore Vt

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza del 10.6.2024, il Tribunale di Bologna ha condannato Agrebi Manzur in ordine al reato di furto aggravato.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si contesta la mancanza di motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e al trattamento sanzionatorio applicato, nonché l'inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità in relazione agli articoli 125, comma 3, e 546, comma 3 del codice di rito. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

3. Osserva il Collegio che i motivi di gravame si incentrano su doglianze che attraverso i vizi di motivazione denunciati ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett, e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito, rectius riqualificato in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (tra tante, Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860).

4. Ne discende che il ricorso in scrutinio, proposto per saltum, dev'essere riqualificato in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte dì Appello di Bologna.