Cassation Court annuls appeal dismissal for lack of domicile declaration, ruling explicit election in appeal suffices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Taranto Tribunal's order dismissing an appeal due to a missing domicile declaration. The appellant argued that his signature on the appeal, which included a special power of attorney, constituted a valid election of domicile for service of process. The court held that the explicit election of domicile within the appeal document, confirmed by successful service at that address, satisfied the statutory requirement. Consequently, the dismissal was overturned to allow the appeal to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The requirement for a separate domicile declaration is fulfilled if the appeal explicitly elects a domicile and the service of process is successfully effected at that address.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGLIARA PAOLO nato a LIZZANO il 27/11/1957 avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23.2.2024, il Tribunale dì Taranto ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Pagliara Paolo avverso la sentenza del Giudice di Pace emessa in data 24.5.2023. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che gli atti di appello non fossero conformi al disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a norma del quale con l'atto di impugnazione deve essere depositata, a pena dì inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
2. Avverso la predetta ordinanza, ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter e 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., per non avere l'ordinanza impugnata adeguatamente considerato che l'impugnazione era stata presentata come unico atto, che non può essere scisso, in cui è indicata la elezione di domicilio, con la chiara volontà di volere ricevere le notifiche del decreto dì citazione a giudizio in grado di appello, e al quale era allegata la procura speciale che reca la sottoscrizione dell'imputato, il quale apponendo la propria firma conferme e sottoscrive, palesando la piena consapevolezza dell'atto di appello, oltre che del luogo ove ricevere le notifiche del decreto di citazione a giudizio in grado di appello.
E' inconfutabile che la firma apposta dall'imputato deve intendersi estesa all'intero atto e non può essere limitata alla sola procura speciale non essendo quest'ultima stata presentata separatamente. E' in tal senso utile sottolineare che l'atto di appello non reca la indicazione di alcun allegato poiché la procura speciale è parte dello stesso e non è presentata separatamente. Essa peraltro è stata allegata seppure non necessaria, stante la presenza in giudizio dell'imputato. Si deve quindi riconoscere valida e sottoscritta dall'imputato l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di appello tanto è vero che il Tribunale provvedeva a notificare la propria ordinanza al procuratore speciale ma anche all'imputato personalmente ed esattamente proprio presso il domicilio eletto.
Tale notifica mostra che lo scopo della norma è conseguito e perfezionato perché la cancelleria individua agevolmente il luogo della notificazione. 1 Il sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere accolto. La disciplina introdotta dalla legge cd. Cartabia, relativamente alla "forma dell'impugnazìone" (nella rubrica testualmente adottata nel codice vigente), all'art. 581, comma 1-ter, applicabile ratione tempons nel caso di specie - con la riforma in vigore dall'agosto del 2024 (art. 2, legge 9 agosto 2024, n. 114) tale norma è stata abrogata con decorrenza dal 25.8.2024 - pone(va) la necessità che la proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato assente, fosse accompagnata dal deposito di elezione o dichiarazione di domicilio, L'interpretazione di tale disposizione normativa è stata, medio tempore, devoluta alle Sezioni Unite di questa Corte, che, chiamate a pronunciarsi sul «Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione.
Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione dì domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod, pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo», all'udienza del 24 ottobre 2024, secondo l'informazione provvisoria diramata, hanno dato soluzione al quesito nel senso che «La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Ebbene, tale scopo deve ritenersi senz'altro conseguito nel caso di specie perché, di là della stretta osservanza delle formalità richieste per la formulazione della dichiarazione/elezione di domicilio, che a rigore necessita della sottoscrizione del dichiarante inequivocabilmente riconducibile alla dichiarazione medesima - laddove nella fattispecie in scrutinio essa è apposta in calce alla procura speciale allegata all'impugnazione -, risulta chiaramente indicato nell'epigrafe dell'atto di appello che l'imputato ha "eletto" il domicilio presso il luogo di residenza ove ha inteso ricevere "le notifiche del decreto di citazione a giudizio in grado di appello".
Dizione questa che consentiva di procedere alle notificazioni di rito nel luogo dichiarato che coincideva peraltro con la residenza dell'imputato; e di tanto vi è la conferma dal momento che l'ordinanza di inammissibilità risulta poi regolarmente recapitata proprio presso la residenza dell'imputato indicata nell'atto di appello come domicilio dichirato. Sicché, alla luce di quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve essere annullata, dovendosi ritenere l'adempimento prescritto dall'allora vigente disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. assolto nel caso di specie.
2. Discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per il giudizio Spese delle parti civili al definitivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli a