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Sentenza — n. 153/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 153/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 153/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto emesso in data 19.07.2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile per tardività l'atto di opposizione proposta dall'avvocato Danilo Lombardi, difensore di TUSHE Diana, avverso il decreto penale di condanna emesso nei confronti della predetta, in quanto a fronte della notifica del decreto all'imputata in data 8.6.2024, l'opposizione è stata presentata il 24.6.2024, ossia oltre il quindicesimo giorno.

Regesto Legislator

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art. 172 cod. proc. pen; Sentenza — n. 153/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'avvocato Lombardi, nell'interesse della Tushe, ricorre avverso tale provvedimento e ne chiede l'annullamento. Con un unico motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Si rappresenta che erroneamente l'opposizione è stata ritenuta presentata oltre il quindicesimo giorno prescritto dall'articolo 461 del codice di rito, dal momento che non si è considerato che il termine di 15 giorni per proporre impugnazione scadeva di domenica, il 23 giugno 2024, pertanto il termine era prorogato di diritto al successivo lunedì 24 giugno 2024, rispettato dall'odierna ricorrente che aveva appunto depositato l'opposizione il 24 giugno 2024, come espressamente indicato nel provvedimento impugnato 3.

Parole chiave

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opposizione tardiva termine legale proroga tardiva del termine preclusione per tardività ritardo ingiustificato durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 172 cod. proc. pen
Il decreto impugnato è viziato dalla violazione lamentata dal difensore perché ai sensi dell'art. 172 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUSHE DIANA nato il 03/02/1955 avverso il decreto del 19/07/2024 del GIP TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 19.07.2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile per tardività l'atto di opposizione proposta dall'avvocato Danilo Lombardi, difensore di TUSHE Diana, avverso il decreto penale di condanna emesso nei confronti della predetta, in quanto a fronte della notifica del decreto all'imputata in data 8.6.2024, l'opposizione è stata presentata il 24.6.2024, ossia oltre il quindicesimo giorno.

2. L'avvocato Lombardi, nell'interesse della Tushe, ricorre avverso tale provvedimento e ne chiede l'annullamento. Con un unico motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Si rappresenta che erroneamente l'opposizione è stata ritenuta presentata oltre il quindicesimo giorno prescritto dall'articolo 461 del codice di rito, dal momento che non si è considerato che il termine di 15 giorni per proporre impugnazione scadeva di domenica, il 23 giugno 2024, pertanto il termine era prorogato di diritto al successivo lunedì 24 giugno 2024, rispettato dall'odierna ricorrente che aveva appunto depositato l'opposizione il 24 giugno 2024, come espressamente indicato nel provvedimento impugnato 3.

Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. 4.11 ricorso è fondato. Il decreto impugnato è viziato dalla violazione lamentata dal difensore perché ai sensi dell'art. 172 cod. proc. pen. quando il termine è stabilito a giorni e questo scade in un giorno festivo, il termine è automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo (cfr. tra tante, Sez, 3, n. 17416 del 23/02/2016, Rv. 266982 - 01). P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siena per l'ulteriore corso.

Così