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Ordinanza — n. 152/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 152/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the extraordinary appeal for factual error inadmissible because the defendant personally signed the petition, violating mandatory procedural rules requiring a special procurator. Although the appeal was filed by the convicted party himself, the court ruled that since the 2017 legislative amendment, such appeals must be submitted exclusively by a qualified defense attorney. Consequently, the court dismissed the request and ordered the defendant to pay the associated legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Artt. 571 e 613 c.p.p.: The extraordinary appeal for factual error cannot be personally filed by the convicted party and must be signed by a defense attorney holding a special power of attorney.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error procedural inadmissibility special procurator criminal procedure code condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate violazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, da qualificarsi come ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 625-bis cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, da qualificarsi come ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., è stato proposto personalmente dal ricorrente MERZ SANDRO in data 18 ottobre 2024.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, siccome interpretati anche dal diritto vivente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERZ SANDRO nato a TRENTO il 02/03/1950 avverso l'ordinanza del 06/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza n. 27035 del 6 giugno 2024 la SETTIMA SEZIONE PENALE di questa SUPREMA CORTE ha dichiarato inammissibile il ricorso per errore di fatto presentato da MERZ SANDRO avverso la sentenza del 18 maggio 2023 della QUINTA SEZIONE PENALE di questa stessa Corte.

2. Il ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, da qualificarsi come ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., è stato proposto personalmente dal ricorrente MERZ SANDRO in data 18 ottobre 2024.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Questa Corte, peraltro, si è già espressa affermando che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039). I motivi cui il ricorso è affidato sono, comunque, conclamatamente aspecifici, in quanto articolati senza alcun confronto con le ragioni della decisione oggetto di impugnazione.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci