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Sentenza — n. 41476/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls traffic offense judgment due to fundamental lack of motivation referencing a different defendant's case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41476/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed a first-instance conviction for Mario Amato, arguing the judgment lacked proper motivation by citing facts from a different defendant's trial. The Court of Cassation found the lower court's reasoning entirely disconnected from the actual evidence presented against Amato, constituting a radical nullity under Article 125 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the conviction was annulled and the case remitted to a different judge for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) and c) cod. proc. pen.; Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.: A criminal judgment is radically null if its reasoning refers to facts and a different defendant than the one being tried, rendering the motivation absent and uncorrectable.

Parole chiave

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lack of motivation radical nullity different defendant remittal for new trial Code of Criminal Procedure traffic offense conviction procedural error impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod.
Art. 130 cod. proc. pen.
Rileva, altresì, che tale vizio non può essere emendato attraverso la correzione di errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. 2.2.
Art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
Rileva, altresì, che tale vizio non può essere emendato attraverso la correzione di errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025, Pedone
pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell’intero giudizio (Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025, Pedone, Rv.287967 – 01 ;
Sez. 5, n. 17926 del 14/01/2019, Traviglia
Sez. 5, n. 17926 del 14/01/2019, Traviglia, Rv.
Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E.
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Testo completo

eguente SENTENZA sulricorso propost o da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como nel procedimento a carico di: Amato Mario nato a Rocca di Neto il 28/03/1965 avverso la sentenzadel 04/07/2025 del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri , che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con dispositivo letto all’udienza del 04/07/2025 il Tribunale di Como condannava Mario Amato perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett.

c) e 2-bis, Codice della strada. 2.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ra pprese ntato il tenore del dispositivo, evidenzia che la motivazione si riferisce ad altra sentenza resa nei confronti di altro imputato , relativa ad un reato commesso in data e luogo diversi, con l’indicazione di testi diversi da quelli realmente escussi nel corso dell’istruttoria. Rileva, altresì, che tale vizio non può essere emendato attraverso la correzione di errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Osserva che l’omessa motivazione, evidenziata nei termini di cui al primo motivo, determina la nullità della sentenza.

3. In data 30/11/2025 è pervenuta memoria difensiva con la quale il difensore di Mario Amato ha chiesto che la Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, annulli la sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato. Invero, dall’esame della sentenza impugnata emerge evidente come, alla corretta indicazione delle generalità dell'imputato, del tempo e del luogo del commesso reato, seguauna motivazione che riguarda un diverso procedimento penale a carico di altro imputato (tale Galimberti Jacopo) per fatti sì relativi alla stessa violazione del codice della strada, ma commessi in data e luoghi diversi rispetto a quellooggetto del presente processo (il 25/09/2021 a Villa Guardia, in luogo del 14/01/2023 a Beregazzo con Figliaro). Ebbene, la totale distonia della parte motiva rispetto alla posizione processuale dell’imputato rende la pronuncia impugnata affetta da nullità radicale ai sensi dell ’ art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Sul punto, l’orientamento prevalente dellagiurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità,ha più volte avuto occasione di affermare che è nulla, ma non inesistente, la sentenza che, pur riportando correttamente il nome dell’imputato, rechiuna motivazione relativa ad altra decisione pronunciata nei confronti di altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l’errore non è emendabile con laprocedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell’intero giudizio (Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025, Pedone, Rv.287967 – 01 ;

Sez. 5, n. 17926 del 14/01/2019, Traviglia, Rv. 275910 – 01 ; Sez. 6, n. 17510del 23/03/2018, E., Rv. 272811 - 01) .

5. La sentenza impugnata, dunque, va annullata con rinvio al Tribunale di Como, in diversa persona fisica,per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, persona fisica diversa. Così deciso in Roma, il giorno 16 dicembre2025. Il Consigli