Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40815/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for omitting driver's license suspension accessory penalty due to lack of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40815/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed a Mantova court decision regarding a traffic offense, arguing the driver's license suspension was omitted. The defendant claimed he was riding a velocipede, but the court found the appeal valid because the lower court failed to justify why the accessory penalty did not apply. Consequently, the Cassation court annulled the specific portion of the sentence lacking reasoning and remanded the case for a new trial on the penalty's applicability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 186, comma 2, lett. b), 2-sexies cod. strada; Art. 444 cod. proc. pen.: The omission of an accessory administrative penalty requires specific judicial reasoning; a summary motivation typical of summary procedure cannot be extended to statutory provisions outside the settlement agreement.

Parole chiave

Generato dall'IA
accessory administrative penalty driver license suspension lack of reasoning summary procedure traffic offense cassation appeal remand for retrial guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, comma 2, lett. b), 2-sexies cod. strada
pen., nei confronti di El Houri Duadia, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett.
Art. 444 cod. proc. pen.
277903 — 01) e anche in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art.
Art. 445 cod. proc. pen.
pen., in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 cod. proc. pen. non riguarda le sanzioni amministrative accessorie (Sez.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, statuizioni estranee al patto.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Melzani, ha condivisibilmente ritenuto che, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
art 444 cod. proc. pen
1.11 Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art 444 cod. proc. pen., nei confronti di El Houri Duadia, in ordine al reato di cui all'art.
art. 606 cod. proc. pen
pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, statuizioni estranee al patto.
art. 445 cod. proc. pen
pen., in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, 26-9-2019, P.G. in proc. Melzani
Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019
La predetta sanzione amministrativa accessoria va irrogata anche laddove, come nella fattispecie concreta in esame, vi sia stata sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità (Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Rv.
Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017
non riguarda le sanzioni amministrative accessorie (Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv.
Conf. Cass., n. 12208 del 2004
Conf. Cass., n. 12208 del 2004, Rv.
Cass., n. 27931 del 2005
227910 - 01; Cass., n. 27931 del 2005, Rv.
Cass., n. 36868 del 2007
232015 - 01; Cass., n. 36868 del 2007, Rv.
Sez. 4, n. 749 del 24/05/1994
Sez. 5, n. 6018 del 10/05/1991
Sez. 1, n. 8609 del 17/05/1990
Sez. 4, n. 28750 del 21-3-2002
Sez. 2, n. 3247 del 18-9-2013
Sez. 2, n. 6618 del 21-1-2014
258546; Sez. 2, n. 6618 del 21-1-2014, Rv.
Sez. 4, n. 43943 del 22-9-2005
222062, in tema di misure di sicurezza;in senso conforme Sez. 4, n. 43943 del 22-9-2005, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVAnel procedimento a carico di: EL HOURI DUADIA nato il 24/02/1986 avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG /i/Iti u jf; g „ t 11,e / 11.1A T P/f r-t(L,( 21 (7 124 1r-r '\4 11 it• E 1i 0 4 ni ?.}& I 1.7

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art 444 cod. proc. pen., nei confronti di El Houri Duadia, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), 2 — sexies cod. strada. 2.11 ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, non essendo stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e chiede pertanto annullamento in parte qua della sentenza impugnata. 3.Con requisitoria scritta in data 8 settembre 2025, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente all'omessa sospensione della patente di guida.

4. Con memoria in data 6 ottobre 2025, il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che l'imputato era alla guida di un velocipede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0ccorre, in primo luogo, osservare come il ricorso sia ammissibile, poiché Sez. U, 26-9- 2019, P.G. in proc. Melzani, ha condivisibilmente ritenuto che, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, statuizioni estranee al patto. 2, In secondo luogo, esso è fondato.

L'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada stabilisce infatti che all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della - patente di guida da sei mesi ad un anno. La predetta sanzione amministrativa accessoria va irrogata anche laddove, come nella fattispecie concreta in esame, vi sia stata sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità (Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Rv. 277903 — 01) e anche in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 cod. proc. pen. non riguarda le sanzioni amministrative accessorie (Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326 — 01;

Conf. Cass., n. 12208 del 2004, Rv. 227910 - 01; Cass., n. 27931 del 2005, Rv. 232015 - 01; Cass., n. 36868 del 2007, Rv. 237231 - 01). Il giudice a quo avrebbe dunque dovuto esaminare la problematica inerente all'applicabilità o meno della sanzione amministrativa accessoria, dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alle determinazioni assunte al riguardo, che devono essere sorrette da congruo apparato giustificativo, non potendo la motivazione sommaria propria del rito dell'applicazione della pena su richiesta (Sez. 4, n.749 del 24/05/1994, Rv. 199565, secondo cui, nell'ipotesi in cui il giudice, effettuati i controlli richiesti dall'art. 444 comma secondo cod. proc. pen. sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla correttezza nell' applicazione e nella comparazione delle circostanze, ritenga irreprensibile, dal punto di vista formale, l'accordo intervenuto tra le parti e fondata la concessione delle attenuanti ed il bilanciamento delle circostanze, la motivazione della sentenza può essere ridotta alla mera affermazione di avere effettuato il controllo richiesto dalla legge; conf.

Sez. 5, n.6018 del 10/05/1991, Rv. 187294; Sez. 1, n.8609 del 17/05/1990, Rv. 184654), estendersi automaticamente alle statuizioni estranee al patto (Sez. 4,n.28750 del 21-3-2002, Rv. 222062, in tema di misure di sicurezza;in senso conforme Sez. 4, n. 43943 del 22-9-2005, Rv. 232733), poiché ad esse non si attagliano le caratteristiche di sinteticità della motivazione, tipiche del rito ( Sez. 2, n. 3247 del 18-9- 2013, Rv. 258546; Sez. 2, n. 6618 del 21-1-2014, Rv. 258275). Viceversa, nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata tace completamente riguardo alla tematica relativa all'applicabilità o meno della sanzione amministrativa accessoria, essendo dunque ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione.

2. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Mantova, che dovrà valutare l'applicabilità o meno, nella fattispecie concreta in disamina, della sanzione amministrativa accessoria, congruamente motivando al riguardo. Va infine dichiarata l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni, non attinte dal ricorso. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Così