Cassation court dismisses appeal against archiving of Model 45 case, ruling it is a valid claim requiring transfer to Tribunal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the heirs of Musta Lefter against the preliminary investigation judge's decision to archive a case involving a traffic accident. The heirs argued the archiving was an irregular 'pseudo criminal report' that denied them defense rights and could not be remedied by standard appeals. The court rejected this, stating the judge correctly exercised powers to archive Model 45 files and that the heirs' complaint regarding lack of response to prior requests constitutes a valid claim under Article 410-bis that must be transferred to the Tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis c.p.p.; Art. 568 c.p.p.: A claim challenging the archiving of a proceeding under Model 45 for non-constituting a criminal offense is not an inadmissible irregularity but a valid claim subject to transfer to the Tribunal for examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EREDI DI MUSTA LEFTER parte offesa nel procedimento c/ FALCO GIOSAFATTA nato a NAPOLI il 31/07/1977 avverso il decreto del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto dell'Il aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha disposto l'archiviazione di un fascicolo riguardante il decesso per incidente stradale di Musta Lefter, iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45)1 a seguito di querela presentata dagli eredi della vittima. Il provvedimento di archiviazione era stato inizialmente assunto il 20 marzo 2024 da parte del competente P.M., sul presupposto che i fatti esposti dai querelanti, riguardanti presunte responsabilità di terze persone nella causazione del sinistro, non fossero tali da configurare alcuna ipotesi di reato. A seguito di istanza di trasmissione della richiesta di archiviazione al G.I.P. presentata dal difensore degli eredi di Musta Lefter, è stato, infine, emesso il citato decreto di archiviazione da parte del G.I.P.
2. Avverso tale ultima decisione è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore degli eredi di Musta Lefter, che ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge per abnormità del provvedimento. Sarebbe, in particolare, censurabile il suddetto decreto per essere stato utilizzato lo schema della pseudo notizia di reato, così, di fatto, estromettendo la difesa dalla possibilità di esperire i rimedi previsti dall'ordinamento. Il provvedimento sarebbe, infatti, affetto sia da abnormità genetica, per avere pronunciato il G.I.P. un decreto di archiviazione di una pseudo notizia di reato con provvedimento emesso de plano, che da abnormità funzionale, per essere stata adottata una decisione che, di fatto, esclude la possibilità di prosecuzione del processo, precludendo ai querelanti il valido esercizio dei loro diritti defensionali. Si tratterebbe di un tipo di abnormità non ovviabile con nessun rimedio, in particolar modo non essendo esperibile il reclamo previsto dall'art. 410-bis cod. proc. pen.
3. Il Collegio rileva, preliminarmente, come, nel caso di specie, non sia ravvisabile nessun tipo di abnormità, per avere il G.I.P. correttamente deciso, nell'esercizio delle proprie competenze, la richiesta di archiviazione devoluta al suo esame. Il decidente, cioè, ha provveduto nei limiti del potere a lui spettante, sulla scorta di tutti gli atti rilevanti, con correlata possibilità di individuare specifiche fattispecie di reato e disporre l'ordine di iscrizione di soggetti noti (cfr. Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01).
4. Né di alcun pregio è la circostanza che il decreto di archiviazione sia stato pronunciato in un fascicolo iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45), considerato che, in termini opposti, il provvedimento di diretta archiviazione di procedimenti iscritti a Modello 45 non è di per sé specificamente impugnabile, rientrando nelle prerogative del P.M. la facoltà di trasmettere direttamente in archivio i procedimenti nei quali non è individuata una notizia di reato, a prescindere da astratte prospettazioni di parte, ovvero di sottoporre l'archiviazione al G.I.P., che a quel punto è tenuto a provvedere (cfr., sul punto, Sez. U, n. 34 del 22/11/2000, dep. 2001, P.M. contro ignoti, Rv. 217473-01; Sez. 1, n. 42884 del 21/10/2009, P.M. contro ignoti, Rv. 245546- 01).
5. Il Collegio rileva, tuttavia, come il ricorrente si sia anche lamentato di non avere mai ricevuto esiti sulle sue richieste ex art. 335 cod. proc. pen., anche dopo l'emissione dell'impugnato decreto di archiviazione, per l'effetto eccependo una doglianza che può essere fatta valere mediante reclamo al tribunale in composizione monocratica, giusta applicazione 9e---,-JTorrri dell'art. 410-bis cod. proc. pen. Il disposto dell'art. 568 cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dall'impugnante e, ove essa venga proposta ad un giudice incompetente, quest'ultimo è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente, nel caso di specie da individuarsi - dovendo procedersi alla qualificazione dell'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. - nel tribunale in composizione monocratica, cui devono, pertanto, essere trasmessi gli atti, in quanto organo giurisdizionale tenuto a decidere la dedotta regíudicanda.
P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia. Così de