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Sentenza — n. 40192/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40192/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40192/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12 aprile 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Verbania del 30 giugno 2021 con cui Motta Daniele era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere/ il giorno 7 marzo 2020, guidato un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, per essergli stata riscontrata la presenza di un tasso alcolemico pari a 1,79 gil e 1,58 g/I.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 211 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40192/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tali dichiarazioni, dunque, si porrebbero in palese contrasto con quanto riferito dagli operanti intervenuti, per i quali, invece, il Motta sarebbe stato fermato, dopo un breve inseguimento, mentre stava procedendo a velocità sostenuta alla guida del suo autoveicolo. Ricorrerebbe, pertanto, il travisamento della testimonianza resa da Lovisi Giuseppe, che avrebbe giustificato una conseguente necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in particolar modo da effettuarsi mediante un confronto ex art. 211 cod. proc. pen. tra i vari dichiaranti, al fine di accertarne la relativa attendibilità.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida guida senza autorizzazione abuso di alcol grave eccesso di velocità reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 211 cod. proc. pen
Ricorrerebbe, pertanto, il travisamento della testimonianza resa da Lovisi Giuseppe, che avrebbe giustificato una conseguente necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in particolar modo da effettuarsi mediante un confronto ex art. 211 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con A conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e- r1ii vt h, t, 2, A t í-? 1, é, ,V 'Ttl.0, somma euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOTTA DANIELE nato a MILANO il 25/01/1978 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 aprile 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Verbania del 30 giugno 2021 con cui Motta Daniele era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere/ il giorno 7 marzo 2020, guidato un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, per essergli stata riscontrata la presenza di un tasso alcolemico pari a 1,79 gil e 1,58 g/I.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Motta Daniele, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento di quanto riferito da Lovisi Giuseppe sia all'udienza dal 17 giugno 2021 che in una sua dichiarazione scritta, con conseguente inattendibilità degli operanti intervenuti, oltre a violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per omessa assunzione di prove decisive richieste in appello, tra cui, in particolare, il confronto tra i testi che avevano reso propalazioni contrapposte.

La Corte di appello, in particolare, avrebbe omesso di dare corretto rilievo alle dichiarazioni rese da parte del Lovisi che, sia nel suo manoscritto che in sede di esame testimoniale, avrebbe esplicato come, in occasione dei fatti, avesse servito un aperitivo al Motta che, subito dopo, sarebbe stato fermato dai Carabinieri in prossimità della sua autovettura, senza che, tuttavia, si fosse già posto alla guida dell'automezzo. Né nelle propalazioni del Lovisi sarebbe ravvisabile alcuna discrasia riguardante l'esatta collocazione temporale dell'evento, trattandosi, comunque, di fatti risalenti nel tempo.

Tali dichiarazioni, dunque, si porrebbero in palese contrasto con quanto riferito dagli operanti intervenuti, per i quali, invece, il Motta sarebbe stato fermato, dopo un breve inseguimento, mentre stava procedendo a velocità sostenuta alla guida del suo autoveicolo. Ricorrerebbe, pertanto, il travisamento della testimonianza resa da Lovisi Giuseppe, che avrebbe giustificato una conseguente necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in particolar modo da effettuarsi mediante un confronto ex art. 211 cod. proc. pen. tra i vari dichiaranti, al fine di accertarne la relativa attendibilità.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le proposte censure di fatto ripropongano identiche doglianze già dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce, e reitera; gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come, nella sua doglianza, il ricorrente si sia limitato ad evidenziare, in maniera generica, una presunta maggiore ri aza- attendibilità della versione dei fatti fornita dal Lovisi nel suo manoscritto e in sede di esame testimoniale, da ritenersi preferibile rispetto alle dichiarazioni dei Carabinieri intervenuti, tanto da palesare un vizio di travisamento della prova e la necessità di effettuare un confronto tra le persone dei dichiaranti. Orbene, l'indicata censura si palesa, in tutta evidenza, come unicamente finalizzata ad operare una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, tale da collocare l'avvenuto incontro tra il Motta e gli operanti in prossimità della sua autovettura, e perciò mentre non si trovava alla guida di essa, così elidendo ogni configurazione della sua responsabilità penale.

Viceversa, la Corte di merito ha congruamente esplicato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni per cui è stata ritenuta integrata la condotta criminosa da parte dell'imputato, risultando in modo inequivoco accertato che i Carabinieri, dopo aver visto sfrecciare il Motta alla guida della sua autovettura per le strade di Verbania, lo avessero fermato nel mentre si trovava intento a effettuare la manovra di parcheggio, poi verificandone lo stato di alterazione per uso di bevande alcoliche. La Corte di appello, quindi, ha, in modo congruo, ritenuto la carenza di attendibilità delle difformi dichiarazioni rese dal teste Lovisi, evidenziando la discrasia presente tra le date indicate e, comunque, la presumibile mancanza di veridicità di esse, in quanto volte a sconfessare quanto, invece, accertato - nell'immediatezza dei fatti e con ben altra valenza probatoria - dai Carabinieri operanti nell'annotazione da loro redatta.

La prospettata doglianza, pertanto, attiene ad aspetti non passibili di valutazione in questa sede di legittimità, essendo ben noto che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, cioè, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso:

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, con motivazione ampiamente adeguata e logica, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, rispetto ai quali il ricorrente ha solo proposto una lettura alternativa, meramente finalizzata ad ottenere il suo esonero da responsabilità.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con A conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e- r1ii vt h, t, 2, A t í-? 1, é, ,V 'Ttl.0, somma euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 4 -P1913-- P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell