Cassation Court revokes its own order declaring a death sentence final after the defendant died before the ruling. The court corrects the procedural error regarding the death's timing and annuls the appellate judgment. The court applies the principle that a judgment against a deceased person is legally non-existent. The court corrects the procedural error regarding the death's timing and annuls the appellate judgment. The court applies the principle that a judgment against a deceased person is legally non-existent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation revoked its own order of January 22, 2025, which had declared the finality of a death sentence after the defendant's death. The prosecution argued the order was invalid because the death occurred before the ruling, rendering the judgment legally non-existent. The court agreed, holding that the late discovery of the death constitutes a material error correctable under procedural codes, thereby annulling the lower appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A judgment pronounced against a deceased person is legally non-existent due to the extinction of the crime by death, and any order confirming its finality must be revoked as a material error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: inoltre: Leocata Anna nato a REGGIO EMILIA il 25/04/1975 avverso l'ordinanza del 22/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, con istanza del 1° febbraio 2025, ha chiesto al Tribunale di Cosenza in funzione di giudice dell’esecuzione, di dichiarare,per intervenuta morte del reo,l’estinzione della pena inflitta a Leocata Anna, con sentenza n. 496 del 2021, confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 1522/2024, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2025 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione con ordinanza n. 5778/2025. Il Giudice dell’esecuzione, rilevato che l’imputata è deceduta in data 1.10.2024antecedentemente alla pronuncia della Corte di cassazione della Sez. 7-4 n. 5778 del 22 gennaio 202 5 ha dichiarato non doversi procedere sulla richiesta del PM e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione per quanto di competenza.
2. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inesistenza della ordinanza pronunciata dalla Settima sezione penale della Corte di cassazione in data 22/01/2025, nei confronti di LEOCATA Anna, e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 06/05/2024 per essere il reato estinto per morte dell'imputata.
3. La sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata; la relativa declaratoria spetta al giudice che l'ha pronunciata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 - 01). Si è, difatti, ritenuto che la tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione deglierrori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto ilreato per morte dell'imputato (Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013 -01). 4.In conclusione, deve essere revocata l'ordinanza della Sez. 7-4 della Corte di cassazione n. 5778del 22 gennaio – 12 febbraio 202 5 , adottata nei confronti di Leocata Anna, e deve essere a nnullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 6 maggio 202 4 per essere il reato estinto per morte dell'imputata.
P.Q.M Revoca l'ordinanza n.5778 della Settima sezione della Corte di cassazione assunta in data 22 gennaio 2025 (depositata il 12 febbraio 2025) nei confronti di Leocata Anna ed annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 6 maggio 2024 per essere il reato estinto per morte dell'imputata. Così è deciso, 25/1