Cassation appeal dismissed; office revocation of state aid requires opposition, not direct cassation appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the direct cassation appeal filed against an office revocation of state legal aid. The applicant argued the revocation was illegal, but the Court held that such revocations must be challenged via opposition before the President of the Tribunal, not direct cassation. Consequently, the appeal was deemed procedurally inadmissible and remitted to the local authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112, comma 1, lett. d), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Art. 99, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: An office revocation of state legal aid is not subject to direct cassation but must be challenged through opposition proceedings before the President of the Tribunal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA EDUARDO nato a NAPOLI il 07/08/1958 avverso il decreto del 14/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. 7'77-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto del 14 ottobre 2024 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha revocato di ufficio, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la precedente ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta in favore di Improta Eduardo, sul presupposto dell'accertato conseguimento da parte del nucleo familiare dell'interessato di un reddito superiore a quello previsto per l'ammissione al beneficio.
2. L'Improta ha proposto ricorso in opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio dello Stato - deducendo illegittimità e vizi presenti nel provvedimento impugnato - che il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, a ciò delegato, ha riqualificato in data 25 luglio 2025 come ricorso diretto per cassazione ex art. 113 D.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per le determinazioni di competenza.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il Collegio rileva, in termini preliminari, come, per consolidata esegesi di questa Suprema Corte, il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto a norma dell'art. 112 D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese di giustizia), nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - venga adottato di ufficio, deve essere impugnato negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99, relativo all'istanza di ammissione. Il citato T.U., avendo natura «compilativa», non ha difatti abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina:
«ricorso» al Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto «ricorso» (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667-01). Avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cioè, non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto, con la conseguenza che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in opposizione (così, espressamente, Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573-01).
5. Ne consegue, pertanto, che il provvedimento di revoca di ufficio, nonostante le modifiche apportate al citato D.P.R. n. 115 del 2002 dal d.l. n. 115 del 2005 (conv. dalla I. n. 168 del 2005), è impugnabile, a norma dell'art. 99 del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice, con la conseguente inesperibilità del ricorso diretto per cassazione ex art. 113 D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv. 253514 -01).
6. L'impugnazione, in conclusione, deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Qualificato l'atto di impugnazione come opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma il 20 novembre 2025 I