Sentenza — n. 39834/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 16 giugno 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto dal querelante Sacco Aniello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 23 ottobre 2024, con cui l'imputato Mihai Iulian Constantin era stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste e il Sacco era stato condannato alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore del prevenuto. La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto la tardività della proposta impugnazione rappresentando come, essendo stata depositata la motivazione della sentenza di primo grado in data 21 gennaio 2025, l'appello avrebbe dovuto essere presentato nel previsto termine di quarantacinque giorni, e cioè entro il 7 marzo 2025, mentre lo stesso era stato depositato il 18 marzo 2025, conseguentemente imponendo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 542 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39834/2025 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., oltre a manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla determinazione del dies a quo da considerarsi ai fini della proposizione dell'impugnazione, per essere stato erroneamente individuato considerando la sua posizione come quella dell'imputato, e non già, invece, quale quella di querelante non partecipe al giudizio. Avrebbero, in particolare, errato i giudici di secondo grado nell'aver calcolato il termine di quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SACCO ANIELLO nato a BOLOGNA il 04/06/1965 nel procedimento a carico di: MIHAI IULIAN CONSTANTIN nato il 26/02/1980 avverso l'ordinanza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 giugno 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto dal querelante Sacco Aniello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 23 ottobre 2024, con cui l'imputato Mihai Iulian Constantin era stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste e il Sacco era stato condannato alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore del prevenuto. La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto la tardività della proposta impugnazione rappresentando come, essendo stata depositata la motivazione della sentenza di primo grado in data 21 gennaio 2025, l'appello avrebbe dovuto essere presentato nel previsto termine di quarantacinque giorni, e cioè entro il 7 marzo 2025, mentre lo stesso era stato depositato il 18 marzo 2025, conseguentemente imponendo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'immediata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Sacco Aniello, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione e inosservanza degli artt. 542, comma 2, 576, comma 2, 585, 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., oltre a manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla determinazione del dies a quo da considerarsi ai fini della proposizione dell'impugnazione, per essere stato erroneamente individuato considerando la sua posizione come quella dell'imputato, e non già, invece, quale quella di querelante non partecipe al giudizio. Avrebbero, in particolare, errato i giudici di secondo grado nell'aver calcolato il termine di quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. come decorrente dal 21 gennaio 2025, giorno di deposito della motivazione della sentenza, invece che dal 12 febbraio 2025, data in cui il Sacco aveva ricevuto la lettera raccomandata A/R con cui gli era stato notificato, ex art. 542, comma 2, cod. proc. pen., l'avviso di deposito della sentenza. Da tale data, pertanto, avrebbe avuto effettiva conoscenza di tale decisione, per l'effetto dovendo essere computato a partire da essa il termine di quarantacinque giorni previsto per la presentazione dell'atto di appello - che, essendo stato depositato il 18 marzo 2025, risulterebbe,erte..2.nto pienamente _i tempestivo -.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere pronunciato l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
2. E', infatti, fondata la doglianza eccepita da parte del ricorrente, dovendosi ravvisare, nel caso di specie, il dedotto vizio di erronea individuazione del dies a quo da cui computare il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. per la presentazione dell'atto di appello. Assume fondante rilievo, infatti, la circostanza che il Sacco non sia parte processuale del giudizio, in quanto querelante non costituitosi parte civile condannato ai sensi dell'art. 542 cod. proc. pen. Ne consegue, allora, che, giusta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 542, comma 2, e 427 cod. proc. pen., i termini per l'impugnazione del querelante, condannato al pagamento delle spese processuali, sono decorrenti dalla data dell'avvenuta notifica in suo favore dell'avviso di deposito della sentenza di assoluzione dell'imputato e contestuale sua condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni.
La disposizione dell'art. 542, comma 2, cod. proc. pen., infatti, ha proprio lo scopo di consentire al querelante, rimasto estraneo al giudizio, di poter avere formale conoscenza della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, così da potergli permettere, a partire da quel momento, di interporre appello, nel rispetto dei previsti termini di legge. Riferendoci al caso in esame, allora, deve rilevarsi come il Sacco abbia depositato il suo atto di appello del tutto tempestivamente il 18 marzo 2025, nel pieno rispetto del termine di quarantacinque giorni imposto dall'art. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., essendo tale ultimo decorso a far data dal 12 febbraio 2025, giorno di ricezione, da parte del querelante, della lettera raccomandata A/R di notifica dell'avviso di deposito della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti.3. L'impugnata ordinanza deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così