Italian Court dismisses appeal on procedural nullity and factual error regarding drug trafficking leadership role.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for procedural nullity due to a denied defense term and claimed factual error regarding his role as a drug trafficking leader. The court rejected these claims, noting the defense term request did not fit statutory nullity criteria and the factual assessment regarding the appellant's leadership was not illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 108 cod. proc. pen.; Art. 74, comma 1, D.P.R. 309/90: Requests for defense terms under Art. 108 do not constitute grounds for nullity absent specific statutory conditions, and appellate courts retain discretion to evaluate the factual role of accused individuals in criminal organizations without manifest illogic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Deiana Andrea nato a TERRACINA il 24/04/1981 avverso la sentenza del 04/11/2024 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendol'accoglimento del primo motivo del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunalenei confronti di Andrea Deiana in ordine al reato di associazione finalizzata al narcotraffico, con il ruolo di promotore ed organizzatore,ad innumerevoli episodi di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di diverso tipo, nonché al reato di autoriciclaggio.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato mediante l’articolazione di due motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.,con cui deduce: 2.1.Inosservanza dell’art. 108 cod. proc. pen. e conseguente nullità, ritualmente eccepita, del diniego del termine a difesa ritualmente richiesto. L’imputato, all’epoca latitante, si era doluto di non aver potuto vagliare il poderoso compendio degli atti di indagineversati dal Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio, per avere appreso d ella fissazione dell'udienza preliminare solo pochi giorni prima della celebrazione della stessa;nonché del fatto che il difensore di fiducia, avv.
Gioacchino Genchi,subito nominato, a due giorni dalla medesima udienza, era stato costretto, per non incorrere in decadenza,a formulare istanza di giudizio abbreviato causa incognita; 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90. La veste assegnata all’imputato di capo pro m otore del sodalizio è errata. Egli, invero, operava come mero gregario del sodalizio in realtà guidato da Raffaele Imperiale e Bruno Carbone, come comprovato, oltre che dalle stesse dichiarazioni confessorie del Deiana,dall’informativa della Squadra mobile di Milano del 13 dicembre 2021 detta “Arkan –parte III”.
3. La difesa dell’imputato ha fatto pervenire allegati su DVD.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Il primo motivoè mani festamente infondato. È sufficiente rilevare che le ragioni per le quali il ricorrente ha chiesto i termini a difesa, riconducibili ad un’ipotesi di nomina tardiva, non rientrano nei casi previsti dall’art. 1 0 8 cod. proc. pen. , non vertendosi in ipotesi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità o di abbandono. Di questo ha dato correttamente atto la Corte terr i toriale, la quale, ricostruita la vicenda, ha altresì ricordato che l’atto di nomina dell’avv. Genchi,recante la data del 27 settembre 2022 (precedente di dieci giorni l’udienza preliminare e tuttavia depositato solo il 5 ottobre 2022) conteneva già tutti i riferimenti processuali, oltre alla clausola contemplante la dichiarazione dell’imputato “di aver separatamente ricevuto dall’avv.
Gioacchino G enchi tutte le informazioni previste ” ; che l’imputato, latitante, era assistito, sino alla nomina fiduciaria dell’avv. Gench i , da dife n so re d’ufficio ; e che il prevenutosi era scientemente sottratto alla cattura, dandosi alla macchia, sicché non poteva poi fondatamente dolersi di non conoscere tempestivamente gli sviluppi processuali. Al riguardo, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione delprincipio, che richiama, secondo cui “Il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo” (Sez.4, n. 4928 del 27/10/2022 , dep. 2023 , Fattore Romualdo,Rv. 284094 ) .
La sentenza impugnataha inoltre correttamente rilevato che , indipendentemente dall’efficacia sanante della opzioneper il giudizio abbreviato effe ttuata dal difensore munito di procura speciale,l’eccezione dinullità afferente al diniego dei termini a difesa è stata proposta,per la prima volta, solo in sede di gravame , conseguendone la sua tardività.Invero, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen., attenendo all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore, determina una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita dal difensore presente, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine (ex multis, Sez. 1, n. 16487 del 23/01/2025 , Occhiuzzi Eugenio, Rv. 288020 ).
Anche il secondo motivo, con cui ilricorrente lamenta la ritenuta veste di capo promotore del sodalizio, è privo di pregio. Trattandosi di una valutazione in punto di fatto, il Collegio osserva che la motivazione sul punto si appalesanon manifestamente illogica. In essa si legge (pp. 48-49) che il Deiana era riconosciuto come capo e promotoredai gangli inferiori o esecutivi come emergente dalle conversazioni captate nei confronti del coimputato Falzarano; che, in tutta l'analiticadisaminarelativa ai reati satellite commessi , non risult ò mai in veste operativa - esecutiva alle dipendenze di figure sovraordinate; che i personaggi evocati dal ricorrente, negli interrogatori successivi al suo arresto, ossia il Carbone e l'Imperiale, non emers er o in modo pervasivo o rilevantenelle presenti vicende; che il Deiana era stato riconosciuto come capo dal Falzarano; che l'imputato non ha mai spiegatocome un mero gregario, quale egli si era professato,potesse trattare specifiche ingenti importazioni di stupefacent e con trafficanti del calibro di quelli emersi durante le indagini, né come potesse sovraintendere l'attività di riciclaggio; che la difesa non si èconfrontata con i suddetti premianti elementi, incompatibili con un ruolo diverso da quello direttivo e di promozione del sodalizio; che il Deiananon ha mai spiegato come mai fu lui stesso a concludere,nell'agosto 2020, l'accordo per le importazioni dall'estero di un carico di 28 kg. di ketamina e di 100 kg.di hashish, fornendo la provvista e organizzandone la materiale consegna; che apparealtamente significativa la conversazione captata con il Vercesi del 1° maggio 2020 , allorché il Deiana delineò il programma di riorganizzazione del sodalizio criminale, una volta superata la fase di cautela e di rimessa determinata da una preoccupante attività di polizia in corso, da lui stesso individuata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d