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Sentenza — n. 39829/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls sentence for failing to substitute fine with public work due to statutory exclusion for traffic offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision which applied a fine instead of substituting it with public work as agreed by the parties. The defendant argued for the substitution of the entire sentence, but the trial judge refused to replace the pecuniary penalty citing a specific statutory restriction. The court ruled that the general rule allowing substitution does not apply to traffic offenses with aggravating circumstances, thereby violating the agreed terms and the specific legal provisions.

Regesto Legislator

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Art. 20 bis cod. pen.; Art. 186, co. 9 bis Cod. strada: The general provision allowing substitution of detention and fines with public work is excluded for traffic offenses involving aggravating circumstances, preventing the judge from substituting the fine component even when the detention is replaced.

Parole chiave

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substitution of penalty public work utility traffic offense aggravating pecuniary penalty exclusion Cassation annulment pena detentiva sostitutiva commutazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 20 bis cod. pen.
Nella sentenza impugnata, il giudice monocratico di Catanzaro, ritenuto che la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 20 bis cod.
Art. 186, co. 9 bis Cod. strada
La statuizione, dunque, viola anche l’art. 186, co. 9 bis Cod. strada poiché la ritenuta suss istenza della circostanza aggravante in parola esclude la sostituzione in quanto la preclusione opera anche qualora l'aggravante sia stata ritenuta equivalente o sub-valente in sede di giudizio di bilanciamento (Sez.4, n.
Art. 444 cod. proc. pen.
1.Con sentenza del 28 aprile 2025 il Tribunale di Catanza ro ha applicato a Santo Prudente,ai sensi dell’art. 444 cod.
Art. 448 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con sentenza del 28 aprile 2025 il Tribunale di Catanza ro ha applicato a Santo Prudente,ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 20 bis cod. pen
Nella sentenza impugnata, il giudice monocratico di Catanzaro, ritenuto che la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 21569 del 24/04/2024
strada (Sez. 4 n. 21569 del 24/04/2024 non massimata).
Sez. 4 n. 13853 del 04/02/2015
Sez. 4 n. 48534 del 24.10.2013
Sez. 4 n. 6739 del 3.2.2015
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Prudente Santo nato a CATANZARO il 01/11/1981 avverso la sentenza del 28/04/2025 del TRIBUNALE di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena; lettele conclusioni del P.G., i n persona del sostituto Fabio Picuti , che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 28 aprile 2025 il Tribunale di Catanza ro ha applicato a Santo Prudente,ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. , la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di ammenda, previo riconoscimento delle generiche in termini di equivalenza alla contestata aggravante e con la riduzione per il rito,in relazione al reato di cui all’art. 186,co. 1 e 2 lett.

c) e co. 2 bis d.lg s . 285/1992 , per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica e con l’aggravante di avere causato un incidente stradale. In Catanzaro il 23 luglio 2022. L’accordo raggiunto tra le parti prevedeva la sostituzione della pena come determinata, con il lavoro di pubblica utilitàai sensi dell ’ar t. 20 bis cod. pen. Il giudice, invece, sostituiva solo la pena detentiva e confermava la pena pecuniaria evidenziando che la stessa non poteva essere oggetto di sostituzione. 2.Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 444 e 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. per avere il giudice applicato una pena diversa da quella oggetto di accordo tra le parti. 3.Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. All’udienza del 10 febbraio 2025, il difensore del Prudente, munito di procura speciale, chiedeva al giudice,nell’interesse del proprio assistito, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,l’applicazione della pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda,così determinata: pena base, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata aggravante, mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda ridotta di un terzo, per la scelta del rito, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 diammenda, da tramutarsi nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’art. 20 bis cod. pen.

Il Pubblico Ministero prestava il consenso. Nella sentenza impugnata, il giudice monocratico di Catanzaro, ritenuto che la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen. nonpoteva essere oggetto di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, applicava, in difformità rispetto all’accordo intercorso tra le parti, la pena finale pari a mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda, sostituendo con il richiesto lavoro d i pubblica utilità solo la pena detentiva di mesi quattroe confermando, invece, la pena pecuniaria. Ciòè avvenuto in violazione del principio generale che governa l ’istituto dell’applicazione della pena, su richiesta delle parti, che è costituito dalla necessaria corrispondenza, per qualità e quantità della pena applicata rispetto a quella oggetto dell’accordo(Sez. 2 n. 9841 del 14 febbraio 2024).

I n altri termini il giudice può solo accogliere o rigettare la richiesta enon può modificarla rispetto all’accordo che gli è stato sottoposto,neppure nel caso in cui la pena sia illegale, dovendo,in tal e ultimo caso , rigettar la ( v. in proposito Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206 relativa all’ipotesi di illegalità della pena, sopravvenuta alladichiarazione di incostituzionalità della disciplina sanzionatoria; Sez. 3, n. 51693 del 9.6.2016,non mass. in cui la Corte ha ribadito che, laddove, in sede di patteggiamento, venga richiesta anche la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice non può applicare la pena concordata, senza concedere la chiesta sostituzione, perché non consentita dalla legge, e neanche può, in difformità o a modifica del raggiunto accordo, applicare una sanzione sostitutiva diversa da quella pattuita).

3. Il tema che si è posto il decidente attiene al divieto di sostituzione della pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità,poiché l’art. 20 bis cod. pen. prevede che «il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni». E’ il caso di ricordare che l’art. 20 bis cod. pen. esordisce con una clausola di riserva «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arrestosono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689».

Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Cortedi legittimità, la clausola di riserva mantiene in vigore anche il comma 9 bis dell ’art. 186 Cod. strada secondo cui «la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizioneda parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità» ma solo «al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo».Detta norma, dunque, esclude la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quello del lavoro di pubblica utilità in presenza dell’aggravante di cui all’art. 186, co. 2 bis,Cod. strada (Sez. 4 n. 21569 del 24/04/2024 non massimata).

In proposito è stato enunciato il principio per cui «l'art. 20-bis cod. pen. è norma generale in rapporto di specialità univoca con l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che è norma speciale in quanto deroga eccezionalmente alla possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità in ragione della maggiore gravità del fatto che mediante l'incidente stradale ha generato non solo un pericolo ma un danno per la sicurezza della circolazione stradale» (Sez. 4 n. 21569 del 2024 cit., in motivazione). Nel caso in esame, al netto del mancato recepimento della richiesta di sostituzione con riferimento alla pena pecuniaria, va rilevato chela circostanza aggravante in parola risulta contestata e ritenuta anche in sede di applicazione della pena, tanto che è stato concordato (e recepito) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla stessa aggravante.

La statuizione, dunque, viola anche l’art. 186, co. 9 bis Cod. strada poiché la ritenuta suss istenza della circostanza aggravante in parola esclude la sostituzione in quanto la preclusione opera anche qualora l'aggravante sia stata ritenuta equivalente o sub-valente in sede di giudizio di bilanciamento (Sez.4, n. 13853 del04/02/2015, Rv. 263012 – 01 ; Sez. 4, n. 48534 del 24.10.2013 , Rv. 25789 – 01) che opera solo quoad poenam senza eliminare la sussistenza dell a circostanza della quale neutralizza l ’effetto aggravatorio sulla pena (Sez. 4, n. 6739 del 3.2.2015non mass).

5. Per tali ragioni, la senten za deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaroper l'ulteriore corso, ai fini di una completa rivisitazione dell'accordo delle parti, che potranno rinegoziarlo su altre basi, o, in mancanza, della prosecuzione nelle forme ordinarie. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro per il giudizio.