Cassation Court dismisses appeal against drug trafficking conviction, upholding recidiva and denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Giuseppe Parisi against the appellate court's confirmation of his conviction for drug trafficking. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances and a lower sentence, but the court found no valid grounds for leniency given his prior convictions. The decision rests on the established principle that recidiva implies greater culpability, justifying the denial of mitigating factors and the application of the statutory increase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 bis, 110 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Recidiva constitutes a substantive prerequisite for increased culpability, legally precluding the recognition of generic mitigating circumstances and justifying the application of statutory sentence enhancements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Parisi Giuseppe (cui 03hjag9) nato a MELITO DI PORTO SALVO il 27/03/1977 avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTOIN FATTO 1. La C orte d’ A ppello di Lecce , con sentenza del 2 luglio 202 4 , ha confermatola sentenza , ex art. 442 cod. proc. pen. , del G iudice dell’ U dienza preliminaredel T ribunale di Lecce di condanna di Giuseppe Parisi in ordine al delittodi cui agli artt. 61 bis , 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessoin Oria (BR) e Natile di Careri (RC) dal 15 febbraio 2019 al 19 marzo 2019, (capo 13) alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione e d euro 30.000 di multa.
La posizione di Giuseppe Parisi era emersa nell’ambito di una più articolata attività di indagine , in esito alla quale i giudici di merito ha nn o ritenuto provata l'esistenza e l'operatività di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina , operantenel periodo compreso tra luglio 2018 e luglio 2019 e promossa ed organizzatada Pierluigi Chionna ( il quale , dopo la sentenza di primo grado , avevaintrapreso un percorso collaborativo), dalla compagna Concetta Di Summa eda Artur Licaj.
Nelle sentenze d i me rito si d à atto che l a coppia Chionna - Di Summa, con baseoperativa nella provincia di Brindisi, si riforniva stabilmente all'ingrosso di ingentipartite di stupefacente da due distinti canali, rappresentati dagli albanesi ArturLicaj e Kujtim Metaj ; questi ultimi erano a loro volt a a capo di sottogruppi ingrado di finanziare gli acquisti ed importare in Italia lo stupefacente da paesi estericome l'Olanda, l'Albania e la Turchia, nonché di organizzare le spedizioni in Puglia, avvalendosi di corrieri e di mezzi di trasporto dedicati .
Importato in Italia,lo stupefacente veniv a lavorato presso l'abitazione della coppia Chionna - Di Summa, e poi immesso nel mercato pugliese e i n spec ie nell e pr ovincie di Brindisie Taranto e in quello calabrese. Giuseppe Parisi è stato ritenuto responsabile , in concorso con Pierluigi Chionna,Concetta Di Summa e il fratello Pietro Parisi , del reato su indicato per avereillecitamente detenuto una partita di sostanza stupefacente del tipo ero i n a paria 3 kg: in particolare sec ondo la descriz ione di cui alle sentenze di merit o , Chionnae Di Summa avevano trasportato il carico di droga sull ’ a ut ostrada A3 Salerno-ReggioCalabria con l’ ausilio di altri soggetti non identificati e l’avevano consegnatoai fratelli Pietro e Giuseppe Parisi; la sostanza era stata poi trattata, tagliatae confezionata dallo stesso Chionna presso un locale nella disponibilità deiParisi, ubicato nella zona di Natile di Careri .
2. Avverso la sentenza Giuseppe Parisi, a mezzo dei propri difensori, ha propostodue distinti atti di ricorso. 2.1.Il ricorso a firma dell’avv. L uca Cianferoni si è articolato in sei motivi. 2.1.1Con il primo motivo, h a dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore osserva che dalle conversazioniintercettate, poste a fondamento del giudizio di colpevolezza , non sarebbe emerso alcun contributo penalmente rilevante di Giuseppe Parisi alla condottadi reato. La stessa Corte si era limitata a trascrivere il contenuto delle conversazionie a rilevare la mera presenza di Giuseppe insieme al fratello Pietro durantel’incontro con Concetta Di Summa.
Tuttavia – prosegue il difensore - la mera presenza è elemento neutro che non vale a dimostrare la compartecipazionealla detenzione della sostanza stupefacente . 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 114 cod. pen. per non avere la Corte di appello riconosciuto la circostanza attenuante del contributo di minima importanza. Il difensore ribadisce non essere stato provato che il ricorrente abbia offerto u n contributo attivoo, comunque, significativo alla commissione del reato . 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art.99 cod. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva.
La Corte avrebbe operato l’aumento di pena solo in ragione delle precedenti condanne,senza tenere conto che esse si riferivano a fatti molto risalenti nel tempo. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art.62 bis cod. pen . in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche. La Corte avrebbe in tal senso adottato una motivazione carente, limitandosi ad evocare l e modalità dell’episodio e la personalità dell’imputato. 2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.La Corte a veva confermato la pena fissata d al primo giudice n el massimoedittale, senza offrire adeguata motivazione. 2.6.Con il sesto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancataapplicazione della pena già richiesta in sede di concordato rigettato.
La Corte avrebbe errato nel rigettare la richiesta di concordato avanzata dal difensoresul presupposto che f o sse sbagliato il calcolo operato con il giudizio di bilanciamento,in quanto con la richiesta di concordat o le parti raggiungono un accordo sulle condizioni di riduzione della pena , secondo un assetto complessivo che non richiede l’automatica applicazione delle regole di bilanciamento. 2.2. Il ricorso a firma dell’avv. Pantal e o Cannoletta si è a rticolato in d ue motivi. 2.2.1Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche.
La Corte , nel ri conoscere la recidiva, avrebbe operato un mero automatismo, valorizzando le precedenti condanne e ritenen do, in manie ra apoditti ca, che le stesse va lesse ro a dimostrarela refrattarietà del ricorrente a l rispetto della legge penale , in tal modo om ettendo di verificare se la commissione del nuovo illecito fosse effettivamente espressione di accresciuta pericolosità . Una corretta e ragionevole valutaz ione con conseguente esclusi one della recid iva contestata avrebbe aperto alla pos sibilità del ric o noscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2.2.Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art.69 comma 4 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di pena concordata e x art. 599 bis cod. proc. pen.
Il difensore osserva che la Corte aveva motivato il rigetto sul presupposto che le circostanzeattenuanti non potevano essere riconosciute prevalenti su lla recidiva, senzatenere consto che dette attenuanti avrebbe ro p otu to essere conteggiate in equivalenza.
3. In data 30 aprile 2025 Parisi, per mezzo del l ’ avv . Luca Cianferoni, ha presentatomotivi nuov i con cui ha insis tit o p er l ’ accoglimento del motivo di ricorso relativo alla a ffermazione della penale responsabilità . In tal senso ha ribaditoche nei reati plurisoggettivi , com e la cessione di sosta nze stupefacent i, lapenale respo nsabi lità de ve essere ancorata all ’ effettivo contributo individuale offertoda ciascun soggetto alla realizzazione del fatto tipico e ha osservato che alcaso d el ricorrente dovrebbe applicarsi il pri ncipio de t tato da lla sentenz a delle Sez.U n. 27727/2024 in te ma di diffe renziazione delle posizioni tra i concorrenti nelmedesimo reato . 4.Il Procuratore Gen erale, in person a del sos tit uto Lidia Giorgi o, ha chi esto ilrigetto de i ricorsi .
CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Entrambi i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilit à . 2.Ilprimo motivo e il secondo motivo del ricorso dell’avv. Cianfaroni ( c ui si ricollegail secondo motivo aggiunto) sono inammissibil i per plurime convergenti ragioni. Dopoche il ricorrente in sede di impugnazione a veva contestato non g ià la ricostruzione de ll ’ episodio de scritt o nel capo 13) e la sua partecipazione alle conversazionioggetto di captazione, ma solo che fosse emerso un suo fattivo contributoalla realizzazione del reato, la Corte di appello , in coerenza con la sentenza di primo grado, ha ribadito come le intercettazioni ave ssero, al contrario, d imostrato c he Giuseppe Parisi , al pari del fratello Pietro , era pienamentecoinvolto nel traffico di stupefacenti a lui addebitato .
In tal senso i giudicihanno ricordato : -che i l 9 marzo 2019 , Giuseppe Parisi , insieme al fratello Pietro , si era recato in Oria presso l’abitazione della coppia Chionna - Di Summa , e qui aveva partecipatoattivamente ad una discussione sulla qualità della fornitura di droga trasportata in Calabria il 15 febbraio precedente , palesando un suo personale interesse a l buon esito dell’operazione e interloquendo sulle modalità di pagamentodelle f o rniture; nella stessa occasione Chionna , nel prospetta re la necessitàdi incrementare il mercato sardo , si era rivol to ad entrambi i fratelli edera stato proprio Giuseppe a dichiara rsi dispon i bile a fornire il suo supporto ; -cheil successivo 19 marzo 2 019 , Giuseppe Parisi , insieme al fratello Pi etro , siera incontrato con Chionna, recatosi in Calabria , e anche in occasione di tale incontro aveva partecipato attivamente alla discussione relativa alla programmata consegna di una partita di droga in Sa r degna; le conversazioni intercettate avevano consentito di accertare che i tre aveva n o la materiale disponibilitàdi un quantitativo di cocaina , taglia to da Chionna dire tta mente in presenzadei due fratelli ; -chequando, dopo l’ arresto di C hionna , Di S umma si era recata in Calabria perriscuotere il credito vantato per la fornitura del 15 febbr a io 2019 , si era incontratae aveva interloquito con entrambi i fratelli Parisi .
LaCorte, dunque, ha argomentato che Giuseppe Parisi non solo era stato presente in occasione degli incontri con Chionna e Di Summa per discutere delle forniture di droga e in occasione del taglio da parte di Chionna di una partita di droga detenuta dai due fratelli, ma, lungi dal rappresentare una presenzasilente e passiva, aveva attivamente preso parte alle trattative ed alla organizzazionedel traffico di sostanze stupe facenti . A fronte di tale motivazione, il ricorrente, in maniera generica, si limita ad avversarela prospettazione dei giudici di merito e a ribadire che Parisi doveva essereconsiderato al più connivente, senza tuttavia confrontarsi con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata contenenti anche l a trascrizione dei dialoghi significativi del suo diretto coinvolgimento.
Peraltro , deve ribadirsi che il mot ivo inc e ntrato su lla valutazione dell’efficacia dimostrativa del compendio probatorio , in assenza di deduzione di travisamento di tale compendio, è inammissibile , in quanto mira a sollecitare un sindacato che fuoriescedal perimetro del giudizio di legittimità . Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazionedi una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). La censuraè inammissibile anche nella parte in cui contesta, i n manier a peraltro generica, l ’ interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, i l cui apprezzamentonon può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti dellamanifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite(Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715 - 01; S ez. 3, n. 44938 del 5/10/2021,Rv. 282337). Per le stesse ragioni inammissibile è la censura co n cui si contesta il mancatoriconoscimento della circostanza attenu a nte di cui all’art. 114 cod. pen. , per la conf igurabil ità della qual e è necessario che il contributo dato si sia concretizzatonell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economiagenerale dell' "iter" criminoso» (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv.284771;
Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012,dep. 2013, Rv. 254051). P e r quanto sinteticamente, la Corte ha evidenziato, sulla base delle risultanze su esposte e delle dichiarazioni del collaboratore Chionna , il quale aveva riferito in maniera indistinta del coinvolgimentodi entrambi i fratelli Parisi nei traffici di droga da lui gestiti, che il contributo del ricorrente non potesse essere ritenuto minimo . A tale rilievo il difensore ha oppo sto una critica , oltre che generica , intrinsecam ente contraddittoria, in quanto fondata sulla considerazione che Giuseppe Parisi non avrebbein alcun modo concorso nel reato , ovve ro sulla negazione dello st esso presuppostodi applicabilità dell’attenuante in esame .
Infineinconferente è il richiamo alla pronu ncia delle Sezioni Un ite con cui si èaffermato che “ i n tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti,il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti,nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrenteil reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. ” ( Sez. U , n. 27727del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581 - 01 ) . Nel caso di spe cie, infatti, nellastessa prosp ettazione del ric orrente, oggetto di contestazione non è la mancata configura zione d i una diversa ip otesi di reat o in capo a Gi us eppe Parisi,bensì la sua partecipazione a titolo di con corso nel reato a lui ascritto : come si è detto , a tale prospettazione la Corte di appello ha replicato richiamando,con motivazione non manifes tamente illogica , gli elem enti indic ativi dellasuo fattivo e significativo contributo , in posi zione indifferenziata rispetto al fratello,nella fatti specie conte stata . 3.I motivi attinenti al trattamento sanzionatorio (ovvero il terzo, il quarto e ilquinto e il sesto motivo del primo ricorso , cui si ricollega il motivo aggiunto ; il primoe secondo motivo del secondo ricorso) sono manifestamente infondati . 3.1.
Qu anto alla recidiva , la Corte di a ppello ha richiamato i precedenti specifici dell ’ imp utato r i s alenti ag li anni 200 3 e 2010 con condanna a pene significative(anni 7 e mesi 4 di recl usione nel p rimo caso e anni 6 e mesi 8 di reclusionee euro 26. 000 d i multa nel secondo caso ) e ha spiegato che i fatti in contestazione rappresentavano la significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato negli stessi contesti terri toriali e dimostravano la refrattarietàdel ricorrente rispetto al l ’osservanza de lla legge .
C ontrar iam ente a quantoritenuto dal ricorrente , l a Corte , dunque, ha assolto in maniera adeguata all’onere di motivazione come mod ul ato dalla giuri sprudenza di legittim ità . Il giudice,infatti, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezzae pericolosità e a t enere conto, in particolare, «della natura dei reati,del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, delmargine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneitàesistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altropossibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez.
U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839). Il principioè stato poi ribadito in sentenze successive delle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690,da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione).La Corte di appello non si è limitat a a prendere atto dell ’esistenza delle condanne pregresse , ma ha spi egato le ragioni per cui , nel caso in esame, sussi stesse il c.d. presup posto sostan z iale della recidiva , costituito dalla maggiorecolpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo . 3.2.Gli stessi argomenti sono sta ti posti a fo ndamento anche del manc ato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche , con una valutazione non sindacabilein sede di legittimità .
A ta le fine deve ri badirsi c he , n el motivare il diniegodella concessione delle attenuanti generiche , è sufficiente che il giudice facciariferimento a gli elemen ti r itenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tuttigli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005,Rv. 230691) e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementio circostanze di segno positivo ( Sez. 1, n. 39566 del 16/0 2/2017, Rv. 270986), ovvero con il rich iamo alle precedenti condanne (Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01 ). 3.3.Quanto alla censura att inente in gen era le al trattamento sanzionatorio, èsufficiente rilevare che il ricorre nte lamenta che la pena sia stata fissata nel massimoedittale, quando invece essa è stata individuata nel minimo , par i ad anni6 di re clu sione e euro 27.000 di m ulta , aumentata di due terzi per la recidivaex art. 99 comma 4 cod. pen. e, infine , ridotta per il rito. 3.4.
Il rigett o della richiesta di concordato non si presta alle censure dedotte.La Corte ha spiegato che la pena concordata , anche a prescindere dal fattoche fosse stata fondata su un calcolo errato (con riduzione ex art. 62 bis cod.pen. sulla pena aumentata ex art. 99 comma 4 , in violazione delle regole dettatedall’art. 69 cod. pen . ), prevedeva il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, non concedibili per le ragioni esposte . A f ronte di tale ultimo dirime nte rilievo , il ricorrente si è limitato a ribadire gli stessi argoment i in ordine al riconoscimento delle circostanze ex art.62 bis cod. pen. , già vagliati e disattes i dalla Corte , come indicato nel la trattazionedei motivi di cui al punto 3 .2 .
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricors i segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processu ali . Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della