Sentenza — n. 39817/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 9maggio - 4 luglio 202 5 , la Corte di appello di Bologna rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Mangone Leonardocon riferimento alla custodia cautelare in carcere patita dal 2 dicembre 2019 al 30 marzo 2020 e, in stato di arresti domiciliari, dal 30 marzo al 16 luglio 2020, pari a gg. 227,per il reat o , in concorso con il padre e la sorella, di cessione illecita di cocaina a Estratti Stefano, delittodalquale veniva assolto, con la formula "per non avere commesso il fatto", con sentenza del 28giugno 202 4 (passata in giudicato il 16 gennaio 2025) emessa dalla Corte d’appello di Bologna in riforma della sentenza di condanna del GUP del Tribunale di Piacenza, all'esito del giudizio abbreviato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. n. 309/1990, art. 314 cod.proc.pen, art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 43 cod. pen; Sentenza — n. 39817/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen., comma 1 - è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mangone Leonardo nato a CUTRO il 15/01/1979 Ministero Economia eFinanze avverso l'ordinanza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola; lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero Economia e Finanze; letta la memoria dell’avvocato Salvatore Iannone per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9maggio - 4 luglio 202 5 , la Corte di appello di Bologna rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Mangone Leonardocon riferimento alla custodia cautelare in carcere patita dal 2 dicembre 2019 al 30 marzo 2020 e, in stato di arresti domiciliari, dal 30 marzo al 16 luglio 2020, pari a gg. 227,per il reat o , in concorso con il padre e la sorella, di cessione illecita di cocaina a Estratti Stefano, delittodalquale veniva assolto, con la formula "per non avere commesso il fatto", con sentenza del 28giugno 202 4 (passata in giudicato il 16 gennaio 2025) emessa dalla Corte d’appello di Bologna in riforma della sentenza di condanna del GUP del Tribunale di Piacenza, all'esito del giudizio abbreviato.
La misura cautelare era stata disposta , in particolare , in ordine al reato, in concorso con il padre Mangone Antonio, ascritto al capo L2) della rubrica, di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per aver organizzato l’acquisto e la consegna a Estratti Stefano di gr. 260 di cocaina, che l’Estrattiaveva prelevato in Cutro tra il 2 e il 3 marzo 2019 e che veniva sequestrata la mattina del 3 marzo 2019 in Alseno (PC), allorché l’Estratti, in compagnia di Testa Diego, faceva ritorno nella provincia di provenienza e di residenza. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314 cod.proc.pen., comma 1, in quanto il comportamento dell'odierno ricorrente aveva dato causa all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
E ciò in quanto, innanzi tutto,l’istante aveva intrattenuto la telefonata del 28 febbraio 2019 con Stefano Estratti, telefonata ritenuta - dal giudice della cautela e dalla sentenza di primo grado - significativa della partecipazione di Leonardo Mangone al progetto criminoso ordito dal cognato Osana Alessandro unitamente a Estratti e che prevedeva il viaggio di quest’ultimo in Calabria per prelevare lo stupefacente.In quella occasione, Estratti e Leonardo Mangone si augurarono di incontrarsi al più presto in Calabria, come poi avvenne, in data 2 marzo 2019, presso l’abitazione di Leonardo Mangone.La visita, secondo le dichiarazioni del ricorrente, era di cortesia, per la nascita del figlio, ma allaCorte territoriale tale versione non è apparsa attendibile , perché inspiegabile alla luce della telefonata del 28 febbraio precedente econtraria alle regole di consuetudine che impongono di preannunciare una visita per conoscere un neonato e la consegna di un dono.La Corte d’appello ha quindi reputato che Stefano Estratti si fosse recato in territorio di Cutri, per prelevare da Leonardo e Antonio Mangone lo stupefacente che gli fu trovato la mattina del 3 marzo 2019.
Del resto, era stato Leonardo Mangone a telefonare insistentemente (alleore 9 e 09, alle ore 9 e 21 e alle ore 9 e 25) aMonica Maserati (compagna di Estratti) per comunicarle che Stefano Estratti non rispondeva al telefono. Si trattava di comportamento ritenuto opaco e sinergico rispetto alla scelta di adottare la misura cautelare. Allo stesso modo, tali caratterizzazioni si riscontravano anche ne l comportamento processualeosservato da Leonardo Mangone, il quale, durante l’interrogatorio di garanzia, aveva ammesso solo alcuni dati fattuali inoppugnabili, ovvero che Stefano Estratti gli aveva fatto visita per conoscere il figlio neonato (mentre nella telefonata del 28 febbraio gli aveva comunicato di voler trascorrere un periodo di ferie a Cutro), aggiungendone altri fantasiosi (quali l’aver pranzato insieme all’Estratti, che poi si era allontanato per raggiungere Antonio Mangone) e, infine, altri fatti addirittura marcatamente falsi (quali l’aver dichiarato di aver chiamato per tre volte Monica Maserati solo per accertarsi che Estratti fosse arrivato).
2. Avverso l'ordinanza di rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, affidato a unico motiv o, in sintesi, ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., rappresentato come segue. 2.1 Il ricorrente lamenta vizio di motivazione , in relazione alla ritenuta sussistenza di colpa grave ostativa al riconoscimentodel diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. L’ordinanza av rebbe negato il diritto ponendo esclusivo riferimento alle motivazioni dell’ordinanza cautelare e della sentenza di primo grado di condanna, senza confrontarsi con le ragioni sottese alla sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
In particolare, evidenzia il ricorrente, il giudice della riparazione aveva impostato il ragionamento sulla rilevanza da attribuire alla fase organizzativa della vicenda delittuosa relativa all’Estratti e cioè all’incontro tra Estratti e Osana Alessandro e, inoltre, alla telefonata del 28 febbraio 2019,con la quale Estratti preannunciava a Leonardo Mangone che si sarebbe recato in Calabria, senza specificarne la data.Contrariamente a quanto ritenuto dall’ ordinanza impugnata, tuttavia, non vi sarebbe alcun elemento logico o fattuale che consenta di ritenere che l’istante potesse aver avuto conoscenza dell’incontro tra Estratti e Osana.
Peraltro, Leonardo Mangone si trovava in Calabria sin dal 9 febbraio edivi era rimasto in modo continuativo . La posizione di Osana, inoltre, era stata definita con archiviazione, per cui era rimasta indimostrata la tesi che lo stesso avesse incaricato Estratti di compiere l’operazione di carico dello stupefacente in Calabria.Inoltre, la telefonata intercorsa tra Estratti e Leonardo Mangone, con la quale il primo preannuncia il proprio viaggio in Calabria non assumerebbe alcun rilievo giustificativo della affermata conoscenza da parte del secondo delle ragioni del viaggio.
Del resto , gli unici contatti dell’Estratti erano intervenuti con Alessandro Osana e con Antonio e Petruzza Mangone, mentre tutti costoro si trovavano a Piacenza. Dunque, sarebbe meramente congetturale l’ipotesi della familiarità dimostrata nei riguardi dell’Estratti intesa quale condotta gravemente colposa, posto che i due si erano già conosciuti, in quanto l’Estratti aveva lavorato per Leonardo Mangone ed era andato a trovarlo per la recente nascita del figlio.Anche l’ulteriore affermazione secondo cui l’istante aveva mantenuto frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, ad avviso del ricorrente, sarebbe del tutto generica e comunque illogica, visto che erano stati condonanti anche soggetti di origine marocchina del tutto estranei rispetto alla vicenda di Estratti.Non vi era stato alcun contatto poi con Testa Diego, che aveva collaborato con Estratti e con gli spacciatori nordafricani sino al 9 febbraio 2019, quando i due erano stati ritenuti responsabili da tali spacciatori del furto di stupefacenti; del rapporto tra Estratti e TestaLeonardo Mangone era venuto a conoscenza solo a seguito della telefonata del 3 marzo 2019 di Sonia Maserati (fidanzata di Estratti), che raccontava dell’avvenuto arresto dei due.
Infine, il ricorrente osserva che la sentenza di assoluzione aveva dato pienamente conto della assoluta neutralità della condotta tenuta dallo stesso.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4.Il Ministero dell'Economia e Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,ha chiesto dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso; in subordine, l'infondatezza, con ogni conseguente statuizione.
5. La difesa del ricorrente ha depositato memoria contenente motivi aggiunti con i quali ha ribadito le tesi prospettate in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e va pertanto accolto . 2.Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per grave vizio della motivazione che deriverebbe dall’aver utilizzato, per affermare l’esistenza di un comportamento gravemente colposo in capo a Leonardo Mangone, informazioni tratte dall’ordinanza cautelare e dalla sentenza di condanna di primo grado, trascurando invece di valutare la domanda di riparazione alla luce della sentenza d’appello che aveva assolto l’imputato per non aver commesso il fatto, accertando l’assenza di prove circa il coinvolgimento dell’istante nell’operazione effettuata da Estratti con il concorso dei familiari di Leonardo Mangone.
3. Sulla questione specifica dell’ambito del giudizio affidata al giudice della riparazione,in relazione al materiale probatorio e ai contenuti accertati nel corso del procedimento cautelare e di quello di merito, poi sfociato nell’assoluzione, questa Corte ha elaborato una serie di principi volti ad orientare il giudice della riparazione nelgiudizio di accerta mento del la sussistenza di una condotta idonea ad integrare il dolo o la colpa grave quali cause ostative al riconoscimento dell'indennizzo. 4.Si è in particolare evidenziato che occorre tenere distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale da quella cui è chiamato il giudice della riparazione, che ha il compito di stabilire "non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento "detenzione", ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo" (così in motivazione Sez.
Un., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, pag. 8).Si è dunque ribadito che il giudice di merito, per valutare la sussistenza della causa ostativa, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002,Rv. 222263).
Il giudice della riparazione, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale valutato dal giudice del processo penale deve seguire un "iter" logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.
U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1 996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638). È però precluso al giudice della riparazione affermare circostanze che sono state escluse dall'accertamento nel merito. In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetutamente puntualizzato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.
U, n. 32383 del 27/05/2010 -dep. 2010, D'Ambrosio, Rv. 247664; nel medesimo senso già Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 -dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203636). 5.La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa, all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi); il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001 - dep. 2002, Pavone, Rv. 220984).
6. Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen., comma 1 - è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.
Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art.314 cod. proc. pen., comma 1 quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez.
U, n. 43 del 13/12/1995 -dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).
7. Tanto premesso va rilevato che, nella specie, la Corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi qui rammentati, avendo fatto perno, come riportato nella superiore parte narrativa(sul presupposto implicito della effettiva partecipazione del ricorrente al programma criminoso, esclusa invecedal giudice di merito che lo ha assolto ), su circostanze del tutto neutre, generate dalla condotta dell’Estratti e non da quella del ricorrente. Infatti, nel corso della telefonata ricevuta da Stefano Estratti il 28 febbraio 2019, la Corte d’appello del merito del giudizio penale, non ha riscontrato nessi con lo scopo del viaggio di Estratti, né tale nesso è stato individuato nell’altra occasione della visita dell’Estratti presso l’abitazione del Mangone.
L’ordinanza qui impugnata, sostanzialmente mostrando di non condividere il giudizio di estraneità del Mangone all’attività criminosa di Estratti,ha letto in chiave colpevolista il compendio posto a base dei provvedimenti cautelari. Non ha individuato,come avrebbe dovuto fare, tra i comportamenti dell’istanteemersi e presenti in atti , quelli rilevanti e idonei a strutturare la formulazione di un giudizio di colpa. Si è limitato a riten ere ambigua e opaca la condotta del ricorrente consistente nell’aver ricevuto la telefonata di Estratti il 28 febbraio 2019, nell’averne ricevuto la visita il successivo 2 marzo 2019, giustificandola con la visita al figlio neonato, e nell’aver telefonato per tre volte a Monica Maserati per sapere se Estratti fosse arrivato.
8. Si tratta, però, di circostanze che di per sé non rivelano comportamenti contrari a regole, fondate sulla comune esperienza , che rendono prevedibile l’intervento dell’autorità giudiziaria. Lo stesso deve dirsi per le dichiarazioni confermative di quanto poi dichiarato nel processo, rese da Mangone in sede di interrogatorio di garanziae riferite dall’ordinanza impugnata . 9.Al fine di ritenere integrata la condotta ostativa, invece, occorre accertare, con giudizio ex ante, oggettivicomportamentiextraprocessuali o processuali dolosi o almeno gravemente imprudenti,tenuti dal ricorrente e non da altri e non esclus i dal giudice della cognizione.
Ciò comporta che il giudice della riparazione, laddove intenda negare il diritto preteso, pur potendo procedere ad un proprio apprezzamento delle medesime circostanzeaccertate o non escluse dalla sentenza di assoluzione, non possa limitarsi alla loro elencazione assegnando loro una valenza opposta a quella affermata dalla medesima sentenza. Deve, invece, operare la ricognizione di specifiche condotte dell’istante, intenzionali o gravemente imprudenti, tali da aver ingenerato nell’autorità giudiziaria procedente, al momento in cui fu disposta e mantenuta la misura cautelare restrittiva, l’erroneo convincimento del suo coinvolgimento nell’azione criminosa altrui, che formò oggetto dell’imputazione a titolo di concorso dalla quale l’interessato èstato assolto.
10. Per tali ragioni, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata