Sentenza — n. 39755/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato Gjoci Admirresponsabile del reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. commesso in Ortona il 26 giugno 2018. Il fatto è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito: il 26 giugno 2018 Dragani Mattia percorreva a bordo del proprio scooter la strada provinciale di Ortona, quando un’autovettura Toyota era sopraggiunta dall’opposta direzione di marcia e aveva occupato la corsia di sua pertinenza cagionando un violento impatto a seguito del quale il motociclista era stato scaraventato in avanti cadendo a terra circa 3 metrioltre l’impatto; l’incidente era stato, quindi, causato dall’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte dell’imputato, conducente della Toyota Yaris che, pur marciando a una velocità rispettosa del limite di 30 km/h, non aveva mantenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, un’autovettura Peugeot condotta da Ranalli Gilda,per cui era stato costretto a sterzare verso sinistra al fine di schivarlo,così perdendo il controllo del mezzo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590 bis cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39755/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 590 bis cod. pen. commesso in Ortona il 26 giugno 2018. Il fatto è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito: il 26 giugno 2018 Dragani Mattia percorreva a bordo del proprio scooter la strada provinciale di Ortona, quando un’autovettura Toyota era sopraggiunta dall’opposta direzione di marcia e aveva occupato la corsia di sua pertinenza cagionando un violento impatto a seguito del quale il motociclista era stato scaraventato in avanti cadendo a terra circa 3 metrioltre l’impatto; l’incidente era stato, quindi, causato dall’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte dell’imputato, conducente della Toyota Yaris che, pur marciando a una velocità rispettosa del limite di 30 km/h, non aveva mantenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, un’autovettura Peugeot condotta da Ranalli Gilda,per cui era stato costretto a sterzare verso sinistra al fine di schivarlo,così perdendo il controllo del mezzo.
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gjoci Admir nato in Albaniail 30/07/1979 avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato Gjoci Admirresponsabile del reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. commesso in Ortona il 26 giugno 2018.
2. Il fatto è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito: il 26 giugno 2018 Dragani Mattia percorreva a bordo del proprio scooter la strada provinciale di Ortona, quando un’autovettura Toyota era sopraggiunta dall’opposta direzione di marcia e aveva occupato la corsia di sua pertinenza cagionando un violento impatto a seguito del quale il motociclista era stato scaraventato in avanti cadendo a terra circa 3 metrioltre l’impatto; l’incidente era stato, quindi, causato dall’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte dell’imputato, conducente della Toyota Yaris che, pur marciando a una velocità rispettosa del limite di 30 km/h, non aveva mantenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, un’autovettura Peugeot condotta da Ranalli Gilda,per cui era stato costretto a sterzare verso sinistra al fine di schivarlo,così perdendo il controllo del mezzo.
3. Admir Gjocipropone ricorso per c assazione censurando la sentenza, con unico motivo, per omessa motivazione sul secondo motivo di appello,con cui si era censurata la testimonianza del perito in quanto inattendibile e contraddittoria. In particolare, la difesa aveva segnalato come non corrispondesse al vero l’affermazione del giudice di primo grado secondo la quale la dinamica del sinistro fosse stata oggetto di puntuale ricostruzione da parte del perito; ciò sul presupposto che il perito, pur avendo calcolato la velocità di marcia dell’imputato nei limiti di legge e pur avendo ritenuto impossibile ricostruire la manovra eseguita dall’autovettura Peugeot negli istanti precedenti la perdita di controllo della Toyota, aveva tuttavia escluso con assoluta certezza «un’eventuale manovra di uscita della Peugeot in retromarcia…».
Secondo la difesa, tale passaggio della motivazione sarebbe contraddittorio rispetto all’affermata impossibilità di ricostruire la manovra eseguitadalla conducente della Peugeot prima del sinistro. Inoltre, la conducente della Peugeot, Gilda Ranalli, è stata considerata test e oculare di indubbia attendibilità, non si è valutata l’attendibilità del consulente tecnico della difesa e nessuna motivazione è stata fornita circa l’attendibilità, contestata dalla difesa, del perito.
4. Il P rocuratore generale, con requisito ria scritta, h a concluso per l’inammissibilità del ricorso.
5. Il difensore della parte civile, Avv. Angelo Di Salvatore, ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
6. Il Collegio, considerato che la causa estintiva della remissione di querela prevale sull’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), rileva l’improcedibilità dell’azione penale per intervenuta remissione di querela, rilevante nel caso in esame in ragione della procedibilità a querela del delitto di lesioni colpose.
7. Con dichiarazione resa ai Carabinieri della Stazione Ortona in data 26 novembre 2025 la persona offesa, ha, infatti, espressamente dichiarato di rimetterenei confronti del ricorrente la querela a suo tempo presentata , la cui accettazione non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che da parte del querelato, evidentemente edotto nel caso concreto della remissione, non vi sia un rifiuto espresso o tacito (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412 –01). E’, comunque, in atti, accettazione della remissione da parte del procuratore speciale di Gjoci Admir in pari data.
8. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelatoex art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Cos