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Sentenza — n. 39526/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court decree revoking state-funded legal aid due to lack of specific reasoning on ex-spouse income.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39526/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the surveillance court's decree revoking state-funded legal aid for the petitioner, Dragone Raffaele. The petitioner argued that the financial office incorrectly included the income of his divorced wife, who had legally ceased to be a family member since 2020, and that his long-term detention meant no joint household existed. The court held that the lower court failed to perform the necessary interpretative evaluation regarding the dissolution of the marital bond and the existence of ongoing cohabitation, constituting a violation of the duty to provide specific legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 76 comma 1 DPR 30/06/2002 n. 115; Art. 113 DPR 30/06/2002 n. 115: The revocation of state-funded legal aid requires specific reasoning on the composition of the family unit; failure to evaluate whether a divorced spouse constitutes a family member despite long-term detention constitutes a violation of law.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato revoca beneficio nucleo familiare ex coniuge divorziato dovere di motivazione violazione di legge Tribunale di sorveglianza revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 76 comma 1 del d.P.R. 30/06/2002, n. 115
L'Amministrazione finanziaria aveva comunicato che il reddito del nucleo familiare del beneficiario per l'anno d'imposta 2020 risultava superiore al limite previsto dall'art. 76, comma 1, del d.P.R.
Art. 98 del d.P.R. n. 115/2002
Art. 111 del d.P.R. n. 115/2002
Art. 112 lett. d) del d.P.R. n. 115/2002
Art. 113 del d.P.R. n. 115/2002
Avverso tale decreto, la difesa di DragoneRaffaelepropone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 113 del d.P.R. n. 115/2002, deducendo due motivi.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Dragone Raffaele nato a CATANZARO il 23/04/1963 avverso il decreto del 15/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'Aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; letta la memoria del Procuratore Generale, il quale ha chiesto riqualificarsi il ricorso quale opposizione al decreto di revoca ai sensi dell'art. 99 del d.p.r. n. 115 del 2002, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Magistrato di sorveglianza del Tribunale diL’Aquila, con decreto del 15 aprile 2025, ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato precedentemente concesso a Dragone Raffaelecon decreto n. 807/21 dell'11 marzo 2021, a seguito di una richiesta di revoca da parte dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di L’Aquila del 24 gennaio 2025. L'Amministrazione finanziaria aveva comunicato che il reddito del nucleo familiare del beneficiario per l'anno d'imposta 2020 risultava superiore al limite previsto dall'art. 76, comma 1, del d.P.R. 30/06/2002, n. 115, avendo riscontrato, oltre al reddito dichiarato dall'istante pari ad euro 4.548,00, anche quello di euro 28.161,00 riferibile a OlivieroMaria Teresa, indicata quale familiare convivente.

La somma dei due redditi, pari ad euro 32.709,00, superava la soglia massima stabilita per l'ammissione al beneficio. Il Magistrato di sorveglianza, preso atto della istanza dell'ufficio finanziario e ritenuto che dalla documentazione allegata risultasse il superamento della soglia prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha disposto la revoca del beneficio ai sensi degli articoli 98, 111 e 112 lett.

d) del d.P.R. n. 115/2002, con conseguente recupero delle spese anticipate dallo Stato.

2. Avverso tale decreto, la difesa di DragoneRaffaelepropone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 113 del d.P.R. n. 115/2002, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 115/ 2002,in relazione al D.M. Giustizia del 23 luglio 2021. Deduce che l'Ufficio di sorveglianza ha erroneamente ritenuto sussistente il superamento del limite reddituale, non avendo considerato che il ricorrente, detenuto ininterrottamente dal 1993 presso la Casa di reclusione di Sulmona, aveva legittimamente dichiarato di non convivere con alcuno, essendo la sua residenza presso l'istituto penitenziario.

Sostiene inoltre che il reddito della signora Oliviero Maria Teresa non poteva essere computato ai fini della valutazione dei requisiti reddituali, in quanto il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 30 gennaio 2020, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 1983. Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio nel gennaio 2021, non sussisteva alcun obbligo giuridico di dichiarare il reddito dell'ex coniuge, dalla quale era già divorziato e con la quale non costituiva più un nucleo familiare. 2.2 Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale degli articoli 112 e 113 del d.P.R. n. 115/2002 in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di contraddittorio con l'interessato prima della revoca disposta su sollecitazione dell'ufficio finanziario, né un reclamo nel merito avverso il provvedimento di revoca, limitando l'impugnazione al solo ricorso per cassazione per motivi di legittimità.

Lamenta che tale disciplina impedisce al beneficiario di interloquire nel merito sulla revoca, violando il diritto di difesa del non abbiente.

3. Il Procuratore Generale, nellasua requisitoria scritta , chie de la riqualifica zione del ricorso quale opposizione al decreto di revoca ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va preliminarmente precisato che la revoca del decreto di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato è immediatamente ricorribile in cassazione quando sia emessa su richiesta dell'ufficio finanziario competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 112, comma 1, lett.

d) e 113 del d.P.R. n. 115/2002. Solo negli altri casi, in mancanza di una specifica disciplina, deve applicarsi in via analogica l'art. 99 del medesimo decreto, che prevede la reclamabilità dell'originario provvedimento di diniego di ammissione davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato presenta un evidente difetto di motivazione censurabile in questa sede. 2.Al riguardo, occorre richiamare i principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte in materia di patrocinio a spese dello Stato,con particolare riferimento alla determinazione del nucleo familiare rilevante ai fini del computo reddituale.

In via generale, deve rilevarsi che il divorzio, ove intervenuto, fa venir meno la presunzione di convivenza dei coniugi cui è correlata la cumulabilità dei rispettivi redditi ai fini della determinazione dei limiti di reddito rilevanti per l'ammissibilità del beneficio. Tuttavia, la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non comporta, di per sé, necessariamente l'effettiva cessazione di quella convivenza dei coniugi alla quale è correlata la cumulabilità dei redditi. Ne consegue che permane l'obbligo di cumulo dei redditi qualora, nonostante la formale cessazione del vincolo matrimoniale, risulti accertata la perdurante convivenza di fatto tra gli ex coniugi (Sez. 4, n. 14442 del 13/01/2006, Rv. 234027-01).

In questa prospettiva, si è ulteriormente chiarito che il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Rv. 285343-01).

Quanto al criterio temporale di riferimento, questa Corte ha inoltre statuito che, ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il reddito annuale dei familiari conviventi, ovenell'anno di riferimento cessi il rapporto di convivenza, non può essere computato per l'intero, dovendosi invece prendere in considerazione la sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza (Sez. 4, n. 35674 del 26/06/2019, Rv. 276673-01). 3.Alla luce dei principi sopra richiamati, deve rilevarsi che il Magistrato di sorveglianza si è limitato a richiamare la nota dell'Agenzia delle Entrate e ad affermare apoditticamente che dalla documentazione allegata risulterebbe "chiaramente" la sussistenza di una situazione reddituale superiore al limite previsto, senza procedere ad alcuna valutazione specifica delle circostanze dedotte e documentate dal ricorrente.

Occorre in proposito rilevare che, sebbene la tecnica della motivazione per relationemad atti esterni al procedimento sia di per sé legittima, è necessario che dal provvedimento impugnato emerga la positiva revisione del percorso logico che ha indotto ad emettere il provvedimento recepito. L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari non può mai esaurirsi nella mera indicazione di formule di stile adattabili a qualsiasi caso, né nel laconico richiamo all'atto recepito nell'apparato argomentativo (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252;

Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Rv. 261248). Nella fattispecie concreta, il decreto di revoca non contiene alcun elemento che dimostri come il giudice abbia adeguatamente analizzato le ragioni poste a fondamento della segnalazione dell'ufficio finanziario. Daquesta risulta computato il reddito di un soggetto qualificato come "moglie", nonostante ilprecedente divorzio, e viene indicato come luogo di residenza anagrafica l'indirizzo dell'istituto penitenziario dove era ristretto il richiedente e non più il domicilio coniugale. Manca, in particolare, qualsiasi valutazione in ordine alla specifica questione, dedotta e documentata dal ricorrente, relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con la signora Oliviero Maria Teresa, intervenuta con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 30 gennaio 2020, quindi anteriormente alla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio e con data di cessazione degli effetti civili del matrimonio astrattamente idonea a incidere sull'anno di riferimento per il computo reddituale.

La circostanza che il ricorrente fosse detenuto ininterrottamente dal 1993, con residenza anagrafica presso l'istituto penitenziario, e che fosse già divorziato al momento della presentazione dell'istanza, con data di cessazione idonea a incidere sull'annodi riferimento, poneva evidentemente un problema interpretativo circa l'inclusione del reddito dell'ex coniuge nel computo del reddito familiare rilevante ai fini del beneficio. Tale questione avrebbe richiesto una specifica disamina da parte del Magistrato di sorveglianza alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Segnatamente, si imponeva di verificare se, nonostante la formale cessazione del vincolo matrimoniale, la prolungata detenzione del ricorrente, il mutamento della residenza anagrafica , sussistessero o meno elementi concreti idonei a dimostrare perdurantirapporti di affetto, di comunanza di interessi e responsabilitàtra i coniugi. In subordine, qualora fosse stato accertat o un legame limitat o nel tempo, si sarebbe dovuto procedere al calcolo proporzionale del reddito in relazione al periodo di protrazione dei rapportinell'anno di riferimento.

Il giudice di merito si è invece limitato a recepire acriticamente le insufficienti risultanze comunicate dall'ufficio finanziario, senza compiere alcuna di queste necessarie valutazioni. 4.Va inoltre osservato che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pur essendo ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art.113 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve comunque contenere una motivazione idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice. Nella violazione di legge rientra infatti anche la mancanza di motivazione, che nel caso di specie si configura come totale assenza di valutazione suun punto decisivo della controversia.

In conclusione, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto, essendo la stessa totalmente mancante in ordine alle question i della composizione del nucleo familiare del ricorrente e dell'inclusione o meno del reddito dell'ex coniuge divorziata. Il decreto impugnato va pertanto annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila per nuovo esame.

5. La questione di legittimità costituzionale sollevata con il secondo motivo non assume rilevanza in questa sede, in ragione dell'accoglimento della prima censura P.Q.M Annulla il provv