Sentenza — n. 39440/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siena ha dichiarato non doversi procedere, perché l’azione penale non doveva essere esercitata per difetto di querela, nei confronti di Marlon Edgar Chicllo Romero e Josue Adolfo Sotero Gutierrez con riferimento al reato di furto pluriaggravato agli stessi ascritto come commesso in concorso tra loro all’interno di un esercizio commerciale il 26 giugno 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1140 cod. civ; Sentenza — n. 39440/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Trattasi di principio già chiarito da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975 – 01, in fattispecie, sovrapponibile alla presente, caratterizzata dall’essere stata sporta la querela dal responsabile di un esercizio commerciale privo di poteri di rappresentanza del proprietario dei beni. È stato in particolare precisato che con l’incriminazione del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili che, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all’art. 1140 cod. civ. ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: CHICLLO ROMERO MARLON EDGAR, nato il 29/09/2004; SOTERO GUTIERREZ JOSUE ADOLFO, nato il 14/12/2000; avverso la sentenza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di SIENA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni della difesa di CHICLLO ROMERO MARLON EDGAR, nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siena ha dichiarato non doversi procedere, perché l’azione penale non doveva essere esercitata per difetto di querela, nei confronti di Marlon Edgar Chicllo Romero e Josue Adolfo Sotero Gutierrez con riferimento al reato di furto pluriaggravato agli stessi ascritto come commesso in concorso tra loro all’interno di un esercizio commerciale il 26 giugno 2024.
2. È stato proposto ricorso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze con il quale si articola un motivo censurante violazione di legge, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce che il giudice di merito avrebbe ritenuto non valida quale condizione di procedibilità la querela sporta dal responsabile dell’esercizio commerciale all’interno del quale il furto sarebbe stato commesso in quanto non munito di procura speciale e non legale rappresentante della società esercente il relativo commercio.
Ne conseguirebbe l’errore compiuto dal giudice di merito nel non valutare che, con riferimento al reato di furto, legittimato a sporgere querela è anche il detentore qualificato dell’oggetto materiale della condotta, cioè colui il quale eserciti un potere di fatto sulla cosa al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare, nella specie da individuarsi nel responsabile dell’esercizio commerciale all’interno del quale il furto sarebbe stato commesso (autore della querela).
3. La Procura generale e la difesa di Marlon Edgar Chicllo Romero hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza impugnata ha ritenuto invalida la querela sporta dal responsabile dell’esercizio commerciale all’interno del quale il furto (per come contestato) sarebbe stato commesso, in quanto non legale rappresentante della società esercente il commercio e privo di poteri di rappresentanza della detta società proprietaria dei beni.
3. Non è stato dunque considerato il costante insegnamento della Suprema Corte per cui la querela è proponibile non soltanto dal titolare del bene oggetto di furto ma anche dal soggetto avente una detenzione qualificata sul bene, a fini di custodia o di vendita (ex plurimis: Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019 Rv. 275342 – 01, con riferimento alla querela sporta dal responsabile della sicurezza del supermercato ove era stato eseguito il furto ancorché privo dei poteri di rappresentanza del proprietario; Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696 – 01, che ha ritenuto legittimato a sporgere querela in merito a furto avvenuto all’interno di un supermercato il caporeparto ove titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l’autonomo potere di custodia, gestione e alienazione).
4. Trattasi di principio già chiarito da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975 – 01, in fattispecie, sovrapponibile alla presente, caratterizzata dall’essere stata sporta la querela dal responsabile di un esercizio commerciale privo di poteri di rappresentanza del proprietario dei beni. È stato in particolare precisato che con l’incriminazione del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili che, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all’art. 1140 cod. civ. ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine.
Il bene giuridico tutelato dal reato di furto è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento ma anche dal possesso, come sopra delineato, inteso (nel diritto penale) nel senso di detenzione qualificata della cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Ne consegue dunque l’insussistenza della necessità ai fini della querela che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che abbia poteri di rappresentanza del proprietario, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore (in tali ultimi termini anche Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285824 – 01, per il caso di querela sporta dalla cassiera del supermercato locus commissi delicti priva di poteri di rappresentanza del proprietario;
Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289 – 01, con riferimento a querela sporta dal direttore del supermercato ancorché privo dei poteri di rappresentanza del proprietario).
5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio pe il giudizio alla Corte d’appello di Firenze, che si atterrà al principio innanzi indicato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. Così deciso il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Fabio Antezza Andrea Montagni