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Sentenza — n. 39151/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39151/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39151/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2.Con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra deduzione difensiva, si osserva che il provvedimento impugnato nulla dice in relazione alla esistenza della convivenza dell’istante con la madrenell’anno 2023 , periodo di riferimen to . Si tratta, all’evidenza , di questione decisiva,atteso che al ricorrente viene per l’appunto rimproverato di avere omesso di quantificare,nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito complessivo valutabile ai fini di detta ammissione, secondo le modalità indicate nell’art. 76 d.P.R.30 maggio 2002, n. 115.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39151/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2.Con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra deduzione difensiva, si osserva che il provvedimento impugnato nulla dice in relazione alla esistenza della convivenza dell’istante con la madrenell’anno 2023 , periodo di riferimen to . Si tratta, all’evidenza , di questione decisiva,atteso che al ricorrente viene per l’appunto rimproverato di avere omesso di quantificare,nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito complessivo valutabile ai fini di detta ammissione, secondo le modalità indicate nell’art. 76 d.P.R.30 maggio 2002, n. 115.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria attestazione e certificazione spese di difesa fini dell'IVA prova dell'indigenza accertamento insufficiente dei fatti
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Testo completo

nunciato la seguente Sent.n.sez. 783/2025 CC -10/09/2025 R.G.N.18396/2025 SENTENZA sulricorso proposto da: BERTARELLAIVAN nato a BONDENO il 07/02/1982 avversol'ordinanza del 07/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAuditala relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreNICOLA LETTIERI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.In data 9 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l’opposizioneproposta da Ivan Bertarella avverso il decreto 2025/36 del 15 gennaio 2025 con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 1.1. Il rigetto trova ragione nel fatto che l’autocertificazione prodotta dall’interessatonon rappresenta va la situazione reale, avendo il richiedente dedotto di essere l’unico componente della sua famiglia laddove, invece, egli, prima dell’inizio della detenzione, risultava (come emerge dall’istruttoria esperita in merito alle misure alternative richieste) convivere con la propria madre;che le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato erano relative a richieste inammissibili o palesemente infondate, tali da attivare inutilmente il meccanismo processuale, di tal che le relative spese di difesasi appalesavano ingiustificate ed evitabili da parte dell’interessato; che il richiedente, infine, risultava difeso da due difensori nell’ambito dello stesso procedimento, circostanze da ritenersi preclusive alla concessione del beneficio. 2.Avverso tale provvedimento ricorre l’interessato, mediante l’articolazione di quattro motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1.

Violazione di legge per omessa redazione del processo verbale dell’udienza del 9 aprile 2025 e per violazionedel contraddittorio per avere acquisito ed utilizzato documentazione relativa ad un procedimento di concessione di una misura alternativa alla detenzione per cui si era chiesta l‘ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 2.2. Violazione di legg e ed erronea motivazione relativ amente all’omesso esame del mandato difensivo contenentela revoca del precedente difensore; 2.3. Violazione di legge per illo gicità del rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base dell’inammissibilità di due delle quattro richieste dimisure alternative alla detenzione presentate e valutazione ex postdella manifesta infondatezza delle altre due; 2.4.

Violazione di legge circa l’interpretazione del requisito della “connivenza” eper omessa valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio nel periodo antecedente la convivenzacon la madre. 3.Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2.Con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra deduzione difensiva, si osserva che il provvedimento impugnato nulla dice in relazione alla esistenza della convivenza dell’istante con la madrenell’anno 2023 , periodo di riferimen to . Si tratta, all’evidenza , di questione decisiva,atteso che al ricorrente viene per l’appunto rimproverato di avere omesso di quantificare,nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito complessivo valutabile ai fini di detta ammissione, secondo le modalità indicate nell’art. 76 d.P.R.30 maggio 2002, n. 115.

Occorre altresì precisare che risu l ta erronea l ’ affer m azione , con tenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui,nella pro c edura relativa al pa t rocinio a spes e dello Stato,il ricorrente sarebbe assistito « da più di un difensore » : dagli atti risulta, infatti, che con il mandato difensivo rilasciato il 27 febbraio 2025 al nuovo difensore, avv. Riccardo Camilloni del Foro di Bologna, veniva contestualmente revocato ogni precedente mandato difensivo. Deveinoltre precisarsi che , i n tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudizio ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento con cui il giudice competente rigetta l'istanza di ammissione non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice dell'opposizione delle questioni relative all'accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest'ultimo, quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all'art. 96 d.P.R. citato, con obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici in esso indicati, ivi compresi quelli indiziari, secondo le acquisizioni processuali e senza possibilità di dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova (Sez.4, n. 22854 del 28/03/2024 , Lombardo Luigi , Rv. 286412 ) .

N el cas o di s pecie, i due procedimenti –quello per la concessione di misura alternativa e quello per il gratuito patrocinio –erano strettamente correlati(il secondo potendo costituire una sorta di sub- procedimentodel primo), atteso che il patrocinio a spese dello Stato era stato richiesto unitamente ad un’istanzadi concessione di misura alternativa alla detenzion e ; e che il Giudice, investito della decisione su entrambe le domande, era il medesimo Tribunale di sorveglianza di Ancona. Ne deriva che legittimamente questo poteva attin ge re al la documentazionerelativa al procedimento per la concessione della misura alternativa. 3.In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunaledi sorveglianza di Ancona.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunaledi sorveglianza di Ancona. Così deciso i