Sentenza — n. 38296/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma, con sentenza del 4/3/2025, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma a carico di Bustamante Salazar Jefferson Snayder, con cui il predetto, all’esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 150,00 di multa per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.). La pena era così determinata: pena base, ritenuta l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e sull’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, pena ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38296/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.). La pena era così determinata: pena base, ritenuta l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e sull’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, pena ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da LUCIA VIGNALE - Presidente - Sent. n. sez. 1128/2025 DANIELA CALAFIORE UP - 20/11/2025 MARIAROSARIA BRUNO - Relatore - R.G.N. 25752/2025 ATTILIO MARI Motivazione Semplificata ALESSANDRO D'ANDREA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bustamante Salazar Jefferson Snayder nato in PERU' il 24/09/2003 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4/3/2025, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma a carico di Bustamante Salazar Jefferson Snayder, con cui il predetto, all’esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 150,00 di multa per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.). La pena era così determinata: pena base, ritenuta l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e sull’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, pena ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando due motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38296/2025 Roma, lì, 26/11/2025 I) Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. in riferimento all'art. 133 cod. pen.; motivazione illogica e difettosa della sentenza nella parte in cui conferma la pena base di mesi 6 di reclusione, dando mostra di avere ritenuto che il reato fosse consumato. II) e III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della sostituzione della pena detentiva breve; omissione dell'avviso di cui all'articolo 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., che ha impedito all'imputato di prestare assenso alla sostituzione della pena.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato memoria nella quale ha insistito nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di doglianza.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con valore assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello, investita delle doglianze della difesa, che aveva richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e la rideterminazione della pena, da contenersi nel minimo o in misura prossima al minimo edittale, ha confermato la pena stabilita in primo grado. Esprimendosi sulla congruità della pena base individuata dal primo giudice, pari a mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, ha sostenuto che la pena detentiva fosse stata commisurata “nei limiti del minimo edittale” e la pena pecuniaria in misura “lievemente superiore a tali limiti”.
Le argomentazioni rivelano come la Corte d’appello abbia erroneamente fatto riferimento ai limiti edittali del reato consumato e non tentato, che comporta una diminuzione della pena del reato consumato da un terzo a due terzi; ciò evidentemente inficia il giudizio di congruità della pena, formulato in termini inconferenti rispetto alla forbice edittale di riferimento. Conseguentemente la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto. Si dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIAROSARIA BRUNO LUCIA VIGNALE