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Sentenza — n. 38281/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38281/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Priolo Giovanni nato a Gioia Tauroil 02/06/1956 avverso l'ordinanza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38281/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendoin rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati chiusura dell'istruzione penale abbandono del procedimento penale restituzione in pristino verdetto di colpevolezza permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Priolo Giovanni nato a Gioia Tauroil 02/06/1956 avverso l'ordinanza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Giovanni Priolo ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per reati di tentato omicidio e illecita detenzione di armi dai qualiè stato definitivamente assolto. La vicenda attiene all’agguato perpetrato in Gioia Tauro il 14.12.2011 ai danni di Brandimarte Giuseppe, compiuto da due individui che, affiancandosi alla vettura condotta dalla persona offesa, esplodevano verso il conducentenumerosi colpi di arma da fuoco, dandosi poi alla fuga.

Brandimarte veniva attinto in molteplici parti del corpo ma si salvava grazie al pronto intervento del 118 e al ricovero in ospedale. La Corte territoriale ha ravvisato alcune condotte del Priolo, ritenute ostative al riconoscimento dell’indennizzo, quali: la presenza di residuidi polvere da sparo sul suo viso e le sue mani, rispetto ai quali il ricorrente non forniva spiegazioni utili; la spasmodica ricerca da parte del medesimodel ritenuto assassino di suo figlio ( Perri Vincenzo , nipote del Brandimarte) ; la preparazione di una borsa contenente del denaroda offrire al Brandimarte per farsi consegnare il nipote; la frenetica serie di telefonate fatte al fratello Giuseppe nei frangenti precedenti e successivi l’agguato.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Deduce come gli elementi valorizzati dalla Corte della riparazioneper il rigetto dell’istanza siano statiridimensionati in sede di cognizione, sia con riferimento agli esiti dello stub che in ordine alla presenza del Priolo sul luogo del delitto in ragione delle numerose telefonate intercorsecol fratello il giorno del delitto. È stata anche smentita l’ipotesi delfalso alibi fornit o dal Priolo , così come l’incontro col fratello poco prima dell’agguato, mai accertato giudizialmente. Rileva la contraddittorietà della motivazione, che omette anche di spiegare la natura gravemente colposa o dolosa della condottacostituita dalle numerose telefonate fatte al fratello. Non è stata mai accertata l’asserita intenzione del ricorrente di offrire del denaro a Brandimarte Giuseppe per farsi consegnare l’autore dell’omicidio del figlio.

3. Il Procuratore Generale,con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato .

2. Va premesso che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendoin rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 – 01 ).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 -dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638 - 01 ).

3. Da questo punto di vista, l’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all’istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Priolo, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente a dare causa all’emissione della misura cautelare.

4. In particolare, al di là delle considerazioni concernenti l’esito positivo dello stub e le numerose telefonate tenute dall’istante con il fratello Giuseppe nei minuti antecedenti e successivi all’agguato in danno di Brandimarte, rileva, quale condotta ostativa, il comportamento anomalo tenuto dal Priolo, consistente nella spasmodica ricerca del ritenuto assassino del figlio (Perri Vincenzo, nipote del fratello di Brandimarte Giuseppe). Rispetto a tale comportamento, la Corte della riparazione riscontra quanto annotato dalla sentenza della Cassazione che aveva disposto l’annullamento con rinvio della precedente condanna a caricodell’istante, sentenza che aveva considerato le “frenetiche e assillanti operazioni di ricerca del Perri […] ad opera del Priolo evidentemente per fine di vendetta, operazioni eseguite con il coinvolgimento di malavitosi di rango”.

Si tratta di comportamento che i giudici territoriali hanno congruamente e logicamente ritenuto anormale, in quanto il Priolo, lungi dal rivolgersi alle forze dell’ordine per la ricerca del responsabile del grave delitto ai danni del figlio, ha continuato a cercare il presunto assassino rivolgendosi ad ambienti malavitosi, mediante un comportamento gravemente imprudente che ha contribuito a dare causa alla detenzione, trattandosi di situazione concretamente riconducibile all’interessato, connessa con il del itto presupposto in danno del Brandimarte , idonea a determinare l’intervento coercitivo, sia pure erroneo, dell’Autorità Giudiziaria.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag