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Sentenza — n. 37990/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court's omission of expulsion measure for foreigner sentenced to over two years under Art. 235 c.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37990/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed the Mantova court's decision to sentence a Romanian national to prison without ordering his expulsion from Italy. The court found the appeal valid because the defendant's sentence exceeded two years, triggering mandatory expulsion under Article 235 of the Penal Code. Consequently, the Cassation Court annulled the lower judgment regarding the security measure and remanded the case for a new trial to determine the necessary risk assessment.

Regesto Legislator

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Art. 235 c.p.; When a foreigner or EU citizen is sentenced to imprisonment exceeding two years, the court must order expulsion or removal from the territory. The Court of Cassation cannot itself impose this measure as it requires a factual assessment of social danger that belongs to the merits of the case.

Parole chiave

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Art. 235 Penal Code expulsion measure foreign national sentencing social danger assessment remand for new trial mandatory removal order Cassation annulment licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 235 c.p.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello stato ex art. 235 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Mantova, in diversa composizione fisica.
art. 235 cod. pen
92 del 2008: novella che, per quanto di odierno interesse, ha modificato il testo dell'art. 235 cod.
art. 235 c.p
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello stato ex art. 235 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: Frent Flavius Alin (cui 00ztu5h) nato in (ROMANIA) il 08/07/1986 avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Mantova Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gip del Tribunale di Mantova condannava FRENT FLAVIUS ALIN - cittadino rumeno - alla pena di anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 400 di multa, non soggette a benefici, per addebiti di concorso in furto aggravato ed altro. Il giudicante, che emetteva la propria decisione all'esito di rito abbreviato, nulla disponeva in ordine all'eventuale allontanamento degli imputati, a pena espiata, dal territorio dello Stato.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza medesima, proprio in ordine all'omessa applicazione nei confronti del prevenuto della misura di sicurezza personale anzidetta.

Si legge nel ricorso che la gravità dei reati commessi e il comportamento dell' imputato, desumibile dalle stesse modalità dimostrate nel delinquere, pur se non ritenuta tale da far riconoscere perfezionata una associazione per delinquere tecnicamente intesa, sono tutti elementi che fanno ritenere che si tratti di persona socialmente pericolosa: tra l'altro il giudice non ha operato, sul punto, alcun accertamento o valutazione, necessari anche per determinare l'applicabilità di tale misura di sicurezza.

3. Il ricorso è fondato.

4. L' imputato risulta essere stato condannato ad anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 400 di multa, per fatti commessi in data successiva rispetto all'entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2008: novella che, per quanto di odierno interesse, ha modificato il testo dell'art. 235 cod. pen., secondo il cui attuale tenore "il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni".

5. Non può essere la Corte di legittimità a disporre l'applicazione della misura in argomento, che presuppone pur sempre un accertamento della pericolosità del reo, involgente profili di puro merito.

6. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello stato ex art. 235 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Mantova, in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consiglier- tensore Il President DANIELA C (. E EMANUELE DI ALVO POSI ?2,TO IttRAN9gkkERIA ogg— .... a