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Ordinanza — n. 37987/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court converts criminal cassation appeal to appeal due to factual re-evaluation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37987/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted Michele Corn's cassation appeal into an ordinary appeal regarding his traffic offense conviction. Corn argued for legal violations and omitted defense notices, but the Court found his complaints substantially sought a re-evaluation of the evidence and factual reconstruction. Consequently, the appeal was redirected to the Court of Appeal of Trento for a full retrial on the facts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed 'per saltum' containing censure regarding the evaluation of the evidence compendium or factual reconstruction must be converted into an appeal.

Parole chiave

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cassation appeal conversion per saltum appeal factual re-evaluation traffic offense conviction omitted defense notice guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Michele Corn, deducendo quattro motivi, sintetizzati come segue, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Deve essere pertanto disposta, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Michele Corn, deducendo quattro motivi, sintetizzati come segue, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:
articolo 356 cod. proc. pen
b) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'omesso avviso al difensore ex articolo 356 cod. proc. pen.;
art. 131-bis cod. pen
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013
Sez. 2, ordinanza n. 17297 del 13/03/2019
258193; Sez. 2, ordinanza n. 17297 del 13/03/2019, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014
(così Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Corn Michele nato a TRENTO il 09/07/1992 avverso la sentenza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di Trento Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo disporsi la conversione del ricorso in appello.

RITENUTO IN FATTO

1. CORN MICHELE, all'esito di rito abbreviato, con sentenza del Tribunale di Trento del 26 marzo 2025, è stato ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'articolo 186-bis1comma 2, lett. c), del codice della strada, commessa il 14.4.2021, e condannato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1000 di ammenda/ oltre alle spese processuali e alla revoca della patente di guida.

2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Michele Corn, deducendo quattro motivi, sintetizzati come segue, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:

a) violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento di prova in relazione all'affermazione di responsabilità;

b) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'omesso avviso al difensore ex articolo 356 cod. proc. pen.;

c) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione della recidiva; d). violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Il P.G. presso questa Corte (con requisitoria scritta, ha concluso per la conversione del ricorso in appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato come appello.

2. Secondo costante orientamento espresso da questa Corte, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame.

3. Qualora, pertanto, nell'atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma lo stesso contenuto delle censure, che deducano anche violazione di legge, riveli come esse siano sostanzialmente dirette, anche in parte, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in ordine a questioni di mero fatto, il ricorso deve ritenersi sostanzialmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. e va convertito in appello (cfr., tra le tante, Sez. 2„ n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258193; Sez. 2, ordinanza n. 17297 del 13/03/2019, Rv. 276441).

4. Ciò è quanto si ritiene si sia verificato nella fattispecie concreta in esame, contenendo il ricorso motivi che coinvolgono la valutazione del compendio probatorio in i atti e la ricostruzione del fatto.

5. In particolare, quanto al primo e al secondo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio del travisamento della prova, il ricorrente si duole della interpretazione del contenuto del verbale di accertamenti urgenti in relazione alla necessità di somministrazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia.

6. Quanto al terzo motivo di ricorso, si deduce l'erronea affermazione della recidiva nel quinquennio, con conseguente illegittimità della revoca della patente. Il quarto motivo, poi, ha per oggetto la critica alla motivazione addotta per negare l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve farsi luogo alla conversione del ricorso in appello, in applicazione del condivisibile principio in base al quale il ricorso per cassazione proposto "per saltum" che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, censure riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (così Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, Rv. 261208).

8. Deve essere pertanto disposta, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento. PQM Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento. Così