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Sentenza — n. 37981/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to crime extinction by prescription under modified Art. 159 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37981/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's judgment without remittal because the criminal offense had expired due to prescription. The appellant argued that the prescription period was suspended by Law 103/2017's modification of Article 159 of the Penal Code, which delays the start of the suspension until after the first-instance judgment is deposited. The court found the lower court erred in calculating the suspension start date, concluding the crime had already expired before the appeal judgment was pronounced.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.; Art. 103/2017: The suspension of the prescription period for crimes committed between 3 August 2017 and 31 December 2017 requires the 'dies a quo' of the suspension to occur only after the ordinary prescription term has already begun to run.

Parole chiave

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criminal prescription suspension of term Law 103/2017 extinction of crime appeal judgment statutory interpretation Cassation annulment guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 159 c.p.
b) t'fil ha previsto la modifica dell'art. 159 cod.
Art. 161 c.p.
Law n. 103/2017
Art. 544 c.p.p.
1, una ipotesi di sospensione della prescrizione "(dal termine previsto dall'art. 544 cod.
art. 544 cod. proc. pen
1, una ipotesi di sospensione della prescrizione "(dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen.
art. 159 cod. pen
b) t'fil ha previsto la modifica dell'art. 159 cod. pen, inserendo al comma 2, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite, 12 dicembre 2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SBARDELLA FABIO nato a ROMA il 02/08/1959 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. E' presente l'avvocato GIORGIO SACCO del foro di Roma che si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 5 dicembre 2023 con la quale Fabio Sbardella era stato condannato, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d. 1gs. n. 285 del 30 aprile 1992 alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi ottoied era stata disposta la confisca del veicolo Mercedes C220 tg. FD415PH.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dello Sbardella, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen. per omessa dichiarazione di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 12 dicembre 2024, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 il cui articolo 1, co. 11, lett.

b) t'fil ha previsto la modifica dell'art. 159 cod. pen, inserendo al comma 2, n. 1, una ipotesi di sospensione della prescrizione "(dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado anche se emessa in sede di rinvio sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Nel caso di specie al reato in esame, commesso in data 11 gennaio 2019, era applicabile la disciplina di cui all'art. 159 cod. pen. nella versione modificata dalla L. n. 103/2017 con sospensione della prescrizione dalla data di scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla lettura del dispositivo di appello.

Dunque, il reato si era prescritto alla data dell'il gennaio 2024. La sentenza di primo grado è stata emessa in data 5 dicembre 20231con indicazione del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. in giorni 45 con la conseguenza che la sospensione ex art. 159 cod. pen. è iniziata a decorrere il 19 gennaio 2024 quando cioè il termine di prescrizione era già spirato. La Corte, pur riconoscendo che la sospensione della prescrizione è iniziata a decorrere successivamente (10.2.2024) alla data di prescrizione massima ha erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione.

L'indicazione della data del 10.2.2024 quale data di scadenza del termine per deposito della sentenza è errata. La Corte ha fatto decorrere il termine di giorni 45 dal 27.12.2023 (giorno di deposito in cancelleria anziché dal giorno di emissione della sentenza (5.12.2023).La data corretta di scadenza per il deposito della sentenza di primo grado è il 19 gennaio 2024 (5.12.2023 + 45 giorni) e in tale data, quando è iniziata la sospensione della prescrizione il reato era già prescritto (da nove giorni). 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione e in particolare la contraddittorietà con particolare riferimento alla attendibilità degli accertamenti strumentali ~ligi che erano stati confutati con la consulenza di parte, ritualmente depositata.

3. All'udienza le parti hanno concluso come da verbale.

4. E' fondato e assorbente il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. proc. pen. con riferimento all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui «la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso».

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, altresì, chiarito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2013 che aveva previsto la modifica dell'art. 159 inserendo al comma 2 una ipotesi di sospensione della prescrizione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Dunque/ avuto riguardo all'epoca di commissione del reato/ era applicabile la disciplina dell'art. 159 cod. pen. nella versione modificata dalla I. n. 103/2017, con sospensione dalla data di scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla lettura del dispositivo in appello.

Nel caso in esame la Corte territoriale/ dopo avere correttamente ricostruito che il reato si sarebbe prescritto ordinariamente in data 11 gennaio 202, ha aggiunto che la sospensione della prescrizione iniziava a decorrere dal 10 febbraio 2024, ossia 45 giorni dopo il 5 dicembre 2023, ossia successivamente alla data di prescrizione massima. Tutto questo senza considerare taitaltroche l'indicazione del 10 febbraio 2024 quale data di scadenza del termine per il deposito della sentenza è comunque erronea poiché la data di scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado era il 19.1.2024 (5.12.2023 + 45 giorni) data in cui il reato era già prescritto.

E non avendo la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello, si imponeva una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

5. La fondatezza del motivo di ricorso con cui si deduce che, alla data di pronuncia della sentenza di appello, il termine di prescrizione era maturato, in presenza di reato contravvenzionale commesso l'11 gennaio 2019 e di disposizioni (artt.157 comma 1 e 161 comma 2 cod.pen.) che estendono complessivamente a cinque anni il termine necessario a prescrivere, a fronte di sentenza di appello pronunciata all'udienza del 22 gennaio 2025 determina l'assorbimento del secondo motivo di ricorso.

6. Conclusivamente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, essendo la stessa maturata in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza nel grado di appello.

7. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Deciso il 16 settembre 2025 La Con 'era est. Il PrOsidente Maria a Are