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Sentenza — n. 37970/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal order for unjust detention compensation due to factual error in sentencing summary.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's order dismissing Stella Alfonso's claim for unjust detention compensation. The lower court incorrectly applied provisions regarding the offset of sentences based on a factual error regarding the total penalty amount. The Court found the appeal order relied on a false premise that a single sentence carried the full penalty, whereas the revoked sentences were cumulative.

Regesto Legislator

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Art. 314, comma 4; Art. 657 c.p.p.; Art. 643 c.p.p.: An appeal order must be annulled and remitted if it relies on a factual error concerning the calculation of unjust detention periods or the composition of revoked sentences.

Parole chiave

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unjust detention compensation revocation of sentences factual error in judgment offset of penalties Italian criminal procedure annulment with remittal excessive detention period impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 314, comma 4 c.p.p.
Art. 657 c.p.p.
Ha sostenuto, infatti,che «l’intero cumulo delle due pene», pari ad anni 1 di arresto e € 2.000 di ammenda, è stato imputato ai sensi dell’art. 657 cod.
Art. 643 c.p.p.
art. 657 cod. proc. pen
Ha sostenuto, infatti,che «l’intero cumulo delle due pene», pari ad anni 1 di arresto e € 2.000 di ammenda, è stato imputato ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen.
art. 627 cod. proc. pen
Osserva il difensore che nel provvedimento SIEP 838/2001 del 27 gennaio 2022(sul quale l’ordinanza impugnata fonda l’applicazione dell’art. 627 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Stella Alfonso nato a CASERTA il 28/09/1964 avverso l'ordinanza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale; lettele conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito , che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’Avvocatura generale dello Stato che, nell’interesse del Ministero d ell ’ Economia e delle F inanze , ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con ordinanza del 3 aprile 2025 (depositata il 3 0 aprile 2025 ) la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Alfonso Stella per il periodo di privazione della libertà personalesofferto in esecuzione di due sentenze di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emesse in data 8 luglio 2019 e in data 18 novembre 2020 e divenute irrevocabili rispettivamente il 10 settembre 2019 e il 4 marzo 2021. Sentenze che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha revocato con provvedimento del 21 gennaio 2022, depositato il 25 gennaio 2022 e divenuto esecutivo il 12 febbraio 2022.

2. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di dover revocare le sentenze di condanna perché pronunciate per fatti che, nel momento in cui furono commessi, non erano previsti dalla legge come reato. In esecuzione di questo provvedimento, in data 27 gennaio 2022,la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’immediata liberazione di Alfonso Stella,che era ristretto in detenzione domiciliare per un provvedimento di determinazione di pene concorrenti nel quale erano comprese le pene inflitte con le due condanne revocate.

P oco dopo la liberazione (il 21 luglio 2022) , Stella ha chiesto la liquidazione di un equo indennizzo per la privazione della libertà personale ingiustamente subìta. La Corte di appello ha rigettato l’istanza facendo applicazione degli artt.657 e 314, comma 4, cod. proc. pen. Ha sostenuto, infatti,che «l’intero cumulo delle due pene», pari ad anni 1 di arresto e € 2.000 di ammenda, è stato imputato ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen. «all’espiazione di pena definitivamente inflitta ad altro titolo»e tale dato emerge dallo stesso provvedimento col quale è stata disposta la liberazione del condannato (SIEP 838/2001 del 27 gennaio 2022).

3. Per mezzo del proprio difensore, Alfonso Stella ha proposto tempestivo ricorsocontro l’ordinanza di rigetto lamentando violazione degli artt. 314 e 643 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Osserva il difensore che nel provvedimento SIEP 838/2001 del 27 gennaio 2022(sul quale l’ordinanza impugnata fonda l’applicazione dell’art. 627 cod. proc. pen.) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non ha imputato l’intero cumulo delle pene inflitte con le sentenze revocate all’espiazione di pena definitivamente inflitta ad altro titolo; al contrario: ha disposto l’immediata liberazione del condannato dando atto che egli ha espiato «un periodo di pena in eccesso» pari a mesi otto e giorni dieci e l’istanza di liquidazione di equo indennizzosi riferisce, appunto, a questo periodo in eccesso.

4. Con memoria scritta in data 5 settembre 2025 il PG ha concluso per il rigetto del ricorso. Nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, sviluppando però argomentazioni riferibili in generale al tema della riparazione per ingiusta detenzione e non pertinenti allo specificocaso in esame.

5. Il ricorso è fondato.

6. Nel provvedimento SIEP 838/2001 del 27 gennaio 2022 , citato nell’ordinanza impugnata, si legge che , con le sentenze revocate dal giudice dell’esecuzione,Alfonso Stella era stato condannato alla pena complessiva di anni uno di arresto ed € 2.000 di ammenda. In particolare: -con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell’8 luglio 2019 (irrevocabile il 10 settembre 2019) era stata inflitta la pena di mesi sei di arresto ed € 2.000 di ammenda. -con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18 novembre 2020 (irrevocabile il 4 marzo 2021) era stata inflitta la pena di mesi sei di arresto.

Dal medesimo provvedimento si evince che l’espiazione di queste pene (in regime di detenzione domiciliare) era iniziata il 18 maggio 2021 e la liberazione fu disposta il 27 gennaio 2022 perché le condanne furono revocate. Nel provvedimento si dà atto che Stella ha espiato «in eccesso» un periodo di detenzione domiciliare di mesi otto e giorni dieci, corrispondente al periodo trascorso dal 18 maggio 2021 (data di inizio dell’esecuzione) al 27 gennaio 2022 (data della remissione in libertà). Per quanto esposto, l’ affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata (pag.2), secondo la quale Stella è stato « condannato con sentenza n. 4033/22 del 18.11.2020 (irrev. il 4.3.2021) dal Tribunale sammaritano alla pena di anni uno di arresto ed euro 2.000 di ammenda» e «la componente detentiva di detta pena è stata ritenuta “compensata” dal cumulo delle due condanne revocate dal giudice dell’esecuzione con l’effetto dell’immediata liberazione del richiedente» è frutto di errore percettivo.

Invero, la sentenza del 18 novembre 2020(definitiva il 4 marzo 2021), è proprio una delle due sentenze revocate dal Giudice dell’esecuzione e questa sentenza non recava condanna alla pena di anni uno di arresto ed € 2.000 di ammenda, essendo questa la pena risultante dal cumulo delle due condanne poi revocate.Non è dato comprendere, allora, sulla base di quali elementi l’ordinanza impugnata abbia potuto ritenere applicabili, nel caso di specie, gli artt. 314, comma 4,e 657 cod. proc. pen.

7. Alla luce delle considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli cui si demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio