Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37965/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to specific grounds not being met.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Luigi Cuozzo inadmissible, ordering him to pay court costs. The court found that five of the appellant's grounds were either too generic, lacked specific arguments, or failed to critically engage with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was condemned to pay €3,000 in fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific, generic, or fail to critically confront the arguments used by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal aspecific grounds generic complaints lack of critical analysis court costs criminal procedure Italian Supreme Court facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Col quarto motivo, la difesa deduce carenza di motivazione per non essere state chiarite le ragioni che, nel caso di specie, hanno condotto ad escludere l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Ci si duole che la determinazione della pena non sia stata congruamente motivata con riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
È dunque aspecifico e, perciò, inammissibile (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv.
Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021
276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv.271243;
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cuozzo Luigi nato il 17/02/2001 avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto ProcuratoreLuca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 dicembre 2024 , l a Corte d i appello di Napoli ha confermato la sentenza emessail 24 giugno 2022 dal Tribunale di Avellino , con la qualeLuigi Cuozzo (nato il 17.2.2001) è stato ritenuto responsabile (in concorso col cugino omonimo ( nato il 15.10.1997) , del reato di cui agli artt. 110, 624, 625n. 2 (l ’ aggravante di cui all ’ art. 625 n. 7 cod. pen. è stata esclusa in primo grado) per essersi impossessato, previa effrazione del finestrino dell’auto di proprietà di Vito Clemente, di una somma di denaro che questi custodiva nel cruscotto del veicolo. Con la sentenza confermata dalla Corte di appell o, Luigi Cuozzo (classe 2001) è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di reclusione ed € 200 di multa.

2. Per mezzo del difensore di fiducia, l’imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello formulando cinque motivi. Col primo motivo, la difesa si duole che, nel corso del giudizio di appello,non sia stata disposta una rinnovazione istruttoria assumendo prove che sarebbe r o statedecisive. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che la condanna sia stata fondata, in assenza di riscontri, sulle sole dichiarazioni della persona offesa. Col terzo motivo, la difesa si duole che una richiesta di rinvio dell’udienza di appello sia stata respinta senza valutare la legittimità dell’impedimento dedotto solo perché non vi era stata richiesta di trattazione orale.

Tale richiesta – si sostiene –era implicita nella richiesta di rinvio. Col quarto motivo, la difesa deduce carenza di motivazione per non essere state chiarite le ragioni che, nel caso di specie, hanno condotto ad escludere l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Il quinto motivo ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio. Ci si duole che la determinazione della pena non sia stata congruamente motivata con riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e che non siano state applicate le attenuanti generiche nella loro massima estensione.

Nella parte finale del motivo v’è anche un riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 biscod. pen.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4.I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

5. Il primo motivo è del tutto aspecifico. Ci si duole, infatti , della mancata assunzione di prove senza indicare di qual i prov e si tratti e senza spiegare le ragioni per le quali la rinnovazione istruttoria sarebbe stata decisiva.

6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è costantenel ritenere che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile (e così non è in questo caso), possono essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato senza la necessità di riscontri estrinseci(fra le tante: Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Nel caso di specie, le conformi sentenze di merito hanno sottolineato la credibilità di tali dichiarazioni, sia perché confermate da quelle di Fernando Clemente, sia perché sempre costanti nel tempo e rafforzate da un riconoscimento fotografico eseguito di fronte alla PG (sul quale ha riferito il maresciallo Fedele Carfora). Hanno sottolineato, inoltre, che la persona offesa non risulta avere motivi di rancore nei confronti degli imputati o dei loro familiari(pag.3 della sentenza di primo grado).

7. Il terzo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata dalla quale risulta:che il giudizio di appello si è svolto nelle forme dell’udienza camerale non partecipata perchéle parti non hanno fatto richiesta di trattazione orale nei termini di legge;che l’istanza di rinvio è stata presentata dal difensore di fiducia del ricorrente nelle conclusioni scritte e, dunque, quando il termine per proporre richiesta di trattazione orale era ormai decorso.

8. Il quarto motivo è aspecifico perché si limita a sostenere, in termini apodittici, che la Corte di appello non avrebbe motivatosulle ragioni per le quali non è stato ritenuto applicabile l’art. 129 cod. proc. pen.

9. Non ha maggior pregio il quinto motivo. Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. basta osservare che , nel ricorso , questa norma è solo richiamata senza che siano sviluppate argomentazioni atte a contrastare le motivazioni con le quali i giudici di primo e secondo grado hanno escluso la possibilità di applicare tale causa di non punibilità.In altri termini , i motivo non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione.

È dunque aspecifico e, perciò, inammissibile (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). Quanto al trattamento sanzionatorio, si deve ricordare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato,la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv.271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito, la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Nel caso in esame la pena base è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale previa concessione delle attenuanti generiche, valutate equivalenti all’aggravante dell’effrazione, alla quale – non illogicamente - i giudici di merito hanno attribuito particolare disvalore sottolineando che la stessa ha inciso sulla entità del danno.

10. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ilricorrente non versa sse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art.616 cod.proc. pen. , l ’ onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in c onsiderazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci