Cassation annuls sentence for excessive administrative license suspension without required specific justification under Road Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Tribunal's sentence regarding the duration of the accessory administrative sanction of driving license suspension. The defense argued the judge exceeded the statutory range without providing specific reasons under the Road Code, while the prosecution requested dismissal. The court ruled that because the suspension (2 years 6 months) exceeded the average statutory range, the judge was legally obligated to explicitly justify the decision based on specific criteria rather than merely citing the objective gravity of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 218 comma 2 codice strada; Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.: When an accessory administrative sanction exceeds the average statutory range, the court must provide specific justification based on damage, gravity, and danger, rather than a generic reference to the offense's gravity.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARAMIA FRANCESCO nato a MILANO il 28/10/1971 avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO Svolta la relazione dalla Consigliera GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe Sassone, con le quali si chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano ha applicato su richiesta, all’imputato CARAMIA Francesco, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di omicidio e lesioni stradali, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi otto, così ridotta per il rito quella di anni due e mesi sei.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa del CARAMIA, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, essendosi il giudicante limitato a rinviare all’oggettiva gravità del fatto, tenuto conto della forbice edittale che va da quindici giorni a quattro anni, cosicché la misura sarebbe stata determinata in misura superiore alla media edittale, senza rendere una giustificazione che desse conto dei parametri legali, da individuarsi, per le sanzioni amministrative accessorie del tipo di quella all’esame, secondo le previsioni di cui all’art. 218 codice strada.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppe Sassone, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. La difesa del ricorrente ha depositato note di replica, con le quali ha concluso per l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all’art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell’introdurre il comma 2 bis all’art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (sul punto, Sez. 4 n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 273091 – 01; n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435 – 01; Sez. 6, n. 15848 del 05/02/2019, Moretti, Rv. 275224 – 01), principio vieppiù valido all’indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità (Sez.
U. n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 - 01).
2. Ciò premesso, il motivo è fondato. Nella specie, il giudice non ha esposto le ragioni della scelta sanzionatoria, limitandosi a un mero e apodittico rinvio alla “oggettiva gravità del fatto” e individuando la stessa in misura neppure corrispondente al minimo previsto dalla legge. Orbene, si è già chiarito che, come la graduazione della pena, anche quella delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, ove il giudice applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, egli non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici indici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 – 01), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 – 01; n. 13546 del 19/02/2025, Contaldi, in motivazione).
Qualora, invece, il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che deve dare conto dei criteri di cui all'art. 218, comma 2, codice strada, vale a dire l’entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 – 01; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, cit.). Peraltro, le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, Di Marco, Rv. 280393 – 01; n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 – 01; n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 – 01).
3. Nel caso all’esame, il giudice ha individuato la sanzione amministrativa accessoria in anni due e mesi sei, quindi in misura superiore alla media edittale (da calcolarsi, in applicazione dei principi stabiliti con riferimento alla pena, non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (cfr. sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288), cosicché non può ritenersi congruo il rinvio, del tutto generico, alla oggettiva gravità del fatto.
4. Ne discende l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto inerente all’entità della sanzione amministrativa accessoria. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica. Così è deciso, 21/10/202