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Sentenza — n. 37955/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37955/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37955/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, emessa il 25.9.2024, con cui Bekiri Ljirim è stato condannato per il reato di furto di cui all’imputazione, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 37955/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con unico motivo la parte pubblica ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Parole chiave

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licenziamento per furto riduzione della pena attenuazione della pena commisurazione della pena per rapina sanzione penale abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Con unico motivo la parte pubblica ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Lecce nel procedimento a carico di: Bekiri Ljirim nato a Bogovinje (Macedonia) il 21/06/1964 avverso la sentenza del 25/09/2024 del Tribunale di Brindisi. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, emessa il 25.9.2024, con cui Bekiri Ljirim è stato condannato per il reato di furto di cui all’imputazione, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Con unico motivo la parte pubblica ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

3. Il Procuratore Generalein sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è fondato.

5. Occorre qui richiamare l’insegnamento secondo cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, la presunzione di non meritevolezza impone al giudice di primo grado di spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio, mentre nel caso di mancato riconoscimento di tale riduzione l'obbligo di motivazione non sussiste, in assenza di richiesta da parte dell'interessato o nell'ipotesi di richiesta generica (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di, Rv. 270694 - 01) . Sullo stesso tema, è stato precisato che la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 -01).

Nella specie, il Tribunale ha del tutto omesso di specificare sulla base di quali elementi positivamente valutabili si fondi l’intervenuto riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen. e la conseguente riduzione della pena irrogata. Sul punto, invero, il giudicante ha solo apoditticamente “ritenuto di poter concedere” le attenuanti generiche, senza ulteriormente argomentare.

6. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata sul punto devoluto, che dovrà essere riesaminato dal giudice del rinvio indicato in dispositivo. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione fisica. Così deciso il 21 ottobre 2025