Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37954/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for equitable compensation due to procedural delay based on correct legal interpretation of finality dates.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antonio Picardi's appeal against the inadmissibility of his request for equitable compensation for pre-trial detention. Picardi argued that the two-year limitation period should start from an erroneous clerical annotation of the judgment's finality date, relying on outdated precedent. The court ruled that the clerical note is merely confirmatory and does not alter the objective legal date of finality, thereby upholding the lower court's finding of procedural delay.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 315, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 585 cod. proc. pen.: The date of finality of a judgment is an objective legal fact independent of clerical annotations, which serve only a confirmatory function and cannot extend limitation periods for equitable compensation claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
equitable compensation procedural delay finality of judgment clerical annotation limitation period criminal procedure code pre-trial detention ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 315, comma 1 cod. proc. pen.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 315, comma 1,cod.
Art. 585 cod. proc. pen.
A sua volta, l'art. 585 cod. proc. pen. non solo indica, in maniera altrettanto dettagliata, i predetti termini ma individua, in modo preciso, nel richiamare l'art 544 cod.
Art. 544 cod. proc. pen.
Art. 27 d.m. 30-9-1989
Art. 335 cod. proc. pen.
30 -9 -1989 si limita infatti a stabilire che la cancelleria debba annotare sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero, per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 cod.
art. 585 cod. proc. pen
A sua volta, l'art. 585 cod. proc. pen.
art 544 cod. proc. pen
non solo indica, in maniera altrettanto dettagliata, i predetti termini ma individua, in modo preciso, nel richiamare l'art 544 cod. proc. pen., gli accadimenti processuali da cui essi decorrono.
art. 335 cod. proc. pen
30 -9 -1989 si limita infatti a stabilire che la cancelleria debba annotare sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero, per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.
art. 315 cod. proc. pen
Si consideri, in quest'ottica, che l'art. 315 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 48426 del 18/11/2015, Lisanti
L’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa ricorrente (Sez. 4, n. 48426 del 18/11/2015, Lisanti, Rv.
Sez. 4, n. 23144 del 02/02/2017, Terlizzi
In particolare, è stato efficacemente considerato (da Sez. 4, n. 23144 del 02/02/2017, Terlizzi, Rv.
Cass., Sez. 1, n. 32301 del 3-7-2003
Sez. 4, n. 28256 del 28/01/2022, Boldrin
Sez. 4, n. 28256 del 28/01/2022, Boldrin, non mass.; Sez.
Sez. 4, n. 5807 del 22/10/2020, Gaetano
28256 del 28/01/2022, Boldrin, non mass.; Sez. 4, n. 5807 del 22/10/2020, Gaetano, non mass.).
Sez. 4, n. 48426/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Picardi Antonio nato a Napoliil 05/01/1987 altra parte: Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda con la quale Antonio Picardi ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale in ordine a l reat o associativ o di stampo camorristico dalquale è stat o definitivamente assolt o .

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 315, comma 1,cod. proc. pen. Lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere la tardività dell’istanza, non ha consideratoche — pur essendo vero che l’assoluzione in primo grado del ricorrente era divenuta irrevocabile in data 4.4.2019 — l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza emessa in data 17.12.2019 dalla Corte di appello di Napoli, coincidente con la data del 15.6.2020 annotata sul frontespizio della sentenza, erastata fornita dalla Cancelleria dello stesso Ufficio. Assume come tale errore non possa essere opposto al ricorrente , avendo costui fatto affidamento su di esso al fine di calcolare il termine biennale di proposizione dell’istanzadi riparazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato.

2. L’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa ricorrente (Sez. 4, n. 48426 del 18/11/2015, Lisanti, Rv. 265385 - 01) a sostegno della tesi della inopponibilità, nei confronti del richiedente l’indennizzo , dell’errore dell’ufficio giudiziario nella attestazione della data di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento — da cui discenderebbe la non tardività del ricorso per equa riparazione proposto (tardivamente rispetto alla esatta data di passaggio in giudicato della sentenza ma) nel termine di due anni dalla data erroneamente indicata dalla cancelleria — è rimasto isolato e risulta ormai superato da lla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha corretto la precedente impostazione mediante condivisibili e insuperabili argomentazioni giuridiche, coerenti con i principi che informano gli istituti processuali che qui rilevano.

3. In particolare, è stato efficacemente considerato (da Sez. 4, n. 23144 del 02/02/2017, Terlizzi, Rv. 270101 –01, in motivazione) che la data del passaggio in giudicato di una sentenza è un dato oggettivo, che non dipende dall'attestazione di cancelleria. Diversamente opinando, si verrebbe ad attribuire a quest'ultima effetti costitutivi dell'irrevocabilità della sentenza, in contrasto con le norme di legge che disciplinano il passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. L'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. disciplina, infatti, in modo analitico il fenomeno del giudicato, stabilendo il momento di irrevocabilità della sentenza ele evenienze processuali a cui quest'ultimo si riconnette e richiamando la disciplina dei termini per impugnare.

A sua volta, l'art. 585 cod. proc. pen. non solo indica, in maniera altrettanto dettagliata, i predetti termini ma individua, in modo preciso, nel richiamare l'art 544 cod. proc. pen., gli accadimenti processuali da cui essi decorrono. Non sitratta dunque di porre a carico del privato l'errore dell'ufficio giudiziario (secondo l’impostazione della citata Sez. 4, n. 48426/2015) ma di prendere atto che il carattere tassativo di queste previsioni esclude che le scansioni processuali a cui la legge riconnette il passaggio in giudicato di una sentenza possano essere alterate da un qualunque evento esulante dal sistema e, ancor meno, da un evento patologico, come un errore nella relativa attestazione di cancelleria (Cass., Sez. 1, n. 32301 del 3-7-2003).

L'art. 27 d.m. 30 -9 -1989 si limita infatti a stabilire che la cancelleria debba annotare sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero, per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. Questa norma fornisce dunque ulteriore conferma della natura meramente ricognitiva dell'annotazione in disamina, che si limita a prendere atto di un fenomeno processuale già verificatosi - e cioè, per l'appunto, quello della avvenuta formazione del giudicato- senza incidere in alcun modo su di esso.

Costituisce dunque onere di chi agisca in giudizio per far valere un diritto azionabile sulla base del presupposto del passaggio in giudicato di una sentenza, dovendo esercitare l'azione entro un determinato termine da quest'ultimo, verificare quale sia stato l'effettivo momento d'irrevocabilità della pronuncia, senza limitarsi a prendere acriticamente atto della relativa attestazione di cancelleria. A ciò è peraltro preordinata la difesa tecnica, che dispone di tutte le cognizioni giuridiche per procedere alle opportune verifiche, che, del resto, sono, di norma, assai semplici, in quanto collegate a dati di natura cartolare e di univoca interpretazione.

Si consideri, in quest'ottica, che l'art. 315 cod. proc. pen. concede alla parte che voglia proporre domanda di riparazione l'ampio termine di due anni, onde non può certamente sostenersi che l'onere di effettuare la verifica in esame, espletabile attraverso la semplice consultazione degli atti del processo a quo, risulti, per l'istante, di difficile assolvimento(sulla stessa linea cfr. Sez. 4, n. 28256 del 28/01/2022, Boldrin, non mass.; Sez. 4, n. 5807 del 22/10/2020, Gaetano, non mass.).

4. Nel caso di specie, correttamente il giudice a quo ha rilevato la tardività dell'istanza, sulla base dell'esatta determinazione del momento del passaggio in giudicato della sentenza;dato che non è stato contestato neanche dal ricorso in disamina.

5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro